Se infatti da sempre il fisco ha un occhio di favorevole riguardo per il settore agricolo, è anche vero che esistono numerose diatribe interpretative circa la possibilità di ampliare i favori fiscali anche a chi, nell’ambito familiare, partecipa alla buona riuscita dell’impresa agricola.
Tramite quanto previsto dall’articolo 1 comma 705 della già citata Legge di Bilancio 2019 tutte le agevolazioni spettanti al coltivatore diretto sono estese altresì ai familiari coadiuvanti: “I coadiuvanti del coltivatore diretto appartenenti al medesimo nucleo familiare che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente”.
Agevolazioni IMU e IRPEF: quando si applicano?
Dunque, schematizzando il testo della norma risulta che i benefici si applicano se:
- l’impresa agricola fa riferimento a un coltivatore diretto;
- il coadiuvante appartiene allo stesso nucleo familiare;
- il coadiuvante sia iscritto all’INPS in qualità di coltivatore diretto.
Normalmente per nucleo familiare si intende l’insieme di persone che sono uniti da legami di parentela e che risultano fiscalmente a carico del capofamiglia, ma in tal senso si resta in attesa di eventuali specificazioni che potrebbero definire con più chiarezza la questione.
Le agevolazioni che potranno essere sfruttate dal coadiuvante del coltivatore diretto si estendono in più ambiti, dall’IRPEF alla tassazione delle compravendite all’IMU.
Agevolazione IMU
Se il coadiuvante è proprietario per intero o di una quota di terreni condotti nell’ambito dell’impresa familiare può godere dell’esenzione spettante; la medesima cosa potrà dirsi anche per i fabbricati se accatastati nelle opportune categorie catastali. Vista la Risoluzione n. 1/DF del recente 28/02/2018 è presumibile estendere il beneficio anche al coadiuvante del coltivatore diretto già pensionato, ma che continua la propria attività conducendo i terreni che restano, dunque, esenti IMU.
In passato la questione IMU in tale casistica era estremamente discordante esistendo numerose sentenze, pronunce e note di commento che affermano concetti talvolta favorevoli ampliamento dei benefici e talvolta non favorevoli; in ogni caso il dibattito può dirsi favorevolmente concluso.
Agevolazione IRPEF
Per il calcolo IRPEF sono esclusi dalla formazione della base imponibile i redditi dominicali e agrari dei terreni di proprietà del coadiuvante del coltivatore diretto.
L’ulteriore possibilità fiscale per i coadiuvanti sarà quella di usufruire del beneficio della “Piccola Proprietà Contadina” nel caso di acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze; il beneficio prevede il pagamento delle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa di € 200 cadauna e l’imposta catastale nella misura dell’1% del valore dichiarato in sede di atto di compravendita.
Si precisa che tutte le agevolazioni parrebbero esser inservibili nel caso in cui il coadiuvante avesse concesso il terreno in comodato o in affitto al coltivatore diretto titolare dell’impresa familiare, essendo esclusa, specialmente per l’IMU, la conduzione mediata per tramite di contratti.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento