La Legge 426/1998 e il D.M. 468/2001 e sue successive integrazioni ha individuato numerosi siti da bonificare di interesse nazionale in cui l’amianto è presente, sia come fonte di contaminazione principale che come fonte secondaria.
Inoltre, attraverso la Legge 93/2001 e il relativo D.M. 101/2003, è stata posta in capo al Ministero dell’Ambiente la realizzazione, di concerto con le Regioni, della mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale, il cosiddetto Piano Nazionale Amianto.
Ai fini della mappatura è stata predisposta da INAIL, su apposita convenzione con il Ministero dell’Ambiente, una Banca Dati Amianto. Nella Banca Dati Amianto rientrano circa 96.000 siti interessati dalla presenza di amianto, nel 2018.
Amianto, metodi di bonifica e siti di smaltimento
Le metodologie di bonifica tradizionali da materiali amiantiferi, previste dalla legge n. 257 del 1992 e dal relativo decreto ministeriale 6 settembre 1994, comportano interventi specializzati, che molto spesso per l’alto costo richiesto non vengono effettuati con tempismo. Consistono in:
- rimozione dei materiali di amianto e loro conferimento in discariche speciali;
- incapsulamento;
- confinamento.
Lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla rimozione in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale è sempre più problematico per la difficoltà a rendere sostenibile la creazione di nuove discariche dedicate e le difficoltà economiche che i gestori di discariche dovrebbero sopportare per l’adeguamento alla nuova normativa.
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Amianto, il problema della carenza di siti di smaltimento: cosa dicono il PNA e la normativa?
Il Piano Nazionale Amianto evidenzia “la drammatica carenza di siti di smaltimento sul territorio nazionale, che pone, con forza, un duplice ordine di priorità. Da un lato è necessario promuovere la ricerca e la sperimentazione di metodi alternativi allo smaltimento in discarica, anche in considerazione del fatto che eventuali tecniche di recupero in sicurezza di tali materiali possono comportare decisivi risparmi di risorse finanziarie pubbliche in conseguenza della riduzione dei costi di smaltimento. Dall’altro è necessario superare le lacune della pianificazione regionale e le difficoltà che a livello territoriale e nazionale ostacolano o, quantomeno, rallentano la realizzazione di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti”.
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 luglio 2004 n. 248, recante “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto” ha introdotto ulteriori possibilità di recupero dei rifiuti contenenti amianto definendo i trattamenti e i processi che conducono alla totale trasformazione cristallochimica dell’amianto (principalmente, pirolisi, carbonatazione). Tali trattamenti, se adeguatamente realizzati, permettono di evitare il conferimento in discarica e il riutilizzo del prodotto trattato.
Smaltimento amianto: cosa è necessario fare?
Il reperimento delle risorse finanziarie deve essere coadiuvato da interventi di defiscalizzazione delle attività di bonifica. Quindi, sarebbe necessario ripristinare gli extra-incentivi per la sostituzione dell’eternit con il fotovoltaico tra gli strumenti per finanziare e accelerare le bonifiche, uno strumento che ha favorito la rimozione di oltre 20 milioni di metri quadrati di eternit dai tetti e all’installazione di 2.159 megawatt da fonti energetiche pulite e rinnovabili. Essenziale è poi la definizione di un “Prezziario Ufficiale” per le attività di rimozione e bonifica dell’amianto anche al fine di garantire omogeneità di intervento su tutto il territorio nazionale.
È già stato evidenziato come, sul territorio nazionale, a fronte del fabbisogno di smaltimento, si registri una grave insufficienza nell’offerta di discariche/siti di stoccaggio per amianto e materiali contenenti amianto. Per risolvere questo problema è necessario che la pianificazione regionale sia maggiormente vincolata per quanto riguarda l’obbligo di localizzare con precisione i siti di discarica di amianto in relazione al fabbisogno programmato. Le discariche di amianto, in carenza di opzioni alternative di gestione, potrebbero anche essere disciplinate come impianti di rilevanza nazionale ai sensi del D.Lgs 152/2006.
Occorre un intervento legislativo volto a favorire l’autorizzazione di nuovi siti dedicati allo smaltimento, anche mediante l’impiego di cave e miniere dismesse, oltretutto incentivando la riqualificazione di dette aree. Esistono esempi recentissimi di Comuni che hanno accettato, a fronte di misure compensative, discariche per amianto sul proprio territorio, da loro stessi gestite e controllate.
