Crediti delle imprese verso la P.A., c’è aria di fregatura?

Approdano in Gazzetta Ufficiale (n. 152 del 2 luglio 2012) i decreti dell’economia e delle finanze sul tema scottante dei crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione e i ritardi nei pagamenti da parte di quest’ultima.

Nello specifico si tratta dei decreti che illustrano le modalità di certificazione del credito da parte delle imprese e la compensazione dei crediti “certi, liquidi ed esigibili” con i debiti di natura fiscale iscritti a ruolo. I decreti seguono quello pubblicato il 21 giugno scorso (leggi anche Pagamenti P.A., ecco le modalità per la certificazione delle imprese).

Viene subito messo in chiaro che i pagamenti da parte degli enti locali e delle Regioni dovranno avvenire “nel rispetto del Patto di Stabilità”. Come si può intuire, questa precisazione sembra cozzare con la disposizione secondo cui, una volta che un’impresa ha ottenuto la certificazione del credito vantato verso una pubblica amministrazione, quest’ultima ha 12 mesi di tempo per saldare il proprio debito.

Per risolvere l’apparente contraddizione, al comma 2 dell’art. 2 del decreto sulle modalità di certificazione del credito (d.m. 25 giugno 2012) viene previsto che “ai fini del rispetto del patto di stabilità interno il certificato può essere emesso senza data“. In altre parole, l’ente locale può certificare il proprio debito nei confronti di un’impresa, ma può omettere di inserire la data dell’effettivo pagamento. In tal caso salta l’obbligo del pagamento entro i 12 mesi dalla data di emissione della certificazione del credito.

Per i certificati ai quali non viene apposta la data, la tempistica dei pagamenti avviene, infatti, in conformità con gli obiettivi di finanza pubblica e non si applica la compensazione (di cui all’art. 28-quater del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

E proprio sul fronte della eventuale compensazione dei crediti con i debiti fiscali iscritti a ruolo, l’altro decreto approdato in Gazzetta Ufficiale, stabilisce che “i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento, per tributi erariali e per tributi regionali e locali; nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali”.

Tutto bene, c’è però un “ma”. Indicando che i crediti soggetti a compensazione con i debiti fiscali iscritti a ruolo devono essere “certi, liquidi ed esigibili”, il decreto esclude tutti i casi di contenzioso tra imprese e p.a. (in questi casi, infatti, non si può parlare di crediti certi, né liquidi e certamente non esigibili), cioè proprio quei casi dove sarebbe stato fondamentale fornire una risposta alle imprese strozzate dai ritardi siderali nel pagamento da parte delle P.A. debitrici.

Redazione Tecnica

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