Il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) ha approvato la bozza del Dpr in ambito di prevenzione antincendio.
La bozza, ratificata il 30 settembre 2020, andrà a sostituire l’allegato 1 attualmente presente nel Dpr 151 del 2011 (Regolamento di prevenzione incendi).
Così facendo, verranno introdotte una serie di agevolazioni degli adempimenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione antincendio, riducendo di conseguenza gli obblighi amministrativi.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono le principali semplificazioni.
Prevenzione antincendio: semplificato l’80% delle attività
Le semplificazioni per la prevenzione antincendio introdotte con la bozza coinvolgeranno circa l’80% dei punti dell’elenco (64 su 80), nello specifico:
– per 41 delle tipologie di attività viene ampliata o introdotta la categoria A, riservata ai casi con minor rischio d’incendio e dunque autorizzabili con la presentazione della sola segnalazione certificata d’inizio attività (Scia).
– per via dell’innalzamento o della modifica ai limiti di assoggettabilità, alcune delle attività non saranno più sottoposte ai procedimenti di prevenzione e sicurezza antincendio.
– Molte delle attività che si trovano nella categoria C (che prevede obbligatorio il rilascio del Certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco) verranno spostate nella categoria B (soggetta alla sola valutazione del progetto).
In ogni caso, la semplificazione della prevenzione antincendio entra in atto per le attività che hanno l’obbligo seguire le norme del Codice di prevenzione incendi. Così facendo, sarà alleggerito anche il controllo da parte dei Vigili del Fuoco.
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Una nuova attività si aggiunge all’elenco
Con le modifiche introdotte dalla bozza, le originali 80 attività diventano 81.
L’attività numero 81 riguarda gli stabilimenti e gli impianti che effettuano stoccaggio e operazioni di trattamento di rifiuti, che sono presenti in tutte e tre le categorie (A, B e C).
Cancellata la “promiscuità strutturale” nell’attività 73
Con questa modifica l’attività 73, vede cambiare notevolmente la declaratoria, comprendendo «edifici o complessi edilizi a uso terziario o industriale caratterizzati da promiscuità dei sistemi delle vie di esodo o degli impianti di protezione attiva contro l’incendio con numero di occupanti superiore a 300, o di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di soggetti costituenti e dalla relativa diversa titolarità».
Le attività temporanee sono escluse dalla bozza sulla prevenzione antincendio
Per attività temporanee «si intendono quelle caratterizzate da una durata breve, ben definita e comunque non superiore a 60 giorni, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita».
Semplificazione della prevenzione antincendio per impianti sportivi entro i 100 occupanti
Palestre e impianti sportivi, sia pubblici che privati non saranno più soggetti al vincolo dei 200 mq di superficie lorda per i locali al chiuso.
In questo caso, le attività, pur avendo una superficie superiore a 200 mq, non sono più sottoposte agli adempimenti previsti dal Regolamento di prevenzione incendi se non superano il limite dei 100 occupanti.
Novità per le attività non rientranti nel campo di applicazione del codice
La bozza sulla prevenzione antincendio introduce novità per quanto riguarda:
– depositi di Gpl, sono autorizzabili con la sola Scia non più entro i 5 mc, ma fino a 13 mc;
– gruppi elettrogeni, la soglia di assoggettabilità, basata sulla potenza nominale complessiva, passa a 50 kW e la categoria A aumenta da 350 kW a 1 MW.
– centrali termiche (comprese quelle condominiali) rientrano in categoria A fino alla soglia di 700 kW.
Categoria A più ampia per scuole, attività commerciali, alberghi e autorimesse se la soluzione è conforme
«Per soluzione conforme si intende una soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione (per le attività progettate secondo il D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) o il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio previsti (per le attività progettate con le regole tecniche “tradizionali”)». Come descritto in una nota in calce alla bozza.
In questo caso:
– le scuole e gli asili nido sono soggetti alla sola presentazione della Scia rispettivamente entro i 300 e i 50 occupanti;
– per le attività commerciali la soglia di permanenza in categoria A viene aumentata da 600 a 1.500 mq;
– gli alberghi potranno presentare la sola Scia se i posti letto sono contenuti entro 100 unità;
– per le autorimesse il limite viene triplicato e fissato a 3mila mq;
>> Consulta il Dpr 151 del 2011 con i relativi allegati
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