In materia di danno ambientale, al fine di evitare distonie tra il diritto europeo e quello nazionale, la giurisprudenza è orientata, in via prioritaria e preferenziale, sull’applicazione del principio della preminenza delle misure di ripristino dello stato dei luoghi.
Nei soli casi in cui ciò non sia possibile, ovvero risulti eccessivamente onerosa l’adozione di misure di riparazione complementare o compensativa, il giudice può applicare la tutela risarcitoria per equivalente.
In questi termini si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione (sez. III, n. 22382/2012) in un giudizio culminato con la condanna per il titolare di una discarica non autorizzata al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente nei confronti dello Stato.
Nei fatti, la Corte s’era trovata di fronte il ricorso del predetto soggetto il quale era già stato condannato per deposito abusivo di rifiuti; tuttavia – e questo era stato uno dei motivi di ricorso per Cassazione – la richiesta di condanna al rispristino dello stato dei luoghi non sarebbe stata correttamente formulata da controparte in precedenza in quanto “avanzata solo in sede di precisazione delle conclusioni”.
Se è vero, dice la Corte, che “il risarcimento del danno per equivalente costituisce un minus rispetto al risarcimento in forma specifica (cfr. Cass. civ. 8 marzo 2006, n. 4925)”, tuttavia “la praticabilità processuale della condanna al ripristino dello stato dei luoghi o al risarcimento per equivalente si presti a essere ripensata alla luce dell’assetto tutt’affatto peculiare che la materia ha ricevuto nel nostro ordinamento”.
L’art. 311, comma 2, Testo Unico Ambiente, stabilisce che chiunque cagioni un danno all’ambiente (sotto forma di alterazione, deterioramento o distruzione totale o parziale) è obbligato nei confronti dello Stato “al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale”.
Siccome questa disciplina “si applica anche alle domande già proposte, con il solo limite, affatto scontato, dei giudizi ormai definiti con sentenza passata in giudicato (cfr. Cass. civ. 9 febbraio 2011, n. 6551)”, ecco che, in pratica, in linea con gli orientamenti europei sull’argomento, è possibile privilegiare la tutela reale “quale forma ontologicamente più idonea di quella per equivalente a garantire l’effettività dei risultati della reazione del soggetto leso dal lamentato danno ambientale e della risposta giudiziaria che ne riconosca il fondamento”.
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