È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 di venerdì 18 luglio il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 di recepimento della direttiva sull’efficienza energetica (direttiva 2012/27/UE) che stabilisce il quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico.
Il decreto è entrato in vigore il 19 luglio 2014.
In particolare il decreto di recepimento della direttiva efficienza energetica 2012/27/UE si compone di cinque titoli: Finalità e obiettivi, Efficienza nell’uso dell’energia, Efficienza nella fornitura dell’energia, Disposizioni orizzontali, Disposizioni finali.
Scarica il testo del decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 (recepimento direttiva efficienza energetica).
In particolare, il testo designa l’ENEA come responsabile per la definizione di una serie di proposte per interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili sia pubblici che privati.
Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, approvato dal Consiglio dei Ministri agli inizi di luglio prevede molte novità per tutti: dalle pubbliche amministrazioni alle imprese, dai privati ai condomini (leggi l’articolo).
Per incentivare le misure di risparmio ed efficienza energetica, il decreto stanzia 800 milioni di euro, di cui quasi la metà saranno destinate alla riqualificazione degli edifici pubblici.
Per i privati è previsto l’obbligo dell’installazione dei dispositivi di contabilizzazione del calore nei condomini e nelle singole unità immobiliari a partire dal 1° gennaio 2017, come già anticipato su queste pagine alcuni giorni fa (leggi l’articolo).
Novità per evacuazione dei fumi di scarico delle caldaie
Ma la pubblicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica contiene anche un’importante novità in materia di evacuazione dei fumi di scarico degli impianti termici e aumenta significativamente i casi in cui è possibile scaricare a parete (da 4 a 6), rivedendo le tipologie e le caratteristiche dei generatori che possono beneficiare di tale semplificazione.
In particolare con gli art. 14, commi 8 e 9, è prevista la possibilità di scaricare a parete per i generatori di calore a gas a camera stagna in sostituzione di generatori che già scaricavano a parete o in canna collettiva ramificata, ma soprattutto tale semplificazione viene estesa al caso di ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, qualora non vi siano sistemi di evacuazione a tetto idonei o comunque adeguabili e qualora vengano installati generatori a condensazione con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh.
Le stesse caldaie a condensazione con analoghi limiti di emissione potranno scaricare a parete anche nei casi in cui l’obbligo di evacuare i fumi a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento o il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
In aggiunta a ciò, per i generatori ibridi compatti composti almeno da una caldaia a condensazione e da una pompa di calore sparisce qualsiasi condizione di verifica sia dell’impossibilità tecnica che dell’adeguamento dei sistemi fumari.
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