È del tutto legittimo il rilascio del permesso di costruire in deroga alle norme urbanistiche vigenti, se mirato al recupero di fabbricati dismessi e alla riqualificazione di aree degradate. Si sono così pronunciati i Giudici amministrativi del TAR Piemonte, rigettando il ricorso per l’annullamento del titolo edilizio che consentiva interventi di ristrutturazione e di cambio di destinazione d’uso di un fabbricato abbandonato di 14 piani fuori terra.
L’edificio in questione, inizialmente con destinazione terziaria, sarebbe stato recuperato con il cambio di destinazione d’uso di almeno il 50% della superficie ad abitativa.
Il TAR del Piemonte, con la sentenza 28 novembre 2013, n. 1287, hanno giudicato il rilascio del permesso di costruire in deroga, operato dal Comune, in linea con le disposizioni dell’art. 5 del DL 70/2011, nel quale il legislatore ha stabilito uno speciale procedimento in deroga alle vigenti norme urbanistiche, anche in punto di modifica delle destinazioni d’uso, da attuarsi secondo le previsioni dell’art. 14 del DPR n. 380 del 2001.
Il fine ultimo del permesso di costruire in deroga, infatti, si innesta nell’alveo delle misure di razionalizzazione del patrimonio edilizio già esistente e di riqualificazione delle aree urbane degradate.
Le caratteristiche generali del permesso di costruire in deroga
Nelle motivazioni della sentenza, i Giudici amministrativi ricordano le caratteristiche “base” del titolo abilitativo in deroga, già più volte descritto in altre sentenze.
In sintesi, perché si possa correttamente parlare di permesso di costruire in deroga occorre che:
1. L’intervento edilizio sia circoscritto e predeterminato.
2. L’intervento edilizio lasci inalterato l’assetto urbanistico del resto della zona in cui lo stesso è ricompreso.
3. Il permesso deve avere natura discrezionale, in quanto emanato all’esito di una comparazione dell’interesse alla realizzazione (o al mantenimento dell’opera) con ulteriori interessi pubblici, come quelli urbanistici, edilizi, paesistici e ambientali.
“La rilevanza dell’interesse pubblico nella complessiva operazione”, specifica il TAR Piemonte, “è, pertanto, un elemento essenziale del permesso di costruire in deroga coniato nel 2011, il quale qualifica la deroga pur consentita alle disposizioni urbanistiche vigenti sulla base di una scelta politica di opportunità”.
Tale interesse pubblico, concludono i Giudici amministrativi, deve risultare comunque bilanciato con quello privato alla realizzazione o al mantenimento dell’opera, trattandosi pur sempre di un intervento che – a differenza dell’istituto di cui all’art. 14 DPR n. 380 del 2001 – va ad interessare un edificio privato (e non pubblico o di pubblico interesse).
In ciò sta pertanto la differenza tra il nuovo procedimento in deroga introdotto dal legislatore con il DL 70/2011 e quello già conosciuto ex art. 14 DPR n. 380 del 2001.
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