Aggiornamento del 14 aprile 2021_Inail rende noto il 13 aprile 2021 che è online un documento che chiarisce i requisiti e la procedura da seguire per l’attivazione dei punti vaccinali territoriali per i lavoratori. Si tratta delle “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”.
Il documento tecnico viene citato nel protocollo nazionale vaccinazioni Covid-19 luoghi di lavoro e intende fornire indicazioni per la vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro, in coerenza con il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” e le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” di cui al decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2021.
La notizia, del raggiunto accordo per le vaccinazioni Covid-19 da effettuare sul posto di lavoro, è stata comunicata attraverso l’account Twitter ufficiale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando.
Il Ministro ha dichiarato: “Raggiunto l’accordo per definire le modalità attraverso le quali i lavoratori, gli imprenditori e i titolari di impresa potranno vaccinarsi sui luoghi di lavoro. Un lavoro collettivo fatto con le forze sociali, i sindacati, le associazioni datoriali, l’INAIL, il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Commissariato che si occupa dell’emergenza Covid-19. Le imprese potranno, attraverso una serie di regole e percorsi, rendersi disponibili per diventare luogo e punto di vaccinazione. Lo potranno fare le più piccole mettendosi insieme, le più grandi utilizzando i medici del lavoro presenti all’interno delle strutture. Si potranno utilizzare anche gli ambulatori dell’INAIL per quelle realtà che non hanno spazi a disposizione. È un’opportunità e un passo in più verso la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.”
Il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” (di cui è stata pubblicata una bozza) affianca l’aggiornamento del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, entrambi sottoscritti il 6 aprile 2021.
Vediamo nel dettaglio come avverrà la somministrazione dei vaccini sui luoghi di lavoro e quali sono le novità introdotte dal nuovo protocollo sicurezza anti-Covid19.
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Vaccinazioni Covid-19 sui luoghi di lavoro: come avverrà la somministrazione?
Il documento, protocollo vaccini luoghi di lavoro, fissa i requisiti minimi per effettuare la campagna vaccinale in azienda, che partirà con la sufficiente disponibilità di nuove dosi di vaccini.
Il protocollo è stabilito su un quadro di principi comuni a livello nazionale: le adesioni dei lavoratori avvengono su base volontaria.
La somministrazione del vaccino è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 e viene eseguita in locali idonei.
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I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente, o non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL (in tal caso gli oneri restano a carico dell’Istituto).
Il lavoratore sarà considerato in servizio anche nel tempo necessario alla vaccinazione, se eseguita in orario di lavoro.
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Nuovo protocollo sicurezza anti Covid-19: cosa cambia?
DL – RSPP – RLS/RLST – MC
Nel nuovo documento aggiornato si fa specifico riferimento alla collaborazione tra datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP), Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) e medico competente (MC) nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
Mascherine chirurgiche
In corrispondenza della sezione INFORMAZIONE del protocollo generale sicurezza anti Covid-19, viene specificato che il riferimento all’uso della mascherina chirurgica, all’interno del testo, viene fatto salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.
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Trasferte e lavoro agile da remoto
La ripresa delle trasferte, inizialmente sospese, prevede la comune collaborazione tra il medico competente e RSPP in base alla tipologia dell’azienda e all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
Tuttavia si legge nel documento che il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione. In questo caso il datore di lavoro deve garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
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Attività formative
Resta valida la sospensione di tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.
Mentre sono consentiti in presenza, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio previste dal “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.
È comunque possibile effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.
Visite mediche del lavoro e ruolo del medico competente
Il protocollo specifica che la sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche e previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.
Sempre il medico è individuato come riferimento per la tutela dei lavoratori fragili, attuando una sorveglianza sanitaria eccezionale.
Si legge nel nuovo protocollo anti Covid-19, anche che il medico competente potrà suggerire alle aziende testing e screening che ritiene utili per contenere la diffusione del virus e tutelare la salute dei lavoratori e sarà il punto di riferimento, nel caso di personale risultato positivo al virus, della collaborazione con l’Autorità sanitaria per il tracciamento degli eventuali «contatti stretti».
