Il “cantiere stradale” è un ambiente di lavoro complesso, che deve contemperare due aspetti importantissimi: da un lato la sicurezza dei lavoratori e dall’altro la sicurezza degli utenti della strada e di coloro che vengono in qualche modo a contatto con l’area interessata dai lavori.
Cantieri stradali: definizione
Col termine “cantiere stradale” s’intende non solo ed esclusivamente un’installazione per l’esecuzione di lavori, necessitante del rilascio di una concessione amministrativa da parte dell’ente proprietario o concessionario della strada, ma anche la presenza di una qualsiasi anomalia e di ogni tipo di ostacolo che può trovarsi sulla sede stradale. Pertanto, è logico comprendere con quale frequenza si possano presentare le situazioni sopracitate, con le conseguenti criticità.
Cantieri stradali grandi e medio-piccoli
Per i grandi cantieri, duraturi ed organizzati, è prevista la redazione di un piano di sicurezza e di coordinamento e la designazione di un tecnico competente per la gestione della sicurezza in cantiere, invece per i cantieri “medio-piccoli” è prevista esclusivamente la predisposizione di un piano operativo di sicurezza a cura dell’impresa esecutrice, senza eventuali interventi di gestione o verifica da parte di terzi appositamente incaricati. Per questi ultimi, l’installazione e le modalità lavorative sono spesso lasciate all’iniziativa dei lavoratori, con conseguenze che si riflettono sulla sicurezza di tutti.
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La gestione della sicurezza
I cantieri considerati presentano aspetti generali che condizionano la corretta gestione della sicurezza. Gli elementi di cui tener conto per la loro messa in opera sono:
– il tipo di strada e le sue caratteristiche geometriche (numero di corsie per senso di marcia, presenza o meno di corsie di emergenza o banchina, ecc.);
– la natura e la durata della situazione (i cantieri di breve durata presentano difficoltà di pianificazione preliminare dell’intervento e richiedono velocità di esecuzione e di spostamento dell’area interessata dai lavori);
– l’importanza del cantiere, in funzione degli effetti sulla circolazione e dell’ingombro sulla strada;
– la visibilità legata a particolari condizioni ambientali (pioggia, neve, nebbia, ecc.);
– la localizzazione: ambito urbano, strade a raso o su opere d’arte, punti singolari come intersezioni o svincoli, ecc.;
– la velocità e la tipologia del traffico (la loro variabilità durante la vita del cantiere può essere origine di collisioni a catena);
– l’esecuzione di lavori in ambienti continuamente differenti e nuovi, con caratteristiche e posizioni variabili condizionanti la sicurezza (scuole, ospedali, altri servizi);
– l’elevata probabilità di realizzazione di situazioni impreviste, come ad esempio, la presenza di sottoservizi non noti.
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Codice della Strada: cosa dice sui cantieri stradali?
Nel Capo I del Titolo II all’art.14 del Codice della Strada, ovvero il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
– alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
– al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
– alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Nell’art. 21 del Codice della Strada si parla delle opere, depositi e cantieri stradali.
Chiunque esegua lavori o depositi materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità e ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
Delimitazione dell’area di cantiere
Nell’allestimento dei cantieri stradali devono essere predisposti particolari accorgimenti a difesa dell’incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi.
Il D.P.R. 495/92, art. 31, comma 5 definisce i mezzi di delimitazione del cantiere:
– le barriere,
– i delineatori speciali,
– i coni,
– i delineatori flessibili,
– i segnali orizzontali temporanei,
– i dispositivi retroriflettenti integrativi.
L’impresa che, per effettuare le lavorazioni richieste, occupa la sede stradale, è tenuta a dotare di idonea recinzione:
– tutto il perimetro della zona interessata ai lavori, in modo da impedire l’accesso alle aree di lavoro a personale non autorizzato. La recinzione del cantiere deve essere sempre stabile e ben fissata a terra, nonché opportunamente segnalata con rete arancione per renderla altamente visibile dall’utenza stradale;
– ogni macchina operatrice o attrezzatura, nonché il loro raggio di azione, deve essere costantemente delimitata con recinzione, barriera o parapetti, soprattutto nelle zone in cui sia possibile il transito di pedoni e di veicoli;
– tombini ed ogni tipo di apertura presente sulla sede stradale, anche se aperti per un brevissimo periodo, devono sempre essere completamente recintati.
Tutte le recinzioni e le delimitazioni dell’area e dei mezzi operativi di cantiere devono essere segnalate lungo tutto il perimetro da luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti adeguatamente intervallati.
In prossimità d’incroci o in strade a scorrimento veloce saranno vietati tombini aperti o segnalati solamente con il segnale “lavori in corso” senza alcun mezzo operativo di copertura.
Se sulla strada oggetto d’intervento non è presente un marciapiede o se questo è totalmente occupato dal cantiere, l’impresa appaltatrice è tenuta a delimitare o proteggere un corridoio di transito per i pedoni, lungo i lati prospicienti il traffico veicolare, di larghezza minima 1,00 m.
