Il percorso dello Sblocca Cantieri (D.L. 32/2019 pubblicato in Gazzetta) prosegue verso la conversione in legge che avverrà alla conclusione della revisione del testo in corso di approvazione da parte delle Commissioni 8° e 13° del Senato che stanno completando il lavoro. Ferma restando la necessaria attesa della conversione in legge per poter avere un quadro definitivo, al momento è possibile analizzare una prima parte degli emendamenti approvati alla data del 21 maggio 2019 e che interessano i seguenti aspetti:
Sblocca Cantieri, emendamenti approvati
Livelli della progettazione
Per quanto riguarda l’articolo 23 del codice (Livelli della progettazione)
– Vengono cancellate le precedenti modifiche del testo del decreto e ora, con il progetto di fattibilità, sarà necessario verificare la possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e la rigenerazione delle aree dismesse;
– per gli studi preliminari sull’impatto ambientale resta la sostituzione già prevista dal testo del decreto perle parole studi preliminari sull’impatto ambientale in “studi di fattibilità ambientale e paesaggistica”;
– resta anche la sostituzione relativa alle esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale confermando quanto già previsto dal decreto che è “la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale”.
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Contratti sotto-soglia
All’articolo 36 del codice (Contratti sotto-soglia)
Le modifiche introdotte al comma 2 sono annullate e sostituite dalle seguenti:
– la lettera “b” diventa ora “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”;
– la lettera “c” diventa “per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti”;
-viene introdotta una lettera “c-bis)” che prevede “per affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti”;
-la lettera “d” ora prevede “per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60 fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.”
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Motivi di esclusione
All’articolo 80 del codice (Motivi di esclusione)
-La modifica operata dal precedente testo del decreto che interveniva sul quinto periodo del comma 4 è cancellata quindi viene ripristinato il testo originale e annullata, pertanto, la possibilità, per una stazione appaltante di escludere delle offerte sulla base di notizie relative al mancato rispetto degli obblighi dell’operatore in merito a contributi, tasse.
Criteri di selezione e soccorso istruttorio
All’articolo 83 del codice (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
-al comma 2, secondo periodo, restano il rinvio, per la definizione dei requisiti degli operatori, il sistema di qualificazione al regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies (in precedenza era indicato un decreto del Ministro delle infrastrutture);
-viene inserito un nuovo comma 8-bis che prevede “I requisiti generali e speciali, di cui al presente articolo, devono essere posseduti dalle aziende candidate fino alla conclusione della procedura di gara.”
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Mezzi di prova
All’articolo 86 del codice (Mezzi di prova)
-lo schema per il certificato di esecuzione dei lavori la cui redazione era assegnata dal codice all’ANAC (e successivamente modificata dal D.L. 32/2019) con l’ultimo emendamento ritorna all’ANAC;
-dopo il comma 2 viene aggiunto il nuovo comma 2-bis che prevede “Ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, per i soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio.”
Criteri di aggiudicazione dell’appalto
All’articolo 95 del codice (Criteri di aggiudicazione dell’appalto)
– al comma 4 è confermata l’abrogazione delle lettere “a” e “c”, quindi confermata anche l’applicabilità del criterio del minor prezzo ai lavori e servizi sotto-soglia ma viene introdotta una eccezione relativa ai servizi ad alta intensità di manodopera;
-il comma 10 viene sostituito dal seguente “Nell’offerta economica devono in ogni caso ritenersi compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, propri dell’operatore economico. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d).”
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