Compensi ingegneri. Ecco la guida CNI dopo l’abolizione della tariffa

Che i compensi ingegneri per le prestazioni professionali debbano essere pattuiti per iscritto al momento del conferimento dell’incarico stesso. Ecco o dettagli

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Il CNI pubblica la guida dedicata ai “Corrispettivi per committenti privati e pubblici” e chiarisce aspetti che interessano i compensi ingegneri. Nello specifico all’interno del documento in aiuto ai liberi professionisti si parla di:

-determinazione dei compensi professionali dopo l’abolizione della tariffa;

-conversione in legge del decreto concorrenza e l’emanazione delle disposizioni e dei principi sull’equo-compenso;

-determinazione del corrispettivo a base d’asta e relazione del progetto di un sia;

-schemi di elaborazione di preventivo e di contratto tipo per committenti privati.

L’equo compenso, come ricorda il Presidente CNI Armando Zambrano nella prefazione del documento, resta un diritto incompiuto a partire dal 2017, anno in cui il principio venne introdotto con l’approvazione del decreto fiscale 2017, poi aggiornato con la successiva legge di bilancio 2018.

Da allora la materia, del compenso e della tutela delle prestazioni professionali, è stata oggetto anche di norme regionali, sulla scia della norma nazionale compiendo così piccoli avanzamenti. Tuttavia c’è ancora da fare se si pensa che sin dal principio sono stati esclusi dall’obbligo di riconoscere un compenso proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, alcuni committenti, ossia le piccole e medie imprese e le persone fisiche.

L’argomento è oggetto di provvedimenti, ricorsi e disegni di legge: 10-12 anni di trasformazioni e ad oggi la norma non è ancora completa.

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Compensi ingegneri: il preventivo

Che i compensi ingegneri per le prestazioni professionali debbano essere pattuiti per iscritto al momento del conferimento dell’incarico stesso è stabilito all’articolo 9 comma 4 della Legge 27/2012, come modificato dall’articolo 1 comma 150 della L. 124/2017, unitamente a quanto previsto dal D.P.R. 137 di riforma.

In tale articolo viene stabilito che il patto venga stabilito sotto forma di un contratto-preventivo con il quale il professionista rende noti al committente:

  • il grado di complessità dell’incarico;
  • tutte le informazioni utili ad ipotizzare gli oneri da sostenere nell’espletamento dell’incarico;
  • gli estremi della polizza assicurativa.

Il preventivo da presentare al committente dovrà inoltre:

  • stabilire il compenso in relazione all’importanza dell’opera;
  • indicare i compensi per le singole prestazioni, specificando anche gli importi delle spese, degli oneri e dei contributi dovuti.

Circa la determinazione del proprio compenso, il professionista può liberamente riferirsi al sistema che ritiene più congruo, purché il committente ne sia consapevole e venga reso conscio del grado di complessità dell’incarico e degli oneri ipotizzabili.

Cosa accade nel caso in cui non ci sia un preventivo scritto? La citata disposizione non prevede una specifica disciplina sanzionatoria, pertanto dubbi potrebbero porsi con riferimento alle conseguenze dalla mancata consegna del preventivo scritto da parte del professionista.

L’assenza di un preventivo scritto non prevede specifiche sanzioni, quindi la mancata consegna del preventivo scritto non può comportare la nullità o l’annullabilità del contratto o la non debenza del compenso stesso. Tuttavia, costituendo un preciso obbligo per il professionista, palesemente non rispettato, in caso di contenzioso la mancanza del preventivo costituirà elemento di valutazione negativa da parte del Giudice.

La sussistenza o meno di un accordo sul contenuto economico della prestazione, esige la forma scritta per il preventivo, a tutela sia del professionista, sia del cliente in sede di contenzioso.

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Cosa contiene la linea guida compensi ingegneri CNI?

All’interno del documento vengono analizzati:

  • Equo compenso, un diritto incompiuto – Ing. Armando Zambrano
  • Corrispettivi per committenti privati e pubblici: quadro normativo e ambiti di applicazione – Ing. Michele Lapenna
  • Preventivo e Contratto tipo – Ing. Michele Lapenna
  • Esempi: determinazione del corrispettivo base d’asta e redazione del progetto di un SIA Preventivo tipo e contratto tipo per committenti privati – Ingg. Michele Lapenna, Paolo Pezzagno, Maurizio Riboni, Umberto Sollazzo

Il CNI dà, inoltre la possibilità di scaricare il software gratuito per:  la determinazione del corrispettivo a base d’asta e redazione del progetto di un SIA, l’elaborazione del preventivo tipo e contratto tipo per committenti privati.

Leggi il documento completo

Guida fiscale per il professionista tecnico

Guida fiscale per il professionista tecnico

Questo ebook nasce con l’intento di fornire al tecnico libero professionista una sorta di mini guida in ambito fiscale.La prima parte costituisce una panoramica generale sulle voci di spesa che possono ricorrere nello svolgere la professione soggette a deducibilità ridotta ai fini delle imposte sui redditi, o a detraibilità limitata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Per ogni tipologia di spesa presa in considerazione, dunque, si cercherà sempre di fornire la doppia visuale, IVA e redditi, con anche un estratto delle relative norme fiscali, oppure, ove non utile alla trattazione, la mera citazione delle fonti.Nella seconda parte si tratteranno invece tre aspetti pratici come l’inquadramento fiscale del libero professionista, alcuni aspetti relativi alla fatturazione ovvero le ritenute d’acconto e la rivalsa dei contributi, e in fine un tema che non interessa in maniera diretta il tecnico libero professionista nella propria fatturazione attiva, ma che potrebbe tornare utile quale consulenza da fornire ai propri clienti (si tratti di Ditte che commissionano lavori in edilizia, o di Ditte che eseguono lavori edili): il reverse charge in edilizia.A parte il capitolo dedicato alla scelta del regime fiscale IRPEF/forfettario, tutte le considerazioni fatte in questo volume riguardano i soggetti in regime IRPEF, non tiene in considerazione i soggetti ancora rientranti nel vecchio regime dei minimi di cui all’art. 27 commi 1 e 2 DL 98/2011, soppresso dal regime forfettario ex legge 190/2014, commi da 54 a 89, ma in vigore, per chi vi rientrava nel 2015, fino ad esaurimento delle condizioni di permanenza (5 anni per chi lo aveva adottato da over 35, oppure fino al compimento del trentacinquesimo anno di età per chi lo aveva adottato da under 35).I temi affrontati sono:1. Spese di telefonia: Detraibilità IVA e deducibilità dei costi2. Ri-addebito in fattura delle spese: spese sostenute in proprio e spese “sostenute in nome e per conto del cliente”3. Spese alberghiere e/o di somministrazione: detraibilità IVA, deducibilità dei costi, spese a carico del cliente e spese a carico del professionista4. Spese di viaggio/trasporto: trasferte con mezzi pubblici e trasferta in auto5. Spese per automezzi: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 6. Spese di rappresentanza: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 7. Spese per omaggi ai clienti: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 8. Regime fiscale: IRPEF (contabilità ordinaria, contabilità semplificata) e Forfettario9. Fatturazione: Ritenute d’acconto e rivalsa contributi10. Vecchio reverse charge: subappalti in edilizia. Nuovo reverse charge: finiture e impianti.Renzo Semprini Cesari, Ragioniere Commercialista, iscritto all’ODCEC di Rimini.

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Articolo originariamente pubblicato su Ingegneri.cc

Redazione Tecnica

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