Crediti imprese verso la p.a., la sintesi dei contenuti dei decreti

Ediltecnico.it torna ad occuparsi del pacchetto messo a punto dal Ministero dell’economia e delle finanze per risolvere il dramma dei ritardati pagamenti alle imprese da parte della pubblica amministrazione, fornendo una sintetica panoramica dei contenuti dei quattro decreti che saranno a breve predisposti (leggi anche Crediti imprese verso la p.a., presentati i decreti).

I decreti sulla certificazione crediti delle imprese verso la p.a.
Saranno predisposti due “decreti fotocopia” (uno per le amministrazioni centrali e uno per le amministrazioni locali). In questi decreti verrà definito un processo standardizzato di certificazione del credito attraverso due semplici moduli allegati ai decreti ministeriali:

La certificazione dei crediti potrà avvenire in forma ordinaria / cartacea oppure in forma semplificata / elettronica. Nel primo caso sarà attivabile da subito attraverso moduli su internet, compilabili on line e inviabili con PEC

La seconda forma sarà attivata dopo la predisposizione della piattaforma elettronica Consip. Con questo secondo sistema si eviteranno gli obblighi di redazione di atto pubblico e di notificazione nel caso di cessione

La certificazione sarà funzionale all’anticipazione, alla cessione in banca o alla compensazione

Verrà prevista l’istituzione di un monitoraggio puntuale del fenomeno.

La procedura per l’invio della certificazione del credito da parte dell’impresa sarà organizzata nel modo seguente.

Il creditore invia l’istanza di certificazione del credito con il modulo 1:
a. fornisce fatture e estremi della prestazione
b. precisa se intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo
c. si impegna a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale fino alla data indicata per il pagamento (o 12 mesi se la data non è indicata)

2. La p.a. risponde entro 60 gg. utilizzando il modulo 2:
a. verifica le fatture
b. per i crediti superiori a 10.000 euro: verifica la presenza di inadempienze all’obbligo di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento (art. 48-bis del d.P.R. 602/1973)
c. eventualmente, compensa il credito con altri debiti
d. certifica (integralmente o parzialmente) al lordo degli eventuali debiti se non compensati, ovvero non certifica motivando le ragioni
e. indica la data del pagamento, che dovrà essere inferiore a 12 mesi a partire dalla presentazione dell’istanza
f. accetta preventivamente la cessione del credito

Se l’amministrazione non risponde in 60 gg. si avvia una fase che può durare al massimo altri 60 gg.

Il creditore presenta una nuova istanza alla RGS/ RTS che nomina un commissario ad acta (modulo 1-bis)il commissario risponde sostituendosi all’amministrazione (modulo 2-bis).

Il decreto sulle compensazioni fiscali
Dal Ministero dell’economia fanno sapere che sarà predisposto un processo semplice e rapido (con comunicazioni in PEC e termini molto stretti) grazie ai quali acquisire la certificazione di cui ai decreti precedenti, per esercitare la compensazione fiscale.

Saranno esclusi dal perimetro del decreto sulla compensazione fiscale i crediti verso enti locali commissariati e regioni sottoposte ai piani di rientro.

La procedura per ottenere la compensazione fiscale dei crediti vantati nei confronti della p.a. sarà la seguente.

Il creditore presenta la certificazione del credito all’agente di riscossione e indica le posizioni debitorie che intende estinguere.

L’agente (entro 3 gg. Con PEC) invia richiesta all’ente debitore per verificare la veridicità della certificazione.

L’ente debitore risponde entro 10 gg.

In caso di esito positivo, il debito si compensa con il credito e l’agente comunica all’ente entro 5 gg. con PEC l’avvenuta compensazione.

L’ente debitore è tenuto al pagamento dell’importo compensato entro 12 mesi dalla certificazione

In caso di mancato pagamento: riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente debitore.

Decreto per la Garanzia del FCG su anticipazioni
Grazie a questo decreto ci sarà la possibilità di utilizzare la garanzia diretta del Fondo centrale di garanzia per anticipazioni del credito nei confronti della p.a. senza cessione.

La misura è finalizzata a facilitare il supporto del sistema bancario all’immissione di liquidità nel sistema

La pre-condizione per l’accesso alla garanzia del Fondo è l’ottenimento della certificazione dei crediti ai sensi dei decreti precedenti.

Redazione Tecnica

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