Nel mentre ci si attendeva al più una proroga dell’incentivazione del 55 % per qualche altro mese e poi un concreto irrobustimento del sistema Conto Termico, il Consiglio dei Ministri ha approvato – nell’ambito di un decreto di recepimento della direttiva 2010/31/UE finalizzato alla definizione delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea – una rimodulazione in aumento delle detrazioni previste dalla l. 296/2006(dette detrazione 55%) portando il limite di detraibilità al 65% ed estendendone la durata fino al 31 dicembre 2013 per le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, ivi comprese le parti comuni degli edifici condominiali, parti di edifici o unità immobiliari esistenti, riguardanti l’isolamento di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali e l’installazione di finestre comprensive di infissi, che delimitino lo spazio interno da uno spazio esterno o non climatizzato e, fino al 31 dicembre 2014 per le spese documentate relative agli stessi interventi che però costituiscano ristrutturazione importante dell’intero edificio, ivi comprese le parti comuni degli edifici condominiali (leggi Detrazione 65%, i lavori privati e condominiali ammessi e la spesa agevolabile)
Dalla bozza del provvedimento attualmente in circolazione ed in attesa della pubblicazione del testo ufficiale possiamo fare alcune semplici considerazioni comparative (per leggere tutta la documentazione vai alla Pagina Speciale Detrazione 65%).
La recente approvazione del Conto Termico e la complessa e costosa architettura che ne permette l’attuazione miravano a spostare il peso della incentivazione dalla fiscalità generale alla bolletta del gas.
Il recentissimo provvedimento del Consiglio dei Ministri invece continua a far ricorso al sistema delle detrazioni e porta gli incentivi al 65% delle spese affrontate per la realizzazione di coibentazioni, sostituzioni infissi e installazione caldaie a condensazione (queste ultime però possono beneficiare del 65% solo se ricomprese in interventi che costituiscano ristrutturazione importante dell’intero edificio), ma esclude da detta modalità di incentivazione pompe di calore, solare termico e solar cooling, caldaie a biomassa, scaldacqua a pompa di calore, per le quali anche per i privati resta solo la possibilità di ricorrere agli incentivi del Conto Termico (leggi anche Esclusione dalla Detrazione 65% delle pompe di calore, una svista?).
Si precisa quindi che allo stato dal 1° luglio 2013 per interventi su singole unità immobiliari da parte di soggetti privati la sostituzione delle caldaie con caldaie a condensazione non può più beneficiare delle detrazioni con il sistema del 55 % ora 65 %, ma i soggetti interessati privati potranno ancora fino al 31/12 utilizzare il sistema del 50 %,mentre i soggetti pubblici potranno utilizzare ovviamente il Conto Termico.
Nella tabella seguente è infine riportato un quadro comparativo di raffronto tra la Detrazione 50%, i Titoli di efficienza energetica, la Detrazione 65% e il Conto Termico (scarica la Tabella di confronto in formato PDF).
Ricordiamo che tante altre informazioni, esempi di calcolo e un utile compendio esplicativo ed esemplificativo delle modalità di incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per piccoli interventi di incremento dell’efficienza energetica si può trovare nel recentissimo volume Il Conto Termico, acquistabile a prezzo scontato su Libreriaprofessionisti.it.
Aggiornamento: consulta il nuovo post di analisi delle detrazioni e del Conto Termico a seguito dell’uscita del DL 63/2013
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento