È stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri a febbraio 2013 il nuovo regolamento, che disciplinerà la materia dei controlli e delle ispezioni degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, in applicazione a quanto stabilito dall’art. 4 del d.lgs. 192/2005.
Ma quali sono le principali novità contenute in questo regolamento che assumerà la forma di un d.P.R.?
Anzitutto cambia la periodicità dei controlli per il risparmio energetico a cui devono essere sottoposti gli impianti termici di climatizzazione invernale e che viene calcolata in base alla potenza e al tipo di combustibile utilizzato.
1. Impianti termici di potenza superiore ai 10 kW e inferiore ai 100 kW alimentati con combustibili liquidi o solidi: controllo ogni due anni.
2. Impianti termici di potenza superiore ai 10 kW e inferiore ai 100 kW alimentati con gas metano o GPL: controllo ogni quattro anni.
3. Impianti termici di potenza superiore ai 100 kW alimentati con combustibili liquidi o solidi: controllo ogni anno.
4. Impianti termici di potenza superiore ai 100 kW alimentati con gas metano o GPL: controllo ogni due anni.
Nel regolamento vengono indicate anche le temperature medie da non superare negli ambienti sia in inverno con il riscaldamento che d’estate con il raffrescamento dell’aria.
Nello specifico, durante l’inverno negli ambienti la cui destinazione d’uso sia industriale, artigianale o assimilabile la “media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare” non deve essere superiore ai 18 °C. Negli ambienti domestici, questo valore sale a 20 °C. È comunque prevista una tolleranza di +2 °C.
In estate, invece, a prescindere dalla destinazione d’uso dell’ambiente (residenziale domestico, uffici, artigianale, industriale, ecc.), la temperatura ottenuta con il raffrescamento non deve essere inferiore ai 26 °C. Anche in questo caso è ammessa una tolleranza di -2 °C.
Sempre in tema di controllo e ispezione degli impianti termici è invece confermata la necessità di fare riferimento alle istruzioni dell’impresa installatrice. In caso di mancanza di tali istruzioni, si dovrà fare riferimento alle prescrizioni del costruttore dell’impianto termico e, solo in caso di mancanza anche di questo elemento, delle indicazioni contenute nelle apposite norme tecniche UNI e CEI relative alla specifica tipologia di impianto.
Il libretto di impianto di climatizzazione deve accompagnare sempre gli impianti termici per la climatizzazione o la produzione di acqua calda sanitaria (sugli aspetti riguardanti il libretto di impianto e il libretto di centrale, leggi anche Certificazione energetica e condominio, i nuovi obblighi per l’amministratore).
Il regolamento si applicherà in assenza di norme regionali specifiche già esistenti.
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