Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato le FAQ sul nuovo applicativo informatico per professionisti della Prevenzione incendi: i Vigili del Fuoco hanno dato le risposte ai vari Ordini degli Ingegneri. I quesiti riguardano le modalità di iscrizione ai Corsi e la gestione degli stessi.
Le FAQ e relative risposte arrivano in un momento cruciale per la Prevenzione incendi. Il progetto per semplificare la normativa e la progettazione per la prevenzione incendi si avvia (forse) a completamento con il nuovo Testo Unico di Prevenzione Incendi, il cui impianto base è stato presentato in primavera e che deve essere revisionato e rivisto. Consulta il Nuovo Testo Unico Prevenzione Incendi (bozza di aprile 2014, non in vigore)
Vediamo di seguito quali sono i primi interrogativi dei professionisti.
Quesito 1
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Forlì – Cesena, chiede: se un ingegnere che sta frequentando un corso di aggiornamento ec D.M. 05/08/2011 in realtà non ha mai chiesto all’Ordine l’iscrizione agli elenchi dei professionisti abilitati alla L. 818, pur avendo frequentato il corso di abilitazione nel 2003 e presentato domanda di iscrizione:
a) Come si fa a inserirlo se il corso del 2003 non è presente nella piattaforma?
b) È valido una volta inserito il corso di aggiornamento o la sua iscrizione parte dal momento dell’inserimento?
c) Se in un corso di aggiornamento un partecipante fa solo metà ore che recupererà magari in un altro modulo va inserito visto che il programma assegna tutte le ore o nessuna?
Risposta:
a) I requisiti di iscrizione negli elenchi dei professionisti della prevenzione incendi (frequenza corso base e superamento dell’esame finale) mantengono la propria validità nel tempo, che sono quindi sempre sufficienti ed idonei all’iscrizione negli elenchi stessi.
b) Per l’inserimento del corso nella piattaforma, l’Ordine stesso dovrà attivare contatti ufficiali con il soggetto (Ordine/Collegio professionale provinciale) che, a suo tempo, ha organizzato l’evento formativo, chiedendo appunto l’inserimento nell’applicativo informatico del Corso base svolto all’epoca.
c) Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del DM 05/08/2011 (27/08/2011).
Quesito 2
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Savona chiede se i corsi organizzati in collaborazione con altri Ordini o Collegi debbano essere inseriti nella piattaforma singolarmente da tutti gli Enti organizzatori oppure basta semplicemente che lo faccia un Ordine per tutti. Inoltre chiede se la “data di assegnazione” è riferita al momento in cui si assegna un determinato corso a un ingegnere (quindi la data di registrazione) oppure trattasi di un’altra data.
Risposta:
L’evento formativo per la prevenzione incendi (a cui successivamente vengono associati i professionisti) è unico e pertanto deve essere inserito nell’applicativo informatico una sola volta, a cura di uno solo dei soggetti organizzatore.
Quesito 3
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Latina richiede i seguenti chiarimenti sui corsi per la prevenzione incendi:
1. Nella (nuova) maschera “Inserimento Professionisti” è stata aggiunta la voce “Corso base abilitazione” che sembrerebbe obbligatoria (infatti, se non compilata non salva i dati inseriti).
2. Nell’elenco dei corsi da poter scegliere, però, ad oggi, sono inseriti solo 7 corsi, nessuno dei quali risulta essere un corso svolto dai loro iscritti per i quali si richiede l’inserimento nell’elenco.
3. Conoscere la procedura per continuare correttamente l’inserimento di nuovi professionisti.
Risposta:
Fermo restando la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione, da verificare a cura dell’Ordine provinciale, l’Ordine stesso dovrà attivare contatti ufficiale con il soggetto (Ordine/Collegio professionale provinciale) che, a suo tempo, ha organizzato l’evento formativo, chiedendo appunto l’inserimento nell’applicativo informatico del Corso base svolto all’epoca. A riguardo si segnala che già oggi, sull’applicativo sono stati inseriti molti corsi del passato.
In alternativa e in presenza di difficoltà a reperire dati relativi al corso l’Ordine potrà associare il professionista al Corso base “virtuale” identificato con protocollo n. 1 del 27/08/2011 e virtualmente organizzato dalla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica.
L’operatore dell’Ordine dovrà, se necessario, successivamente modificare manualmente la data di prima scadenza relativa al professionista, coerentemente con quanto previsto dal DM 5/8/2011 e secondo le indicazioni contenute nel manuale utente dell’applicativo informatico.
Quesito 4
Nell’inserire un corso di aggiornamento pe la prevenzione incendi è stato indicato un numero sbagliato di professionisti idonei, nonché errato l’inserimento dell’associazione di un professionista allo stesso evento. Il programma però non permette la modifica in quanto non appare il tasto “Elimina professionista” in corrispondenza del suddetto evento (nuovi procedimenti di prevenzione incendi: il DPR 151/2011 e il DM 07/08/2012 – prima edizione Ordine Ingegneri Alessandria 09/04/2013)
Risposta:
Nell’applicativo informatico esiste sia una funzione “Elimina record” sia la funzione “modifica i dati” con le quali poter procedere a tutte le correzioni del caso (pag. 34 del manuale utente dell’applicativo).
Quesito 4
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di L’Aquila chiede delucidazioni riguardo l’inserimento di un professionista che ha conseguito l’abilitazione in un corso per la prevenzione incendi svolto prima dell’entrata in vigore del Decreto; nello specifico un professionista iscritto ed inserito nel dispositivo adesso non risulta più tra i professionisti iscritti, per cui dovendo procedere al suo reinserimento e non essendo presente nell’elenco corsi del dispositivo il corso da lui svolto, l’Ordine chiede come procedere.
Risposta:
Vedere risposta al precedente quesito 3.
Quesito 5
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Grosseto chiede informazioni sul comportamento da adottare nel caso di un Ingegnere che nel 2010 è stato trasferito presso altro Ordine senza la notifica del possesso dell’autorizzazione per il rilascio di certificazioni di prevenzione incendi e relativo codice individuale ottenuto con corso base nel 2005. Il professionista quindi figura, ad oggi, sempre negli elenchi del suddetto Ordine. Ravvede pertanto la necessità di aggiornare la situazione, ma nelle more di errori interpretativi, chiese se è possibile, attraverso la procedura informatizzata, procedere al trasferimento e se, l’attuale Ordine di appartenenza dell’ingegnere può attribuire il nuovo codice individuale alla data attuale.
Risposta:
In caso di trasferimento di un professionista antincendio verso altro Ordine/Collegio provinciale, l’Ordine di provenienza attuerà la procedura prevista nell’apposita sezione del manuale utente; l’Ordine/Collegio di arrivo assegnerà il nuovo codice di abilitazione, avendo cura di mantenere come “data prima scadenza codice” quella prevista originariamente prima del trasferimento.
Come abbiamo detto, il discorso delle FAQ si inserisce nel più ampio contesto della revisione delle norme per la Prevenzione incendi. L’obiettivo riguardo alla versione definitiva del Nuovo Testo Unico Prevenzione Incendi è ambizioso: ridurre ad appena 200 pagine la normativa tecnica per l’antincendio (attualmente sono mille). Si rende necessaria l’introduzione di un nuovo quadro della regolamentazione tecnica e di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico, che superi la stratificazione di norme, circolari e pareri del vigente panorama normativo di riferimento.
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