La progettazione e gli altri servizi di architettura e ingegneria possono essere svolti anche da tecnici interni alle singole amministrazioni aggiudicatrici di lavori pubblici.
In particolare le prestazioni relative a tali servizi sono:
– progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva;
– direzione dei lavori;
– coordinamento della sicurezza per la progettazione;
– collaudo;
– supporto al Rup o al dirigente del servizio dei lavori pubblici.
Dipendenti delle amministrazioni e incarichi tecnici: quale compenso per la progettazione?
L’articolo 24, comma 1 del d.lgs. 50/2016 individua i soggetti, interni o esterni alle amministrazioni aggiudicatrici, che possono espletare le funzioni indicate:
– gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
– gli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti presso comuni, consorzi, comunità montane, asl, enti di bonifica;
– organismi di altre amministrazioni di cui possono avvalersi le stazioni appaltanti;
– i soggetti di cui all’articolo 46 del d.lgs. 50/2016.
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Nel caso di progetti redatti dal personale tecnico delle amministrazioni aggiudicatrici pubbliche (v. lettere “a”, “b” e “c” del precedente elenco), questi devono essere firmati da dipendenti abilitati all’esercizio della professione (art. 24, comma 3 del d.lgs. 50/2016); resta poco chiaro il riferimento all’obbligo di iscrizione agli albi professionali riportato dal comma 5 dell’articolo 24 del codice che, in quanto riferito ai soggetti affidatari, dovrebbe interessare solo i professionisti esterni.
In ogni caso la responsabilità relativa ai vari servizi di architettura e ingegneria è, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, personale(quindi riconducibile ad una sola persona – il tecnico incaricato) anche in presenza di un gruppo di progettazione/direzione lavori composto da più tecnici.
Per i dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici pubbliche, le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore degli stessi dipendenti incaricati della progettazione, sono a carico delle amministrazioni (nel caso di affidamento a soggetti esterni alle amministrazioni, le polizze sono a carico dei soggetti incaricati).
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Il corrispettivo per le funzioni svolte dai tecnici interni delle amministrazioni
La gestione del corrispettivo da corrispondere ai tecnici interni dell’amministrazione aggiudicatrice è governato da due condizioni principali:
– le prestazioni che rientrano nelle attività che ricadono negli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016;
– le attività che non rientrano negli incentivi e quindi devono essere definite con una diversa modalità.
Nel primo caso il 2% degli incentivi (suddiviso in un 80% da destinare al personale tecnico impegnato e un 20% da utilizzare per beni e strumentazioni finalizzati al lavoro tecnico) dovrà essere assegnato ai dipendenti che abbiano svolto funzioni tecniche nei seguenti ambiti:
– programmazione della spesa per investimenti;
– valutazione preventiva dei progetti (attività diversa dalla verifica di cui all’articolo 26 del d.lgs. 50/2016);
– predisposizione e controllo delle procedure di gara;
– esecuzione dei contratti pubblici;
– svolgimento di funzioni di Rup;
– direzione dei lavori o direzione dell’esecuzione;
– collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità;
– collaudo statico.
Nel secondo caso le funzioni che non rientrano, dopo varie modifiche normative, negli incentivi sono:
– redazione dei vari livelli progettuali;
– il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione delle opere;
– la verifica dei progetti (articolo 26 del d.lgs. 50/2016).
Non si applica, nel caso di incarichi di progettazione ai dipendenti interni, il disposto dell’articolo 35, comma 18 del d.lgs. 50/2016 (come modificato dall’articolo 1, comma 2°, lettera “g”, punto “3” della legge 55/2019) che prevede l’erogazione dell’anticipazione del 20% anche a servizi e forniture, in quanto, nel caso in specie, non sussistono i presupposti per l’applicazione della norma e fermo restando che l’erogazione delle risorse ai dipendenti deve, comunque, rispondere alle prescrizioni di un regolamento interno della stazione appaltante.
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C’è una base normativa?
Per avere una base normativa nella quale è auspicabile ci possano essere delle indicazioni definitive in questo ambito, si dovrà attendere il nuovo regolamento previsto dall’articolo 216, comma 27-octies del d.lgs. 50/2016; in attesa di questa emanazione è comunque possibile puntualizzare alcuni aspetti giuridicamente consolidati:
– il diritto all’incentivo è sostenuto dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro del 19 luglio 2004, n. 13384 che lo qualifica come diritto soggettivo di natura retributiva che fa ricadere sull’amministrazione l’obbligo di adempiere all’erogazione del compenso incentivante a fronte dello svolgimento di una funzione;
– la progettazione, la sicurezza e la verifica, se svolti da dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice, costituiscono delle attività da cui scaturisce il diritto al compenso che, sia pure non compreso nell’incentivo del 2% (per il quale si veda anche la deliberazione 333/2016 della Corte dei conti Lombardia), resta comunque dovuto in rapporto all’attività svolta;
– in merito al compenso per le attività escluse dall’incentivo (progettazione, sicurezza, verifica dei progetti) si richiama la deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG che ribadisce, per i dipendenti interni che svolgono attività di progettazione, sicurezza e verifica (ora non più remunerate dall’incentivo del 2%), la piena legittimità dell’utilizzo degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori (che costituiscono fattispecie diversa del fondo per gli incentivi di cui all’articolo 113, comma 2 del d.lgs. 50/2016) regolati dall’articolo 113, comma 1 del d.lgs. 50/2016;
– l’articolo 23, comma 2 del d.lgs. 50/2016 prevede, inoltre, che per la progettazione di lavori di particolare rilevanza architettonica, ambientale, paesaggistica, agronomico e forestale, storico-artistica, conservativa e tecnologica, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne purché in possesso di competenze specifiche;
– l’articolo 24, comma 4 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione sono a carico della stazione appaltante.
Si viene a delineare un quadro molto chiaro in merito alle prestazioni, indicate all’inizio del post, che rientrano nelle funzioni tecniche incentivate con il 2% dell’articolo 113 del codice (e per le quali si rende necessaria la redazione di un regolamento specifico da parte della stazione appaltante) e le attività (progettazione, sicurezza e verifica dei progetti) che sono escluse dagli incentivi ma che possono essere, se affidate a dipendenti interni, compensate utilizzando gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori (articolo 113, comma 1 del codice) secondo criteri anch’essi da regolare da parte della stazione appaltante con un ordinamento interno, in funzione di una parametrazione che utilizzi, come base di calcolo, il d.M. 17 giugno 2016.
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