Per evitare decadenza permesso di costruire non sufficienti demolizione muri e contenziosi in atto

Il costruttore, anche in presenza di un’ipotesi di forza maggiore, è sempre tenuto a chiedere la proroga del termine di inizio o fine dei lavori, antecedentemente alla scadenza del permesso. Questo e tanto altro nella rassegna di sentenze dell’Avv. Mario Petrulli

Mario Petrulli 18/11/21
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Si rinnova l’appuntamento settimanale con l’analisi delle massime di alcune sentenze di interesse per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica a cura dell’Avv. Mario Petrulli.

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Gli argomenti oggetto delle pronunce sono:

  • Tettoia – titolo edilizio necessario
  • Sanzione per inadempimento all’ordine di demolizione – natura
  • Sanzioni urbanistiche ed edilizie – natura
  • Decadenza del permesso di costruire – rapporto delle attività poste in essere con la rilevanza dell’opera
  • Sospensione del permesso di costruire – conseguenza sull’obbligo di pagamento degli oneri

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Tettoia: il titolo edilizio necessario

TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 28 ottobre 2021, n. 6762

Serve il permesso di costruire per una tettoia di rilevanti dimensioni

Serve il permesso di costruire per una tettoia di dimensioni di circa m. 28,60 x m. 8,40, con copertura inclinata di altezze da m. 4,00 a m. 3,80, posta a ridosso dei muri di recinzione confinanti con proprietà aliene, sottostante alla quale risulta realizzata una piattaforma in cemento armato.

Secondo giurisprudenza condivisibile e prevalente, la realizzazione di una tettoia di ferro e sottostante piattaforma in cemento armato, servita da una scala, non integrante, come nella fattispecie, una struttura leggera facilmente smontabile e demolibile, comportando la trasformazione edilizia del territorio ex art. 3 comma 1 lett. e) del D.P.R. n. 380/2001, si caratterizzi in termini di “nuova costruzione”, tale da necessitare il previo rilascio del pertinente titolo abilitativo (T.A.R. Genova (Liguria) sez. I, 5/06/2014, n. 876, T.A.R. Campania Napoli sez. II, 15/05/2014, n. 2710).

Leggi anche: La pergotenda è edilizia libera, la tettoia di rilevanti dimensioni e non essenziale no

Sanzione per inadempimento all’ordine di demolizione

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 27 ottobre 2021, n. 2252

L’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del Testo Unico Edilizia per l’inadempimento dell’ordine di demolizione è un atto del tutto vincolato alla constatazione dell’inadempimento ad opera dei responsabili e prescinde dal requisito soggettivo della colpevolezza, avendo lo scopo di fornire all’amministrazione la provvista patrimoniale per procedere al ripristino, senza necessità di anticipare le relative somme

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L’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del Testo Unico Edilizia per l’inadempimento dell’ordine di demolizione è un atto del tutto vincolato alla constatazione dell’inadempimento ad opera dei responsabili, come tali qualificati nell’ordine demolitorio e prescinde dal requisito soggettivo della colpevolezza, avendo lo scopo di fornire all’amministrazione la provvista patrimoniale per procedere al ripristino, senza necessità di anticipare le relative somme (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 28 agosto 2017, n. 4146); – ciò che viene sanzionato dal comma 4-bis dell’art. 31 non è la realizzazione dell’abuso edilizio in sé, bensì unicamente la mancata spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione, ossia una condotta omissiva (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 10 luglio 2018, n. 1057).

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Sanzioni urbanistiche ed edilizie

TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 25 ottobre 2021, n. 10920

Le sanzioni urbanistiche ed edilizie hanno natura reale, attenendo alla cosa e non hanno carattere personale

Per consolidata giurisprudenza, le sanzioni urbanistiche ed edilizie hanno natura reale, attenendo alla cosa e non hanno carattere personale, in quanto l’ingiunzione a demolire un manufatto abusivo sanziona una situazione di fatto oggettivamente antigiuridica e può essere rivolta a chiunque si trovi ad essere proprietario dell’immobile al momento dell’emanazione del provvedimento, pur se estraneo all’illecito; ne consegue che, ferma la possibilità da parte di quest’ultimo di dimostrare l’estraneità rispetto all’abuso, le misure repressive per l’attività edilizia abusiva sono legittimamente irrogate anche nei confronti degli attuali proprietari degli immobili diversi dal soggetto che ha realizzato l’abuso stesso, salva la loro facoltà di agire nei confronti dei danti causa; medesime considerazioni sono state espresse con riferimento alle sanzioni pecuniarie, la cui alternatività rispetto all’ordine di demolizione comporta che esse ne condividano il carattere reale e ripristinatorio dell’ordine giuridico violato, sicché le stesse possono essere rivolte anche nei confronti dell’attuale proprietario pure se incolpevole e in buona fede.

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Decadenza permesso di costruire: rapporto attività poste in essere con la rilevanza dell’opera

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 27 ottobre 2021, n. 2256

Dinanzi ad un’opera di rilevanti dimensioni, non sono sufficienti ad evitare la decadenza del permesso di costruire la demolizione dei muri di contenimento, dei massetti, delle aiuole in cemento e della pavimentazione preesistente, nonché il tracciamento per l’esecuzione dei pali di fondazione

La demolizione dei muri di contenimento, dei massetti, delle aiuole in cemento e della pavimentazione preesistente, nonché il tracciamento per l’esecuzione dei pali di fondazione non costituiscono un concreto ed effettivo inizio dei lavori, se rapportate alla considerevole mole dell’intervento da realizzare, ossia un fabbricato ad uso terziario. Conseguentemente, è legittima la conseguente dichiarazione di decadenza del permesso di costruire.

Né è utile, ad evitare la suddetta decadenza, l’esistenza di un contenzioso civile: ed infatti, il costruttore, invero, anche in presenza di un’ipotesi di forza maggiore è sempre tenuto a chiedere la proroga del termine di inizio o fine dei lavori, antecedentemente alla scadenza dello stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 giugno 2021, n. 4648).

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Sospensione permesso di costruire: conseguenza sull’obbligo di pagamento degli oneri

TAR Marche, sez. I, sent. 26 ottobre 2021, n. 752

La sospensione del permesso di costruire determina la sospensione dell’obbligo di pagamento degli oneri secondo le scadenze previste nel titolo edilizio

Risulta logico e coerente con il sistema sostenere che se gli effetti di una concessione edilizia vengono sospesi dal giudice amministrativo (il consequenziale provvedimento del comune, di sospensione dei lavori, è meramente attuativo) viene automaticamente sospeso anche il pagamento degli oneri secondo le scadenze indicate nel titolo temporaneamente privato di efficacia.

Del resto il presupposto del pagamento del contributo concessorio è l’attività edilizia di trasformazione del territorio e il maggiore carico urbanistico che ne consegue. Avrebbe inoltre poco senso pagare un contributo che poi il Comune potrebbe essere chiamato a restituire se la concessione edilizia fosse annullata in sede di merito.

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Mario Petrulli

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