La detrazione fiscale del 36% per le ristrutturazioni diventa strutturale, e quindi permanente, dal 2012. Lo dice la Manovra Salva Italia. Un’ulteriore novità consiste nel fatto che tale detrazione sarà estesa agli interventi di ricostruzione di immobili colpiti dalle calamità naturali. Lo si legge nell’articolo 4 della Manovra del Governo Monti (al titolo “Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali”) nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir).
Il tetto massimo della spesa a cui applicare il 36% è fissato a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare: la detrazione corrisponde quindi a un massimo di 17.280 euro.
Andando avanti nell’analisi della norma, occorre sottolineare che rimane la ripartizione della detrazione in 10 rate annuali e che scompare invece la norma che consentiva ai contribuenti di 75 e 80 anni o più di dividere la detrazione in 5 (per la prima fascia di età) o in 3 rate annuali (per la seconda fascia di età).
La detrazione del 36% si applica anche agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, che vendano o assegnino l’immobile entro 6 mesi dal termine dei lavori.
Sono detraibili le spese sostenute per:
– manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale, vale a dire: suolo su cui sorge l’edificio, fondazioni, muri maestri, tetti e lastrici solari, scale, portoni d’ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, ascensori, fognature…);
– realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche di proprietà comune;
– interventi utili all’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori e montacarichi, domotica);
– adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti;
– cablatura degli edifici e contenimento dell’inquinamento acustico;
– opere finalizzate al risparmio energetico, in particolare installazione di impianti da fonti rinnovabili;
– adozione di misure antisismiche;
– bonifica dall’amianto e opere volte a evitare infortuni domestici;
– progettazione e per prestazioni professionali per l’esecuzione delle opere edilizie e la messa a norma degli edifici.
Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno siano solo una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti, per il computo del limite massimo delle spese detraibili, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
Se l’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi viene venduta, la detrazione non utilizzata è trasferita all’acquirente persona fisica dell’immobile, se non c’è un accordo particolare e diverso delle parti coinvolte.
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette totalmente all’erede che diverrà proprietario del bene.
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