Il 14 marzo 2013 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sui rischi per la salute legati all’amianto e sulle prospettive di eliminazione di tutto l’amianto esistente. Si tratta di un importante atto a favore del riciclo del rifiuto amianto. Nella risoluzione si afferma che il conferimento dei rifiuti di amianto in discarica non è il sistema più sicuro per eliminare definitivamente il rilascio di fibre di amianto nell’ambiente, in particolare nell’aria e nelle acque di falda. La risoluzione raccomanda inoltre “per quanto riguarda la gestione dei rifiuti di amianto, l’adozione di misure – con il consenso dei cittadini interessati – volte a promuovere e sostenere tanto la ricerca nell’ambito delle alternative ecocompatibili quanto le tecnologie che se ne avvalgono, nonché a garantire procedimenti quali l’inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, ai fini dell’inattivazione delle fibre di amianto attive e della loro conversione in materiali che non mettono a repentaglio la salute pubblica”.
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Inertizzazione amianto, cosa serve per avviarne lo sviluppo
Quindi, è necessario avviare, in alternativa al ricorso al conferimento in discarica per amianto, con adeguata incentivazione, lo sviluppo di tecniche mirate all’inertizzazione dell’amianto.
In particolare:
- sviluppo delle tecniche di inertizzazione a costi sostenibili. A tale riguardo si ricorda che per i “Trattamenti che modificano completamente la struttura cristallo-chimica dell’amianto” e che quindi ne annullano la pericolosità di cui al D.M. 29 luglio 2004, n.248, devono essere emanati i relativi decreti applicativi. Allo stato non esistono sul territorio nazionale impianti operativi di tale tipologia;
- sviluppo delle tecniche di analisi, protezione e bonifica dalle fibrille (microfibre);
- sviluppo delle tecniche analitiche di laboratorio per l’analisi dei campioni di suolo potenzialmente contaminati da amianto nonché per l’individuazione dei limiti ammissibili nei suoli e nelle acque con particolare riferimento agli impianti di distribuzione dell’acqua potabile;
- predisposizione di linee guida tecniche per la valutazione dello stato di conservazione dei materiali in opera.
Amianto in discarica: comportamento e recupero
Studi sul comportamento in discarica dei rifiuti di amianto sia a breve che a lungo termine sono in corso: l’impatto ambientale dello smaltimento in discarica, anche a lunghissimo termine, come, ad esempio, il trasporto aereo di fibre e/o la dispersione nel terreno, non è certamente trascurabile.
Tra tutti i rifiuti esistenti, quelli di amianto sono secondi soltanto ai rifiuti solidi urbani, per volume, e primi, in quantità, tra i rifiuti tossico-nocivi, di cui l’ 85% è costituito da cemento-amianto, mentre la percentuale restante da materiale friabile.
Con il D.M. 29 luglio 2004, n. 248, il Ministero dell’ambiente ha adottato i disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto, sul loro trattamento, imballaggio e ricopertura nelle discariche. I trattamenti che conducono alla trasformazione totale cristallochimica dell’amianto rendono possibile il riutilizzo di questo materiale come materia prima.
I materiali sottoposti alle operazioni di trattamento, come riportate nel D.M. 248/2004, ormai esenti da amianto, sono da considerarsi equivalenti ai materiali ottenuti da materie prime, avendo essi analoghe caratteristiche merceologiche per la loro commercializzazione ed impiego.
Amanto nell’aria: concentrazioni tipiche
Aree extraurbane ed agricole: | 0.1 -1.0 fibre/litro |
Aree urbane: | 0.1 – 3.0 fibre/litro |
Aree urbane ad alto traffico: | 2.0 – 20.0 fibre/litro |
Aree industriali: | 3.0 – 30.0 fibre/litro |
Aree industriali con attività di manutenzione: | 5.0 – 20.0 fibre/litro |
Aree minerarie: | 2.0 – 10.0 fibre/litro |
Esterno di edificio con copertura in cemento amianto: | 0.1 – 2.0 fibre/litro |
Interno edificio con amianto friabile: | 2.0 – 20.0 fibre/litro |
Cantieri di bonifica: | |
Incapsulamento cemento-amianto: | 4.0 – 20.0 fibre/litro |
Smontaggio | 1.0 – 180.0 fibre/litro |
Movimentazione | 100.0 – 500.0 fibre/litro |
Amianto friabile rimozione | 500.0 – >1000.0 fibre/litro |
Fonte: ASL VT Dipartimento prevenzione
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