Regole rifiuti da cantiere Superbonus, come gestirli e smaltirli

Chi gestisce il cantiere è il produttore del rifiuto e responsabile del suo deposito, che dura un anno al massimo. Ecco cosa fare per smaltire in economia gli inerti con le norme vigenti

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È un periodo molto prolifico per i cantieri. Con il Superbonus 110% se ne sono aperti a migliaia e questo ha comportato la produzione e l’accumulo di una mole rilevante di rifiuti da costruzione e demolizione (i cosiddetti “inerti da C & D”). Si tratta di un flusso importantissimo per il quale in Italia si stima una produzione di circa 60 milioni di tonnellate/anno (circa il 43% del totale): una frazione fondamentale nel mercato dell’economia circolare come delineata dalla Direttiva UE 2018/851.

Di fatto ora i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione ricadono nella categoria dei rifiuti speciali e questo ha comportato l’insorgenza della domanda: possono essere depositati nei centri di raccolta (inter)comunali? Specie se derivanti da piccole attività e cosiddetti “fai da te”? Vediamo in dettaglio norme, regole e consigli utili per lo smaltimento.

Regole per i rifiuti da cantiere Superbonus, che sono troppi e pericolosi

Il cantiere è produttore di rifiuti cosiddetti speciali e deve gestirli secondo le regole del Dlgs 152/2006 (Codice ambientale) che se non rispettato comporta conseguenze sanzionatorie anche penali. Il cantiere produce soprattutto rifiuti di questo tipo: cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche legno, vetro, plastica, miscele bituminose, metalli, terre e rocce, fanghi, cartongesso, materiali isolanti anche contenenti amianto. Tutti identificabili con i codici del capitolo 17 dell’Elenco europeo dei rifiuti di cui all’allegato D, parte quarta, Dlgs 152/2006; si aggiunge il capitolo 15 per gli imballaggi.

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Regole rifiuti di cantiere

Si tratta sempre di rifiuti speciali e per questo il cantiere deve osservare poche ma fondamentali regole.

  1. Classificarli con l’attribuzione del codice (Cer),
  2. Raggrupparli, sulla base del codice del codice Cer, in deposito temporaneo,
  3. Trasportarli, in proprio o tramite terzi, presso impianti di trattamento autorizzati o in discarica per rifiuti inerti. Va ricordato che il trasporto (anche se in conto proprio) va sempre effettuato con mezzi autorizzati dall’Albo gestori ambientali e, tranne rare eccezioni, con formulario per il trasporto.

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Quali autorizzazioni servono

Il soggetto che gestisce il cantiere è il produttore del rifiuto quindi se raggruppa i rifiuti nel rispetto delle seguenti regole sul deposito temporaneo non è soggetto ad autorizzazione: divieto di miscelazione e scelta del criterio per condurre il deposito tra temporale (avvio a smaltimento/recupero con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito) e volumetrico (fino a 30 metri cubi, di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi).

Anche se il limite non è superato, la durata non può superare un anno. Occorrono, inoltre, superfici di appoggio impermeabili, etichettatura dei contenitori, cartellonistica con sintetica descrizione del rifiuto, delimitazione dell’area e accesso solo a personale identificato.

L’impresa edile che produce «rifiuti da C&D» non deve tenere il registro di carico e scarico per i rifiuti non pericolosi e se questi sono trasportati dalla stessa impresa che li ha prodotti il registro non occorre neanche per il trasporto. L’obbligo ricorre per i pericolosi e il registro va conservato per tre anni, come il formulario che accompagna il trasporto.

Le regole del Codice ambientale (Dlgs 152/2006), spesso, inducono la pratica dell’abbandono. Per arginarla e massimizzare la captazione di tali rifiuti sul territorio, dal 26 settembre 2020 la modifica al “Codice ambientale” di cui al Dlgs 116/2020 consente ai punti vendita di materiali nuovi per l’edilizia, nel rispetto delle regole sul deposito temporaneo di rifiuti, di accettare gli «inerti da C & D» (articolo 185-bis, comma 1, lett. c).

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Per il “fai da te” i rifiuti non sono considerati speciali

Mentre in ambito produttivo aziendale si deve applicare la disciplina dei rifiuti speciali prodotti da attività d’impresa edile ai sensi dell’art. 184, co. 3, lett. b) D.Lgs. n. 152/2006, in caso di produzione di modiche quantità di tali rifiuti derivanti da attività domestiche “fai da te” i rifiuti sono trattati alla stregua di rifiuti urbani. Come tali possono quindi essere destinati ai centri di raccolta (inter)comunali direttamente al proprietario/conduttore dell’immobile utilizzato quale abitazione privata.

Tale soluzione è pienamente in armonia con i dettami della Direttiva UE 2018/851; laddove il legislatore europeo, pur includendo i rifiuti da costruzione e demolizione nel capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti (e cioè nei rifiuti di costruzione e demolizione), qualora siano prodotti in ambito domestico in modiche quantità ne consente la destinazione ai centri di raccolta per garantire le operazioni di preparazione per il riutilizzo.

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Foto iStock/Alessandro2802

Redazione Tecnica

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