Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una raccolta di pareri, circolari e lettere circolari in materia di impiantistica e in merito al dm 37/2008, un fascicolo di ben 89 pagine. Il Massimario è rivolto alle imprese di installazione di impianti all’interno degli edifici e agli operatori di settore. Particolarmente interessante risulta la parte dedicata ai responsabili tecnici di un’impresa installatrice di impianti e al loro eventuale ruolo di progettista all’interno della stessa impresa.
Al Mi.S.E. è stato chiesto se il responsabile tecnico di un’impresa installatrice di impianti (d.m.37/2008) può ricoprire nella stessa impresa anche il ruolo di progettista (essendo professionista abilitato), tenuto conto della previsione normativa di cui agli artt.5 e 7 del decreto in parola.
Il Mi.S.E. ha affermato che l’articolato di cui all’art.5, secondo il quale in alcuni casi il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento di impianti deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali (in possesso delle specifiche competenze tecniche richieste dallo stesso), non contiene al suo interno alcuna previsione che neghi “in assoluto” la possibilità, per un dipendente/responsabile tecnico dell’impresa – che sia, allo stesso tempo, anche soggetto iscritto all’albo professionale, cioè anche libero professionista (sempreché tale iscrizione lo renda idoneo/abilitato alla redazione del progetto oggetto del quesito, per le specifiche competenze tecniche possedute dagli iscritti all’Albo) – di redigere il progetto in questione.
L’interessato deve operare in qualità di libero professionista/terzo e non di dipendente/responsabile tecnico/progettista, poiché l’art.5 prevede espressamente che il progetto debba essere redatto da soggetto terzo espressamente abilitato (cioè iscritto al relativo Albo professionale).
Il Mi.S.E. sostiene che occorre tener presente quanto previsto – in materia di abilitazione dell’impresa di installazione impianti – dall’art.3, comma 2 del d.m. 37/2008, cioè che “il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa”.
Spetta quindi alla Camera di commercio di Napoli, responsabile del procedimento, valutare nuovamente la posizione del responsabile tecnico (posizione che andava, in ogni caso, valutata anche in sede di nomina), nel caso in cui fosse venuta “solo ora” a conoscenza delle eventuali problematiche di incompatibilità che eventualmente insorgessero con il caso in esame.
Le disposizioni previste dall’art.3, comma 2 del d.m. in parola – in cui è stabilito che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa – impongono che la qualifica non possa essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in una società di impiantistica, che di fatto deve garantire gli utenti che i lavori dell’impresa siano effettuati secondo le disposizioni normative previste a garanzia della sicurezza degli impianti.
Quindi non è essenziale che il soggetto non svolga una qualsivoglia attività lavorativa poiché l’unica discriminante, che spetta alla Camera verificare, è che tale attività non sia continuativa, cioè tale da impedire il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell’attività di impresa.
Tutto ciò deve essere preso in considerazione solo se l’interessato non è il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante dell’impresa strutturata in forma societaria. Viceversa il profilo di incompatibilità viene a cadere poiché le limitazioni previste all’art.3, comma 2, devono riferirsi esclusivamente alla figura del responsabile tecnico nominato dal titolare o legale rappresentante dell’impresa di impiantistica, e non al titolare o legale rappresentante in possesso dei requisiti professionali.
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