Con la conversione in legge del Decreto Liberalizzazioni (d.l. 83/2012) c’è più tempo per gli enti e i privati per ottenere il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) per le nuove attività indicate nell’allegato 1 del d.P.R. 151/2011 relativo al Nuovo regolamento di prevenzione incendi (leggi anche l’articolo di Marco Torricelli Prevenzione incendi. Nuova gestione della pratica antincendio).
Il termine, contenuto all’art. 11, comma 4, del d.P.R. 151/2011, è stato infatti prorogato al 7 ottobre 2013 dalla disposizione contenuta nel comma 2-bis dell’articolo 7 del d.l. 83/2012, approvato definitivamente lo scorso 3 agosto 2012.
Ricordiamo che il nuovo regolamento di prevenzione incendi, contenuto nel d.P.R. 151/2011, aveva aggiornato il vecchio elenco esistente dal 1982, indicando una serie di attività soggetti ai controlli da parte dei Vigili del fuoco. I soggetti responsabili di tali attività avrebbero dovuto adeguarsi alla nuova normativa entro il prossimo 7 ottobre 2012, termine che, per l’appunto, è stato prorogato di un anno esatto.
Il d.P.R. 151/2011 ha categorizzato le attività soggette a prevenzioni incendi in Categoria A: attività semplici; Categoria B: attività mediamente complesse; Categoria C: attività complesse.
L’approvazione preventiva del progetto da parte dei VV.F. è obbligatoria solo per le attività di categoria B e C. La presentazione dell’istanza di prevenzione incendi deve essere fatta attraverso una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività). Per le prime due categorie A e B, i controlli verranno eseguiti entro 2 mesi (60 giorni) dal ricevimento della SCIA, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali.
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