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Tamponi
In caso di assenza da lavoro causata da infezione da virus SARS -CoV-2, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Per gli asintomatici il riscontro negativo deve verificarsi dopo almeno 10 giorni dalla comparsa della positività mentre, in caso di positivi sintomatici, è necessario che il tampone sia effettuato dopo almeno tre giorni senza sintomi e 10 giorni di isolamento, in riferimento alla circolare del Ministero della Salute 12 ottobre 2020.
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Sistema di gestione Covid-19
Il Sistema di Gestione COVID-19 nasce dall’idea di fornire alle aziende un utile strumento – una sorta di cassetta degli attrezzi – che assicuri la corretta gestione del rischio legato alla diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.Si tratta di un vero e proprio sistema di gestione per il rischio legato al contagio da COVID-19 – verificato da auditor esperti – applicabile da aziende di tutti i settori di attività.È stato sviluppato seguendo la struttura ISO dell’ultima revisione delle norme, quali ad esempio la 9001, la 14001 e la 45001 alle quali può integrarsi, ma al contempo risulta autonomo e completo: può quindi essere adottato sia da aziende già certificate, sia da aziende che non hanno ancora sviluppato un sistema di gestione ISO.Una delle maggiori spinte che hanno portato gli autori – consulenti aziendali in materia di sicurezza sul lavoro con esperienza nelle più svariate categorie merceologiche, dalla logistica alla ristorazione, passando per gli uffici amministrativi e i servizi di cura della persona – è rappresentata da quanto indicato sulla circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL, nella quale viene stabilito che il contagio da SARS-CoV-2 sul luogo di lavoro è considerato come infortunio e, in quanto tale, soggetto a liquidazione.Il documento chiarisce inoltre che «[…] la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 […]».Il Sistema di Gestione COVID-19 può essere considerato come la naturale evoluzione del manuale La gestione del rischio COVID-19, redatto dagli stessi autori, che ha seguito di pari passo l’evolversi dell’epidemia e il conseguente aggiornamento normativo.È stato studiato affinché le aziende possano dimostrare l’avvenuta applicazione di tutte le misure riportate nei protocolli e nelle linee guida governative, ed è facilmente adattabile alle normative regionali.Per il datore di lavoro rappresenta uno scudo, in quanto fornisce tutte le evidenze necessarie a superare eventuali controlli da parte di enti preposti (quali ad esempio INAIL o Dipartimento di Igiene e Prevenzione delle Aziende Sanitaria competenti) o a eventuali audit di terze parti (come clienti o enti di certificazione).Le soluzioni proposte nel Sistema di Gestione COVID-19 sono adattabili alla specificità di ogni tipologia di azienda, dalla più semplice alla più complessa, sia nel caso in cui un’impresa sia dotata di un Sistema di Gestione ISO, sia che non l’abbia ancora implementato.Sono presenti dei preziosi allegati in formato word:- Manualela struttura base del sistema, che offre linee guida per la sua realizzazione e l’eventuale integrazione.- Moduli Realizzati sulla base dell’esperienza degli autori, contengono le prescrizioni minime previste dai vari protocolli.- Procedure Studiate per chiarire come applicare correttamente le misure di prevenzione previste dai protocolli. – IstruzioniDelineate in modo semplice e chiaro, affinché siano facilmente applicabili.- SegnaleticaRealizzata ottimizzando la comprensibilità di figure e indicazioni scritte.Carmine Moretti Ingegnere ambientale, è consulente aziendale e titolare dello studio TMA srl di Bologna. Dal 2003 si occupa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, formazione e ambiente. È consulente per aziende con sedi dislocate in varie regioni del territorio nazionale. Negli ultimi anni ha realizzato e curato diverse pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Marco Ballardini Ingegnere ambientale, è consulente aziendale e formatore. Dopo aver lavorato per 10 anni nel settore petrolifero come tecnico specializzato e responsabile di cantiere, dal 2016 ha avviato la collaborazione con lo studio TMA srl di Bologna, occupandosi di consulenza e formazione in ambito sicurezza e salute sul lavoro e sistemi di gestione (ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001). Gli autori desiderano ringraziare Francesca Ceccolini per il lavoro di editing svolto, per la collaborazione e l’insostituibile aiuto nella redazione e preparazione di questo lavoro.Un sentito ringraziamento va anche agli auditor che hanno fornito un prezioso contributo: l’Architetto Franco Ienna e il Dottor Piero Cristilli.
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