Il corridoio di transito per i pedoni può essere rappresentato da un marciapiede temporaneo allestito sulla carreggiata. In alternativa si può prevedere una zona di passaggio ottenuta utilizzando una porzione della carreggiata stessa che dovrà essere protetta, lungo il lato con presenza di traffico veicolare, tramite barriere o parapetti segnalati.
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Cantiere stradale: come deve essere segnalato
Il cantiere stradale rappresenta un elemento di discontinuità e di disturbo non prevedibile dagli automobilisti e dagli utenti della strada. Per salvaguardare la loro sicurezza, e quella di chi opera sulla strada o nelle immediate vicinanze, mantenendo comunque un’adeguata fluidità della circolazione, il segnalamento deve: informare gli utenti, guidarli e convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale.
Il D.M. 10 luglio 2002 indica i criteri e le modalità per il segnalamento di cantieri temporanei e definisce i principi fondamentali della messa in opera della Segnaletica Temporanea. Si fa riferimento ai principi di:
– visibilità legata alla conformazione della strada (es. presenza di curve o di dislivelli, ecc.);
– particolari condizioni ambientali,
– velocità e tipologia del traffico.
Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.
Come segnalare il cantiere prima e dopo i lavori
Prima del posizionamento della segnaletica temporanea, l’impresa appaltatrice è tenuta a oscurare tutti i cartelli stradali fissi in contrasto con quelli temporanei presenti sul tratto di strada interessato all’intervento e, se necessario, nelle immediate vicinanze.
Al termine delle lavorazioni, l’impresa è tenuta a ripristinare correttamente la segnaletica stradale sia verticale che orizzontale, ovvero a rendere nuovamente visibile la segnaletica fissa.
E durante i lavori?
L’impresa appaltatrice è tenuta a garantire, per tutta la durata del cantiere, che la segnaletica stradale temporanea:
– sia sempre presente e non sia stata è rimossa sia durante i lavori che nelle pause lavorative;
– sia chiara e comprensibile dagli utenti della strada al fine di escludere rallentamenti e/o direzioni sbagliate;
– risponda ai requisiti di adattamento, coerenza, credibilità, leggibilità.
Cantiere stradale in un centro abitato
Nel caso di cantiere in centro abitato si dovrà avere cura che i segnali installati su marciapiedi o su percorsi pedonali non costituiscano pericolo od intralcio per i pedoni. I cavalletti, e i sostegni più in generale, devono avere una configurazione tale da consentire una installazione dei segnali in posizione verticale o pressoché verticale ed il collocamento dei dispositivi luminosi quando gli stessi sono prescritti. Questi ultimi, se non sono incorporati, devono essere posizionati al di sopra del segnale in modo da non coprire la faccia utile dello stesso.
Inoltre, per cantieri allestiti su strade all’interno di centri abitati o in presenza di mezzi di grandi dimensioni (autobus, mezzi pesanti, ecc), l’impresa appaltatrice è tenuta a preferire cartelli segnaletici posizionati su supporti alti (1,50 m), al fine di ottenere adeguata visibilità per gli utenti della strada.
La fase operativa di posa e rimozione della segnaletica stradale, in particolare di coni e dei delineatori flessibili, costituisce una fase particolarmente delicata per la sicurezza degli operatori, che risultano esposti ad elevato rischio di investimento da parte dei veicoli che transitano sulla strada stessa.
Le metodologie da adottare durante lo svolgimento di questa attività devono essere oggetto di una riflessione preliminare, che porti alla definizione di specifiche procedure, che rispondano anche ai seguenti requisiti:
– la segnaletica deve restare coerente in ogni momento, per svolgere il suo ruolo sia nei confronti degli utenti che del personale impegnato nella sua posa in opera;
– l’esposizione del personale al lavoro nella zona di circolazione deve essere ridotta al minimo.
È necessario, inoltre, che gli operatori chiamati ad effettuare questi compiti ricevano una formazione specifica e che le modalità operative siano analizzate da tutte le parti interessate.
Come regola generale, è bene mettere in opera i segnali nell’ordine in cui gli utenti della strada li incontrano, quindi, prima si posizionerà la segnaletica di avvicinamento, poi quella di posizione, assicurandosi, durante la posa, che ogni pannello sia perfettamente visibile.
Deposito e stoccaggio dei materiali
L’area di occupazione della sede stradale adibita a deposito e stoccaggio dei materiali è definita nelle fasi di progettazione dell’area di lavoro ed è riportata negli elaborati grafici (lay-out) del cantiere ed inserita nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 relativamente ai “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”. Le zone di deposito non devono essere posizionate in prossimità delle zone di transito dei pedoni o di circolazione di veicoli.
L’area per il deposito dei materiali deve essere adeguatamente segnalata e recintata, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.
I depositi di materiale devono essere realizzati e gestiti nel tempo conformemente a quanto previsto dalla normativa in termini di polverosità (ad esempio provvedere alla costante bagnatura).
Le aree di deposito di materiali e sostanze pericolose, definite in fase di progettazione e riportate sul lay-out di cantiere, devono essere idoneamente separate e segregate da tutte le altre, compresi i depositi materiali, in modo da non essere accessibili a soggetti non addetti alle lavorazioni.
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