Sanatoria paesaggistica, che rilevanza ha il volume tecnico?

Nella rassegna sentenze settimanale anche tanto sull’ordine di demolizione e le tensostrutture!

Mario Petrulli 31/03/20

Oltre al valore di un volume tecnico per quanto concerne la paesaggistica, in questa rassegna sentenze ci occuperemo molto di ordine e di demolizione, ovvero: omissione della notifica verbale di accertamento, ha rilevanza ai fini dell’acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale? Ordine di demolizione, richiede una specifica motivazione? Silenzio del Comune per un ordine di demolizione inattuato, è legittimo?

Tratteremo anche questo tema: una tensostruttura di non modeste dimensioni, adibita a magazzino, è una pertinenza?

Sanatoria paesaggistica, che rilevanza ha il volume tecnico?

TAR Basilicata, sez. I, sent. 23 marzo 2020 n. 210

Il volume tecnico è ostativo al rilascio della sanatoria paesaggistica

Secondo le generali coordinate giurisprudenziali di governo della materia della sanatoria paesaggistica (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sez. VI, 5/12/2018, n.6904; TAR Campania, Salerno, sez. I, 6/6/2017, n. 1027; TAR Liguria, sez. I, 26/3/2015 n. 345; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 23/1/2014, n. 218), il vigente art. 167, co. 4, del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura.

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Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno; – avvalora questa conclusione la stessa lettera della norma in discorso che, nel consentire l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, si riferisce esclusivamente ai “lavori, realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.

Non è quindi consentito all’interprete ampliare la portata di tale norma, che costituisce eccezione al principio generale della necessità del previo assenso codificato dal precedente art. 146, per ammettere fattispecie, letteralmente e senza distinzione alcuna, escluse.

È stato anche precisato che vi è una perfetta sovrapponibilità, negli ambiti di rispettiva competenza, delle norme di tutela paesistica e di quelle edilizie (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, 3/1/2018 n. 32, 2/7/2015 n. 3289). Infatti – anche a volere ammettere che, in assenza di specifiche prescrizioni dello strumento urbanistico, i volumi tecnici siano irrilevanti sotto il profilo edilizio – ad analoga conclusione non può invece pervenirsi dal punto di vista paesistico, rispetto al quale, come noto, rilevano anche siffatti volumi.

Notifica verbale di accertamento omessa, quale rilevanza per l’acquisizione di opere abusive dal patrimonio comunale?

TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 23 marzo 2020 n. 251

Irrilevante l’omessa notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione ai fini dell’acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale

Secondo un orientamento consolidato, infatti, “ai fini dell’acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale, è irrilevante la mancanza della previa notifica del verbale di accertamento di inottemperanza alla demolizione, e ciò in quanto l’effetto acquisitivo si produce di diritto a seguito dell’inutile scadenza del termine fissato nell’ordine demolitorio; invero, il verbale di accertamento di inottemperanza ha natura meramente dichiarativa e non esplica alcun effetto proprio nella sfera giuridica del destinatario (tanto vero che ne è pacificamente esclusa l’impugnabilità). Conseguentemente, l’acquisizione non presuppone necessariamente che sia comunicato l’accertamento di inottemperanza alla demolizione, poiché tale accertamento è insito nell’apposito provvedimento che segue alla mancata esecuzione dell’ordine di demolizione, essendo l’interessato edotto dell’effetto scaturente per legge dal comportamento omissivo tenuto” (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 maggio 2014 n. 2368; TAR Campania Napoli, Sez. III, 6 marzo 2017 n. 1304; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 3 febbraio 2015 n. 751).

“Posto che il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione non ha alcun contenuto dispositivo, essendo unicamente finalizzato alla rilevazione in via ricognitiva e vincolata dell’inottemperanza dell’ingiunzione di demolizione, è da escludere che la notifica dello stesso al responsabile dell’abuso sia un presupposto necessario per l’emanazione della dichiarazione di acquisizione gratuita” (Tar Napoli, sez. III n. 1683/2019; sez. III, n. 53/2020).

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Ordine di demolizione, richiede una specifica motivazione?

TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 24 marzo 2020 n. 269

L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso

Secondo la condivisibile giurisprudenza amministrativa (da ultimo, Consiglio di Stato sezione II 22/01/2020, n. 540), l’ordine di demolizione è atto vincolato, ancorato esclusivamente alla accertata sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso.

In sostanza, una volta verificato che un manufatto sia stato realizzato in assenza di titolo o in difformità da esso, l’amministrazione ha il dovere di adottare il provvedimento di rimozione degli abusi, essendo la relativa ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore. In ragione quindi della natura vincolata dell’ordine di demolizione, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente con il quinto motivo di ricorso, non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, né una particolare motivazione.

Sotto questo ultimo profilo si precisa che la motivazione dei provvedimenti finalizzati alla repressione degli abusi edilizi, è adeguata e sufficiente qualora contenga la puntuale descrizione delle opere abusive e la constatazione della loro abusività (cfr. sul punto Consiglio di Stato, A.P., 17 ottobre, n. 2017, n. 9 e Consiglio di Stato, sez. II, 21 ottobre 2019, n. 7094).

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Silenzio del Comune per un ordine di demolizione inattuato, è legittimo?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 23 marzo 2020 n. 484

Illegittimo il silenzio del Comune dinanzi ad un’istanza per l’ottemperanza di un ordine di demolizione rimasto inattuato

È illegittimo il silenzio del Comune dinanzi ad un’istanza per l’ottemperanza di un ordine di demolizione rimasto inattuato.

Sussistono, infatti, tutti i presupposti costitutivi della fattispecie del silenzio-inadempimento della P.A., atteso che:
a) l’interessato, a fronte di una precedente ordinanza di demolizione di opere edilizie per lei pregiudizievoli, rimasta inattuata ad opera del destinatario, ha rivolto un’istanza al Comune finalizzata all’adozione di misure repressive della citata inottemperanza;
b) è decorso il termine generale di 30 giorni che l’art. 2, comma 2 della legge 241 del 1990 assegna alla P.A. per provvedere espressamente, in difetto di particolari disposizioni di legge o di regolamento volte a disciplinare l’azione della P.A. rimasta inerte;
c) risulta, pertanto, violato proprio il disposto normativo di cui all’art. 2, comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a mente del quale “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.

La disposizione sopra citata consacra, in termini inequivoci, l’obbligo giuridicamente rilevante per la P.a. di concludere un procedimento amministrativo entro un termine prestabilito in modo da garantire il diritto del cittadino al rispetto di tempi certi dell’azione dei pubblici poteri, anche al fine di attuare il principio di buon andamento dei Pubblici Uffici, ai sensi dell’art. 97 Cost.

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Tensostruttura adibita a magazzino, è una pertinenza?

TAR Toscana, sez. III, sent. 24 marzo 2020 n. 363

Una tensostruttura di non modeste dimensioni, adibita a magazzino, non è una mera pertinenza

Deve escludersi la natura di pertinenza nel caso di una tensostruttura di 17 metri per 4 metri, adibita a magazzino, attesa la sua destinazione ad esigenze durevoli e non occasionali e l’assenza di nesso obiettivo di stretta funzionalità rispetto ad un bene principale, ossia un capannone adiacente.

Il fatto che la tensostruttura sia destinata a magazzino nell’ambito di una più ampia distribuzione di funzioni nel compendio produttivo non vale, infatti, a farne una pertinenza del capannone adiacente, atteso che il nesso di pertinenzialità deve aveva natura reale ed obiettiva risolvendosi in un legame che non consenta altro che la destinazione del bene accessorio esclusivamente ad un uso pertinenziale durevole (T.A.R. Napoli, sez. III, 03/10/2019, n.4718). Requisito che nella specie non sussiste ben potendo la tensostruttura essere suscettibile di autonoma destinazione.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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