Formazione sicurezza datore di lavoro, dirigente e preposto: le novità sugli obblighi

Le indicazioni sono dettagliate in una prima Circolare emessa dall’INL alla quale seguirà una successiva contenente specifiche sulle ulteriori novità introdotte dal D.L. n. 146/2021

Simona Conte 24/02/22
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Con il Decreto Fisco Lavoro (D.L. n. 146/2021), poi convertito il Legge (17 dicembre 2021, n. 215) vengono introdotte delle novità normative che riguardano il Testo Unico della Sicurezza (D.lgs. 81/2008).

Nello specifico vengono introdotti nuovi obblighi circa la formazione per datori di lavoro e preposti e l’addestramento.

Con il Decreto Fisco Lavoro la formazione adeguata e specifica dei datori di lavoro (già prevista per i dirigenti e i preposti) diventa obbligatoria con aggiornamento periodico, in funzione del lavoro e dei compiti svolti, in materia di salute e sicurezza, così come stabilito nell’Accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni.

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Inoltre viene rafforzata la figura del preposto al quale viene chiesto di intervenire, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, per modificare il comportamento non conforme ai fini della protezione collettiva e individuale riscontrato in ambito lavorativo.

A tal proposito l’INL pubblica la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, attraverso la quale fornisce indicazioni specifiche sui nuovi obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, in seguito alla modifica all’articolo 37, D.Lgs. 81/2008, apportata con l’articolo 13, D.L. 146/2021.

Vediamo nel dettaglio quali sono le principali indicazioni che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, in materia di formazione.

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Circolare INL n.1 del 16 febbraio 2022

Si tratta di una prima Circolare emessa dall’INL alla quale seguirà una successiva contenente indicazioni sulle ulteriori novità introdotte dal D.L. n. 146/2021.

Di seguito le indicazioni contenute per ciascun soggetto.

Datore di lavoro

Il nuovo comma 7 dell’articolo 377 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che oltre ai dirigenti e ai preposti, anche i datori di lavoro ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico su salute e sicurezza.

Il datore di lavoro viene quindi riconosciuto come nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi regolamentati attraverso un accordo da adottarsi (entro il 30 giugno 2022) in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con l’accordo verranno individuati:

  1. durata, contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2. modalità di verifica finale.

L’obbligo della formazione scatterà per i datori di lavoro solo in seguito all’adozione dell’accordo.

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Dirigente e preposto

In quanto ad obblighi formati, per dirigenti e preposti non ci sono novità in quanto tali soggetti già risultavano destinatari di adeguata e specifica formazione con aggiornamento periodico e continueranno ad avere tale obbligo a loro carico.

Tuttavia il legislatore anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, richiede una “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. Ciò significa che la nuova disciplina viene demandata alla Conferenza che potrà eventualmente rivedere alcuni aspetti.

Quindi è previsto un periodo transitorio utile per adottare le nuove regole che verranno introdotte in seguito all’accordo Stato-Regioni.

Inoltre, nella Circolare n.1 INL si legge che in assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

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Preposto

Solo per i preposti il nuovo comma 7-ter stabilisce che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

I requisiti dell’adeguatezza e della specificità della formazione del preposto andranno verificati secondo la nuova disciplina definita entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo).

E’ previsto un periodo transitorio utile per adottare le nuove regole che verranno introdotte in seguito all’accordo Stato-Regioni.

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Addestramento

Con la legge di conversione del D.L. n. 146/2021 vengono introdotte novità circa l’addestramento che come specificato dal legislatore “consiste nella prova patica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Tali disposizioni sono entrate in vigore in seguito all’entrata in vigore della Legge di Conversione e pertanto interessa le attività svolte successivamente al 21 dicembre 2021.

La Circolare n.1 INL chiarisce che il preposto assente alla prova pratica, e/o all’esercitazione applicata, viola gli obblighi.

>> Scarica la Circolare n.1 INL del 16 febbraio 2022 <<

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