Aggiornamento del 16 maggio 2020_ La risposta si trova all’interno del Decreto Legge “Marzo” n.18 del 17 marzo 2020. Il contagio da Coronavirus che è avvenuto sul luogo di lavoro o nel tragitto casa lavoro o in qualsiasi altra situazione di lavoro è da considerarsi infortunio. La responsabilità è del datore di lavoro?
Il chiarimento arriva con una nota INAIL del 15 maggio 2020 in riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale per le infezioni da Covid-19 di cui l’Istituto abbia accertato l’origine professionale: “Non si possono confondere, infatti, i criteri applicati dall’Inail per il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato con quelli totalmente diversi che valgono in sede penale e civile, dove l’eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa.
L’ammissione alla tutela dell’Istituto non ha alcun rilievo in sede penale e civile. L’ammissione del lavoratore contagiato alle prestazioni assicurative INAIL non assume, quindi, alcun rilievo né per sostenere l’accusa in sede penale, dove vale il principio della presunzione di innocenza e dell’onere della prova a carico del pubblico ministero, né in sede civile, perché ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario l’accertamento della colpa nella determinazione dell’infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza.
Per le tante modalità di contagio e la mutevolezza delle prescrizioni difficile configurare violazioni. La molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro, che sono oggetto di continui aggiornamenti da parte delle autorità sulla base dell’andamento epidemiologico, rendono peraltro estremamente difficile configurare la responsabilità civile e penale dei datori di lavoro“.
Un altro aspetto normato all’interno del decreto Marzo è quello che riguarda il periodo di quarantena del lavoratore, relativamente al quale sono garantite le tutele INAIL.
Nello specifico, tali aspetti vengono regolamentati al comma 2 dell’art.42 intitolato “Disposizioni INAIL”, che recita:
“Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.
Le nuove disposizioni INAIL non incidono sui premi assicurativi, difatti gli eventi infortunistici non saranno computati ai fini del calcolo dell’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico sia per i primi due anni di attività sia per gli anni successivi ai primi due anni.
Quanto regolamentato è applicabile ai datori di lavoro sia pubblici sia privati, mentre non vengono citati i lavoratori autonomi pertanto esclusi dalla tutela ma comunque assicurati all’INAIL.
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Covid-19 infortunio e malattia. La quarantena è considerata malattia
Tra le novità introdotte dal decreto Marzo: la quarantena, definita malattia. Tale disposizione è applicabile al solo settore privato ed è specificata all’articolo 26 “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”.
Il comma 1 riporta:
“Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
In tal caso il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Con il Decreto Legge vengono considerati validi anche i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore del Decreto Marzo.
Con le nuove disposizioni, la tutela di malattia Covid-19 non comporta oneri né a carico dei datori di lavoro né a carico dell’INPS, erogatore dell’indennità di malattia, in quanto il costo va sulla fiscalità generale.
Covid-19 infortunio e malattia: cosa accade per il personale sanitario?
I dipendenti del sistema sanitario Nazionale appartengono alla categoria di lavoratori più esposti in assoluto rispetto ad altre. A tal proposito l’INAIL ha chiarito con una nota stampa che la tutela copre l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta.
La nota recita:“I contagi da nuovo Coronavirus di medici, infermieri e altri operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale e di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’INAIL, avvenuti nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa, sono tutelati a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro. Sono ammessi alla tutela dell’Istituto gli operatori che risultino positivi al test specifico di conferma del contagio. La tutela INAIL nei casi di infezione da nuovo Coronavirus copre l’assenza lavorativa dovuta a quarantena o isolamento domiciliare per l’intero periodo e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta.
L’Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, debbono assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio all’INAIL. Resta fermo, inoltre, l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all’Istituto il certificato medico di infortunio.
Sono tutelati dall’INAIL anche gli eventi infettanti accaduti durante il percorso casa lavoro e viceversa, configurabili quindi come infortuni in itinere”.
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Articolo originariamente pubblicato su Ingegneri.cc
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