Con la sentenza n. 27 dell’11 gennaio 2012 del TAR Campania, sez. II Salerno, i giudici hanno individuato ipotesi di attività edilizia libera ed altre che, invece, tali non sono.
Fra le prime rientrano la sostituzione di preesistenti palizzate lignee con altre dei medesimi genere e specie ancorchè a disegno diverso (lineare in luogo di “a mo’ di croce di S.Andrea”).
Fra le seconde rientrano:
- le opere riguardanti la “cementificazione di parte della preesistente discesa a mare” (qualificabile come intervento di manutenzione straordinaria in forza del comma 2 lett. “c” dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 che tale natura assegna alle opere di pavimentazione e di finiture di spazi esterni);
- la “realizzazione di ringhiere in ferro in luogo delle originarie palizzate di castagno” (a norma dell’art. 3 comma 1 lett. ”b” del D.P.R. n. 380/2001 richiamato dall’art. 6 comma 2 lett. “a” del medesimo D.P.R.), concretandosi quest’ultima nel “rinnovo” mediante posa in opera di struttura diversa dalle preesistenti palizzate e non di mera sostituzione delle strutture preesistenti.
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