Come cambia il Superbonus? Un riassuntone

Con una circolare omnibus Entrate fa il punto con alcune novità. Una delle quali è decisamente di rilievo: le polizze di assicurazione sono obbligatorie solo per il Superbonus e non per le altre asseverazioni

Lisa De Simone 01/06/22
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Superbonus estate 2022. A due anni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio (il 19 maggio 2020) le regole sono cambiate varie volte, e soprattutto ci sono stati stop and go negli ultimi sei mesi sul fronte della cessione del credito.

Ora con una circolare omnibus, la n. 19 del 27 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate fa il punto con alcune novità. Una delle quali è decisamente di rilievo: le polizze di assicurazione sono obbligatorie solo per il Superbonus e non per le altre asseverazioni.

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Ecco chiarimenti e novità in ordine di apparizione.

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Asseverazione e casi di esclusione

L’obbligo di apposizione del visto di conformità risulta applicabile, senza soluzione di continuità, con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, tranne i casi di esclusione esplicitamente ammessi dalle norme per gli interventi diversi dal Superbonus e del bonus facciate. Si tratta di:

  • opere, già classificate come “attività di edilizia libera” (art. 6 TUE, DM 2 marzo 2018 ”Glossario dell’edilizia libera”, normativa regionale);
  • interventi diversi dai precedenti di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

Quanto a quest’ultimo punto l’Agenzia ha chiarito una volta per tutte che:

  • il valore di 10.000 euro va calcolato in relazione a tutte le spese agevolabili riferite agli interventi oggetto del titolo abilitativo non rilevando la circostanza che si tratti di un intervento realizzato in periodi d’imposta diversi;
  • in caso di lavori condominiali va considerato l’importo complessivo agevolabile e non la parte di spesa imputata al singolo condomino.

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Superbonus 110 e cessione credito 2022: nuove regole, operatività e risposta a quesiti

Cessione del credito da box auto

A decorrere dal 1° gennaio 2022 anche con riferimento alle detrazioni spettanti per la realizzazione o per l’acquisto di box pertinenziali è possibile optare per la cessione del credito.

In questo caso l’Agenzia precisa che nel caso in cui il futuro acquirente intenda optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli acconti versati a decorrere dal 1° gennaio 2022 occorre registrare il preliminare di acquisto o effettuare il rogito entro la data di invio della comunicazione di opzione.

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Cessioni per SAL e singole rate annuali

In merito al divieto di cessione frazionata del credito scattata dal 1° maggio 2022 l’Agenzia ribadisce che questo non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell’ammontare delle rate stesse.

Pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno inoltre essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24.

Inoltre in riferimento al Superbonus l’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) in quanto il credito d’imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo ha vita autonoma ed è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito.

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Polizze assicurative solo per il Superbonus

Polizze assicurative per le asseverazioni per i bonus diversi dal Superbonus? No, non servono perché la disciplina relativa alle polizze assicurative introdotta dal decreto Sostegni-ter non è richiamata dall’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), relativo ai bonus diversi dal Superbonus.

Quindi anche se nella relazione illustrativa al decreto il governo sottolineava che si richiedeva agli asseveratori di stipulare una polizza assicurativa per ogni intervento, per l’Agenzia delle Entrate per i bonus diversi dal 110% l’obbligo di stipulare una polizza ad hoc non sussiste.

Quando le polizze sono obbligatorie si confermano invece le diverse opzioni, ossia il professionista può, in alternativa, stipulare un contratto di assicurazione:

  • con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni (polizza single project);
  • per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare qualora non risulti capiente rispetto al valore degli interventi sottostanti alle asseverazioni e attestazioni rilasciate (polizza multiprogetto o a consumo);
  • specifico, ossia dedicato alla sottoscrizione di asseverazioni o attestazioni relative agli interventi rientranti nel Superbonus, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro (polizza multiprogetto o a consumo).

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CCNL obbligatorio anche in caso di general contractor

Non è invece una novità ma una conferma l’indicazione relativa all’obbligo di applicazione del CCNL del settore edilizio per interventi di valore complessivamente superiore a 70.000 euro.

Quest’obbligo va rispettato anche nel caso in cui il contratto sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto. In tali casi devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.

In ogni caso interessati dalla disciplina sono unicamente i soggetti che si avvalgono di lavoratori dipendenti. Esclusi gli interventi eseguiti da imprenditori individuali avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

La mancata indicazione del CCNL nelle fatture non comporta comunque il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché l’indicazione sia presente nell’atto di affidamento.

Leggi anche: Bonus Edilizi e CCNL: obbligo applicazione anche con general contractor e subappaltatore

Da non perdere

Il pacchetto operativo scaricabile Le regole per le asseverazioni con il decreto costi massimi (Prezzario MiTE) di Antonella Donati raccoglie una selezione di documenti e di indicazioni utili da applicare al proprio caso.

Nella raccolta, il professionista troverà:

  • un documento esplicativo dedicato alle regole del decreto dei costi massimi, comprensivo di tabella di confronto dell’allegato A del decreto Requisiti Ecobonus (testo previgente e testo in vigore dal 15 aprile 2022);
  • l’allegato A con i costi massimi specifici;
  • la raccolta normativa di riferimento;
  • il glossario delle opere edilizie che rientrano nell’edilizia libera;
  • le FAQ ENEA;
  • la modellistica in formato editabile .docx per le asseverazioni delle congruità delle spese per i lavori rientranti nell’ecobonus.

Come cambia il Superbonus? Un riassuntone regole asseverazioni donati

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Immagine:iStock.com/scyther5

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