Bonus mascherine, tamponi e sanificazione: tutto nel Sostegni Bis

Sono agevolabili le spese sostenute per mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, prodotti igienizzanti, termometri e anche tamponi. Ecco come funziona e chi può beneficiarne

Simona Conte 28/05/21
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Il Decreto Sostegni Bis (Decreto legge del 25 maggio 2021 n. 73) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.123 del 25 maggio 2021 e contiene le misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Con il Sostegni Bis vengono stanziati circa 40 miliardi di euro con l’obiettivo di rafforzare e consentire al massimo l’impiego degli strumenti per contrastare la diffusione e il contagio da Covid-19.

Gli obiettivi del Decreto Sostegni Bis sono:

  • sostenere le imprese, l’economia e abbattere i costi fissi;
  • accedere al credito e dare liquidità delle imprese;
  • tutelare la salute;
  • sostenere il lavoro e le politiche sociali;
  • sostenere gli enti territoriali;
  • supportare giovani, scuola e ricerca;
  • applicare misure di carattere settoriale.

Nello specifico, il Decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 introduce il bonus mascherine e sanificazione, ovvero viene istituito un credito di imposta del 30% per i dispositivi di protezione compresi i tamponi per Covid-19.

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All’art. 32 del Decreto Sostegni Bis si legge che il credito d’imposta al 30% è valido per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Vediamo nel dettaglio a chi spetta e quali sono le spese agevolabili.

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Bonus mascherine, tamponi e sanificazione: a chi spetta?

Il Sostegni Bis prevede tra i soggetti beneficiari del bonus:

  • esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
  • enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

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Quali sono le spese agevolabili con il bonus mascherine, tamponi e sanificazione?

Il bonus è valido per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

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Come usufruirne?

Per conoscere le modalità per la fruizione del credito di imposta, verrà emesso un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

Si legge nel Sostegni Bis che il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

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Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Inoltre, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

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Il Sistema di Gestione COVID-19 nasce dall’idea di fornire alle aziende un utile strumento – una sorta di cassetta degli attrezzi – che assicuri la corretta gestione del rischio legato alla diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.Si tratta di un vero e proprio sistema di gestione per il rischio legato al contagio da COVID-19 – verificato da auditor esperti – applicabile da aziende di tutti i settori di attività.È stato sviluppato seguendo la struttura ISO dell’ultima revisione delle norme, quali ad esempio la 9001, la 14001 e la 45001 alle quali può integrarsi, ma al contempo risulta autonomo e completo: può quindi essere adottato sia da aziende già certificate, sia da aziende che non hanno ancora sviluppato un sistema di gestione ISO.Una delle maggiori spinte che hanno portato gli autori – consulenti aziendali in materia di sicurezza sul lavoro con esperienza nelle più svariate categorie merceologiche, dalla logistica alla ristorazione, passando per gli uffici amministrativi e i servizi di cura della persona – è rappresentata da quanto indicato sulla circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL, nella quale viene stabilito che il contagio da SARS-CoV-2 sul luogo di lavoro è considerato come infortunio e, in quanto tale, soggetto a liquidazione.Il documento chiarisce inoltre che «[…] la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 […]».Il Sistema di Gestione COVID-19 può essere considerato come la naturale evoluzione del manuale La gestione del rischio COVID-19, redatto dagli stessi autori, che ha seguito di pari passo l’evolversi dell’epidemia e il conseguente aggiornamento normativo.È stato studiato affinché le aziende possano dimostrare l’avvenuta applicazione di tutte le misure riportate nei protocolli e nelle linee guida governative, ed è facilmente adattabile alle normative regionali.Per il datore di lavoro rappresenta uno scudo, in quanto fornisce tutte le evidenze necessarie a superare eventuali controlli da parte di enti preposti (quali ad esempio INAIL o Dipartimento di Igiene e Prevenzione delle Aziende Sanitaria competenti) o a eventuali audit di terze parti (come clienti o enti di certificazione).Le soluzioni proposte nel Sistema di Gestione COVID-19 sono adattabili alla specificità di ogni tipologia di azienda, dalla più semplice alla più complessa, sia nel caso in cui un’impresa sia dotata di un Sistema di Gestione ISO, sia che non l’abbia ancora implementato.Sono presenti dei preziosi allegati in formato word:- Manualela struttura base del sistema, che offre linee guida per la sua realizzazione e l’eventuale integrazione.- Moduli Realizzati sulla base dell’esperienza degli autori, contengono le prescrizioni minime previste dai vari protocolli.- Procedure Studiate per chiarire come applicare correttamente le misure di prevenzione previste dai protocolli. – IstruzioniDelineate in modo semplice e chiaro, affinché siano facilmente applicabili.- SegnaleticaRealizzata ottimizzando la comprensibilità di figure e indicazioni scritte.Carmine Moretti Ingegnere ambientale, è consulente aziendale e titolare dello studio TMA srl di Bologna. Dal 2003 si occupa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, formazione e ambiente. È consulente per aziende con sedi dislocate in varie regioni del territorio nazionale. Negli ultimi anni ha realizzato e curato diverse pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Marco Ballardini Ingegnere ambientale, è consulente aziendale e formatore. Dopo aver lavorato per 10 anni nel settore petrolifero come tecnico specializzato e responsabile di cantiere, dal 2016 ha avviato la collaborazione con lo studio TMA srl di Bologna, occupandosi di consulenza e formazione in ambito sicurezza e salute sul lavoro e sistemi di gestione (ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001). Gli autori desiderano ringraziare Francesca Ceccolini per il lavoro di editing svolto, per la collaborazione e l’insostituibile aiuto nella redazione e preparazione di questo lavoro.Un sentito ringraziamento va anche agli auditor che hanno fornito un prezioso contributo: l’Architetto Franco Ienna e il Dottor Piero Cristilli.

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Simona Conte

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