La rotazione degli affidamenti trova la sua fonte di regolazione normativa nell’articolo 36, comma 1 del d.lgs. 50/2016 in cui si specifica che gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto di una serie di principi (art. 30, comma 1, art. 34 e art. 42) compreso quello di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
Sul criterio della rotazione ulteriori indicazioni sono fornite dall’ANAC nel punto 3.6 della linea guida n. 4/2018 (affidamenti di contratti sotto-soglia e elenchi operatori economici) dove viene specificato quanto riportato nella seguente tabella (anche in coerenza con i Pareri del Consiglio di Stato n. 2698/2017 e n. 361/2018):
Le limitazioni indicate sono riconducibili a principi generali definiti dalle Direttive europee che sono rivolti a fornire la maggiore trasparenza e le adeguate opportunità anche a soggetti e imprese medio-piccole nell’acquisizione di nuovi contratti di appalto.
Esaminando in dettaglio i singoli punti indicati nello schema è possibile restituire una casistica delle varie condizioni riportate nei punti 3.6 e 3.7 delle linee guida ANAC n. 4/2018:
- negli appalti sotto-soglia il criterio della rotazione viene applicato sia agli inviti che agli affidamenti effettuati dalla stazione appaltante;
- la verifica, ai fini della rotazione, riguarda solo l’affidamento precedente a quello in corso e solo nei casi in cui i settori merceologici e le categorie di opere siano gli stessi – quindi non si possono invitare o affidare appalti sotto-soglia a soggetti che abbiano partecipato o siano contraenti uscenti dell’appalto precedente per gli stessi settori o categorie;
- il principio della rotazione non si applica nei casi di procedure ordinarie o aperte al mercato;
- il soggetto invitato o il contraente uscente di un appalto sotto-soglia non può essere invitato all’appalto successivo anche se quest’ultimo è un affidamento diretto;
- la stazione appaltante, con uno specifico regolamento interno, può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico e applicare il principio della rotazione solo agli affidamenti della stessa fascia;
- l’eventuale affidamento o reinvito al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede una motivazione adeguata (affidabilità dell’operatore, idoneità a fornire prestazioni coerenti, andamento dell’appalto precedente affidato allo stesso contraente);
- il meccanismo dell’estrazione casuale, sia pure a seguito di avviso pubblico, non assicura il rispetto del principio di rotazione, come declinato all’articolo 36, primo comma del d.lgs. 50/2016 (FAQ ANAC sulle linee guida n. 4/2018 aggiornate al 12 settembre 2018).
È evidente che anche nel caso del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti sussistano delle indicazioni molto chiare e stringenti che possono, però, essere applicate, con alcuni adeguamenti ed eccezioni, alle specifiche situazioni ma a condizione che tali scelte siano puntualmente motivate e sostenute da elementi molto consistenti.
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