Prevenzione incendi: disposizioni per la presentazione delle istanze

Messa a punto delle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e della documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (leggi anche Prevenzione incendi. Nuova gestione della pratica antincendio).

Il Ministero dell’interno, per garantire l’uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell’attività amministrativa, con decreto 7 agosto 2012, pubblicato in G.U. n. 201 del 29 agosto 2012, ha approvato le modalità di presentazione, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), delle istanze relative alla prevenzione incendi e della relativa documentazione da allegare.

Il provvedimento regolamenta i contenuti delle istanze e i relativi allegati, per:
– la valutazione dei progetti;
– la segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
– l’attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio;
– l’istanza di deroga;
– il nulla osta di fattibilità (NOF);
– la verifica in corso d’opera;
– l’istanza di voltura.

Per ogni istanza sopra descritta, vengono elencati i contenuti e gli allegati da produrre unitamente alla richiesta medesima.

In generale, per le attività soggette di categoria B e C, le istanze sopra descritte devono contenere:
– generalità e domicilio del richiedente
– specificazione della attività  soggetta  principale  e  delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto  dell’istanza di valutazione del progetto;
– ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
– informazioni generali sull’attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.

All’istanza sono allegati, in linea di massima:
– la documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato;
– l’asseverazione, a firma di tecnico abilitato,  attestante la conformità dell’attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
– relazione tecnica e elaborati grafici conformi a  quanto specificato nel provvedimento in esame, nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
– certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, a firma di professionista antincendio;
– attestato del versamento effettuato a favore  della  Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell’art.  23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Le istanze relative ai procedimenti di prevenzione incendi, di cui al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che rientrano nell’ambito dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), vengono  presentate  allo  stesso, che provvede a trasmetterle al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,  n.  160 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 non rientranti nell’ambito del SUAP sono trasmesse al Comando con  le modalità previste dal citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n. 445 del 2000.

Tranne l’istanza di deroga, ove consentito dalle disposizioni vigenti,  le altre istanze sopra menzionate, possono essere presentate in forma cartacea  in duplice copia, con l’allegata documentazione tecnica in singola copia, mentre l’istanza di deroga può essere presentata in triplice copia, con l’allegata documentazione tecnica in duplice copia.

Mario Di Nicola

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