Ecobonus 2025, riapre portale ENEA: riepilogo di aliquote, massimali di detrazione e regole per il calcolo del tetto di spesa

Dal 30 giugno è possibile trasmettere i dati a ENEA anche per interventi conclusi nel 2024 ma con spese nel 2025. Aliquote ridotte al 36% o 50%, detrazione massima invariata: un riepilogo, con esempi per il calcolo del tetto di spesa

Lisa De Simone 02/07/25
Allegati

Riaperto dal 30 giugno il portale ENEA aggiornato alle nuove regole 2025 per la trasmissione dei dati all’ENEA relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di Ecobonus (legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa (art. 16 bis del DPR 917/86 e art. 16 del DL 63/2013). Sarà quindi possibile inviare le asseverazioni per le spese sostenute.
 
A causa del ritardo, come precisato da ENEA, il conteggio dei 90 giorni dalla fine lavori per la trasmissione dei dati decorre dal 30 giugno 2025 sia per gli interventi conclusi dal il 1° gennaio 2025 in poi, sia per i lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025.

L’Agenzia delle entrate con la recente circolare 8/E (scaricabile a fine articolo) ha spiegato come comportarsi per queste spese alla luce delle novità sul taglio delle aliquote introdotto dalla legge di Bilancio. Facciamo un riepilogo.

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Antonella Donati | Maggioli Editore

Addio al 65% per tutti gli interventi di Ecobonus

L’Ecobonus nel 2025 ha subito una profonda trasformazione, con la riduzione generalizzata delle aliquote di detrazione dal 65% al 36% in generale, con la possibilità di accedere al 50% solo per gli interventi sull’abitazione di residenza. Restano invece esclusi dalla maggiorazione i familiari conviventi e i detentori dell’immobile, come locatari o comodatari, che possono applicare solo l’aliquota base del 36%.
 
Le aliquote ridotte, come ricorda la circolare, si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli avviati nel 2024, per quanto riguarda le spese da sostenere nel 2025. Sono però confermate le detrazioni massime che si possono ottenere, una situazione che comporta che la spesa possa essere tanto più elevata quanto più è limitata l’aliquota di detrazione.

Detrazione massima invariata e massimali di spesa

Un aspetto fondamentale evidenziato dalla Circolare riguarda infatti la stabilità dei massimali di detrazione, che restano confermati in relazione ai singoli interventi sulla base delle disposizioni dell’articolo 14 del decreto 63/2013.

I limiti consolidati per quanto riguarda l’importo massimo della detrazione ottenibile restano quindi:

  • 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica globale;
  • 60.000 euro per gli interventi di coibentazione;
  • 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  • 60.000 euro per l’installazione di schermature solari;
  • 30.000 euro per la sostituzione di pompe di calore;
  • 30.000 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri ibridi (vedi impianti ammessi nel 2025);
  • 30.000 euro per l’installazione di impianti a biomasse combustibili;
  • 100.000 euro per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori.

Chiaramente con la riduzione delle aliquote il tetto di spesa cambia, ed è pari al doppio dell’importo della detrazione per chi fa interventi sulla prima casa, e quasi al triplo per chi invece applica l’aliquota del 36%. E questo incide ovviamente in caso di interventi avviati nel 2024 e da completare quest’anno.

Lavori avviati e spese ancora da sostenere

Ecco gli esempi forniti dalle Entrate per chi ha avviato lavori nel 2024 e ha spese ancora da sostenere
Contribuente che al 31 dicembre 2024 ha in corso un intervento riconducibile tra quelli compresi nell’Ecobonus per la riqualificazione energetica dell’edificio (aliquota pari al 65% lo scorso anno, con un limite di detrazione pari a 100.000 euro confermato anche per quest’anno). Se nel 2024 ha speso già 75.000 euro, nel 2025, può portare in detrazione con riferimento al predetto intervento, nel rispetto del limite residuo di detrazione di 51.250 euro (100.000 euro – 48.750 euro, ossia il 65% di 75.000 euro, già fruito nel 2024), ulteriori spese pari a 142.361 euro nel caso in cui si tratti di seconda casa con una percentuale del 36%. In pratica si deve fare questo conteggio: (51.250 euro x 100)/36.

Per lo stesso contribuente proprietario di abitazione principale, i calcoli cambiano significativamente: in questo caso infatti si può portare in detrazione in relazione al predetto intervento, nel rispetto del limite residuo di detrazione di 51.250 euro, a fronte dell’aliquota del 50% ulteriori spese pari a 102.500 euro (51.250 euro x 100)/50. In pratica il proprietario di abitazione principale ha a disposizione un massimale di spesa inferiore di quasi 40.000 euro.

Ulteriore taglio nel 2026

Per chi sta valutando investimenti in efficienza energetica, non va comunque dimenticato che le spese sostenute nel 2025 beneficiano di aliquote più favorevoli rispetto a quelle del biennio 2026-2027: l’aliquota del 36% sarà infatti ammessa solo per le prime case, mentre per gli altri interventi è destinata a ridursi al 30%, salvo ovviamente modifiche nell’ambito della legge di Bilancio per il 2026.

Portale ENEA, nessun obbligo per il bonus casa

Tornando al portale ENEA, vale la pena di ricordare che è possibile accedere al servizio online solo autenticandosi tramite SPID di persona fisica o CIE. In ogni caso la comunicazione non è obbligatoria per gli interventi che accedono al bonus casa, come indicato dall’Agenzia delle entrate fin dal 2019, e come riportato anche nelle istruzioni alla compilazione del 730 e del modello Redditi, anche se il riferimento non è stato eliminato dal portale dell’ENEA.

Scarica qui la circolare Entrate in PDF

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Lisa De Simone

Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassaz…Continua a leggere

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