La Corte di Cassazione si è espressa in merito con una sentenza, riconoscendo al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, un ruolo di “alta vigilanza delle lavorazioni”. Ma andiamo per ordine.
Prima di entrare nel dettaglio facciamo una breve premessa su CSP, CSE, PSC e POS.
Il Coordinatore per la progettazione è nominato dal Committente o dal Responsabile dei lavori quando in cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese. Il Coordinatore per la progettazione redige il PSC e predispone il fascicolo dell’opera.
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavoratori è incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori e si occupa di verificare che le imprese esecutrici applichino correttamente quanto indicato sul PSC e nelle procedure di lavoro per l’esecuzione dell’opera. Verifica che il POS sia idoneo.
Il PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento, come indicato dal TUSL 81/2008 “è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’articolo 15 del presente decreto”. Pertanto la progettazione del cantiere non deve essere affidata a un documento generico ma il contenuto è necessario sia attinente al caso specifico. Inoltre il PSC deve essere di concreta fattibilità e questo presuppone uno studio delle aree di cantiere interessate ma anche conoscenza di: attrezzature, opere provvisionali e misure di prevenzione e protezione.
Il POS – Piano Operativo di Sicurezza è il documento che il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice deve redigere in riferimento al singolo cantiere interessato e contiene la valutazione dei rischi delle singole lavorazioni e deve essere redatto da ogni impresa. I rischi di interferenza tra le diverse lavorazioni, invece, saranno gestiti dal PSC. Il POS costituisce, se presente, il piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC).
Dopo questa sintetica panoramica, torniamo alla sentenza e vediamo come si sono svolti i fatti.
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Il CSE è esente da responsabilità in caso di incidente sul lavoro?
Nel caso in questione il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stato ritenuto responsabile dalla Corte d’Appello del reato di lesioni personali gravi nei confronti di un lavoratore che durante le lavorazioni sulle soglie di un balcone, si era calato sul ponteggio adiacente il fronte dell’edificio che aveva ceduto sotto il peso dell’operaio provocandone la caduta.
Nella sentenza n. 2845/2021, pubblicata lunedì 25 gennaio 2021 viene specificato che il ponteggio presentava carenze strutturali ed un errato posizionamento rispetto alla parete del manufatto.
Al tecnico CSE è stato contestato di non avere richiesto alla ditta appaltatrice l’osservanza di corrette procedure di lavoro circa gli interventi sui balconi e in particolare di non avere adeguatamente valutato il POS della ditta appaltatrice, privo di particolari accorgimenti prevenzionali per lavorazioni in quota di quel tipo. Il CSE avrebbe dovuto provvedere all’adeguamento rispetto al PSC, e gli viene contestato il fatto di non aver sollecitato l’appaltatore alla messa a norma del ponteggio ritenuto pericoloso ed inadeguato.
La caduta del lavoratore secondo la Corte d’Appello non era riconducibile ad una particolare condotta dello stesso ma legata alla lavorazione, consistente nella realizzazione della pavimentazione del balcone e ai movimenti compiuti per calarsi, considerando che i percorsi in sicurezza per la discesa a terra erano distanti dal luogo in cui il lavoratore operava.
Secondo la Corte d’Appello, presentando il ponteggio condizioni di precaria manutenzione e difetti di montaggio, il coordinatore avrebbe dovuto sollecitare il datore di lavoro ad adottare pratiche lavorative coerenti con il lavoro in altezza e di non avvalersi di un ponteggio non adeguatamente collocato e realizzato. Quindi nel caso avrebbe dovuto modificare e integrare il Piano di Sicurezza.
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Il ricorso del tecnico per la sicurezza
Il tecnico incaricato per la sicurezza si è difeso sottolineando la condotta scorretta del lavoratore che aveva optato di calarsi dal ponteggio per raggiungere più rapidamente terra, anziché seguire il percorso in sicurezza previsto dal progetto. Inoltre il CSE si è difeso specificando di non avere compiti di vigilanza stretta sui lavori che invece sono da attribuire al datore di lavoro e al responsabile dei lavori.
Nel documento della Sentenza si legge che secondo il CSE il fatto si era verificato per un improvviso comportamento del lavoratore che aveva lasciato il balcone dove stava lavorando per calarsi lungo il ponteggio. Una condotta ritenuta estranea all’attività lavorativa ed esterna al perimetro di controllo e di verifica demandata al CSE che non poteva occuparsi della verifica del corretto montaggio del ponteggio.
Pertanto secondo il tecnico della sicurezza una volta svolto, mediante la predisposizione del PSC, il richiesto coordinamento, non era a suo carico vigilare costantemente l’andamento dei lavori, né di svolgere funzioni di supplenza rispetto al datore di lavoro.
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Vigilanza cantiere. La sentenza
I giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso evidenziando la responsabilità del CSE.
La Corte ha difatti riconosciuto il ruolo di “alta vigilanza” dello stesso in cantiere.
Nel documento si legge che questo non significa “sovraintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS”, ma occuparsi della giusta osservanza da parte delle imprese di quanto contenuto nel PSC e verifica della idoneità del POS affinché questo risulti coerente rispetto al piano di sicurezza e di coordinamento.
Nella sentenza si legge anche che il compito del CSE non può limitarsi ad “un controllo notarile della regolarità formale del Pos e della sua astratta fattibilità”. Inoltre, il ponteggio avrebbe dovuto subire un adeguamento alle esigenze di lavoro, pertanto considerando anche una eventuale condotta imprudente del lavoratore, per i giudici sarebbero dovute essere garantite le disposizioni di sicurezza che “perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori”.
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