Dato che è stata prorogata al 15 aprile 2021 la scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o della cessione del credito, relativamente alle detrazioni spettanti per le spese sostenute nell’anno 2020 per lavori di adeguamento antisismico o efficientamento energetico, abbiamo pensato di riepilogare le informazioni relative alle alternative alla detrazione diretta in dichiarazione previste dall’articolo 121 del Dl Rilancio n. 34/2020:
– cessione del credito,
– sconto in fattura.
Ma qual è la sostanziale differenza tra sconto in fattura e cessione della detrazione? Sono alternative comparabili? Come e a chi va comunicata e come la scelta? Risponde Matilde Fiammelli, dottore commercialista e revisore contabile, che ci aiuta a chiarire in maniera definitiva il punto sulle detrazioni 2021 e il Superbonus 110%.
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Superbonus, sconto in fattura e cessione detrazione: qual è la differenza?
Ricordiamo che il Superbonus 110%, a differenza delle agevolazioni ordinarie per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, prevede un’aliquota di detrazione più elevata, nonché una diversa modalità di fruizione dell’agevolazione, in quanto la detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo, per questo motivo si può verificare la situazione in cui la quota annua di detrazione del 110%, sia di importo molto elevato.
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La detrazione spettante annua compete fino all’imposta lorda del contribuente, quindi recuperabile nel limite dell’imposta lorda(IRPEF) personale, e non può essere né riportata in avanti né chiesta a rimborso, di conseguenza un’eventuale detrazione eccedente l’imposta lorda andrebbe persa.
Le due soluzioni alternative alla detrazione diretta sono pertanto lo sconto in fattura o la cessione del credito.
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Esempio e differenze
Domanda
Il condominio dove abito sta per effettuare degli interventi che, abbiamo appurato, danno il diritto di godere la detrazione del 110%. Sono consapevole che potrò detrarre la spesa di mia competenza in 5 quote annuali costanti, ma sono anche interessato alle alternative di cessione della detrazione e allo sconto in fattura. Quali sono le differenze?
Risposta
L’art. 121, DL 34/2020 (conv. L 77/2020) prevede che in alternativa all’applicazione del meccanismo della detrazione del 110%, da ripartirsi in 5 quote annuali costanti, il contribuente possa liberamente scegliere altre due alternative per godere di questo beneficio, fermi rimanendo i requisiti di accesso all’agevolazione degli interventi effettuati sull’immobile.
Le due alternative sono, appunto, la cessione del credito e la richiesta dello sconto in fattura.
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Quali le differenze?
Dal punto di vista dell’effetto finale, nulla cambia, in entrambi i casi il contribuente potrà “monetizzare” quasi immediatamente (ciò dipende dai tempi di gestione della pratica), e in un’unica soluzione, la propria detrazione di spettanza senza dover aspettare il compimento del quinquennio.
Ovviamente, pur essendo una scelta libera, quella di propendere per l’una o per l’altra alternativa, nel caso di cessione o sconto è necessario che la controparte presti il proprio consenso all’operazione.
La scelta fra sconto e cessione dovrà essere comunicata in via telematica con apposita modulistica prevista dal Provvedimento AdE dell’8 agosto 2020. (>> Leggi: Requisiti tecnici e asseverazioni: istruzioni dai decreti attuativi).
Dal punto di vista degli aspetti caratterizzanti delle due tipologie di alternativa, sono rilevabili, per contro, alcune differenze.
I SOGGETTI ACQUIRENTI – La cessione del credito prevede che l’operazione possa avvenire nei confronti di qualunque soggetto disposto ad acquisire il beneficio, comprese le assicurazioni e gli istituti di credito, mentre lo sconto in fattura può essere richiesto solamente al fornitore che ha effettuato i lavori (o ai fornitori se sono più d’uno).
L’AMMONTARE DELLA DETRAZIONE CEDUTA – La cessione del credito obbliga l’avente diritto ed il suo acquirente alla cessione/acquisizione dell’intero e totale ammontare della detrazione, senza che i soggetti coinvolti possano concordare una misura eventualmente inferiore oggetto della cessione stessa. Per contro, lo sconto in fattura, ammette la possibilità che contribuente e fornitore concordino una misura di sconto che incontra come limite massimo scontabile l’intero importo della fattura (non 110% ma 100%).
Si evidenzia che nel caso si opti per lo sconto in fattura, se la misura richiesta a titolo di sconto è inferiore al 100% del totale documento, ciò che non ha goduto dello sconto stesso potrà essere detratto con le modalità ordinarie dalla dichiarazione dei redditi secondo la regola delle 5 quote costanti.
Risposta a cura di Matilde Fiammelli, dottore commercialista, revisore contabile, autore di volumi e articoli per le principali case editrici e testate del settore fiscale. Docente e relatore in convegni e webinar. Vive e lavora a Crema.
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