L’Agenzia delle Entrate, tramite la risoluzione n.84/E del 5 dicembre 2018, ha chiarito le modalità applicative dell’ecobonus e del sismabonus, rispondendo alla richiesta di chiarimenti pervenuti in riferimento alla cessione del credito costituito dalle detrazioni che competono in ordine ad interventi che mirano alla riqualificazione energetica degli immobili e alla riduzione del rischio sismico. Ha specificato che l’atto di cessione medesimo non è assoggettato all’obbligo di registrazione, nemmeno se è reso sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.
Ecobonus e sismabonus, i quesiti rivolti alle Entrate
Le richieste rivolte all’Agenzia delle Entrate mirano, nel dettaglio, a conoscere da quale momento il credito diventa usufruibile da parte del cessionario, se per poterlo utilizzare è indispensabile da parte del cedente aver già presentato la dichiarazione dei redditi e se è richiesto l’adempimento di specifiche formalità, affinchè la cessione del credito sia considerata efficace ai fini fiscali. In merito a quest’ultimo punto, è stato chiesto se l’atto di cessione redatto in forma scritta è rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro.
Ecobonus e sismabonus, risposta delle Entrate
Nella risoluzione n. 84/E del 5 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate richiama i provvedimenti con cui già sono state disciplinate le modalità di attuazione della cessione del credito corrispondente alle detrazioni in oggetto, in modo particolare i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 8 giugno 2017 e del 28 agosto 2017, nonché le circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018.
Sulla base di tali disposizioni, viene contemplato che il condomino può cedere totalmente o parzialmente la detrazione che a lui compete, per quanto riguarda i lavori effettuati sulle parti comuni del fabbricato, a colui che ha effettuato gli interventi o a privati.
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Il contribuente che sceglie la cessione, qualora non ci fossero i dati nella delibera condominiale che ha sancito il via dei lavori e le relative singole quote, deve comunicare all’amministratore la cessione del credito effettuata e la sua accettazione del cessionario, entro la fine dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta. A tal fine deve indicare il proprio nome, cognome, codice fiscale e anche la denominazione e il codice fiscale del beneficiario.
Al tempo stesso, entro il 28 di febbraio dell’anno dopo, l’amministratore ha il compito di trasmettere l’accettazione del cessionario all’Agenzia delle entrate. L’amministratore deve anche trasmettere al condominio la certificazione delle spese a lui imputabili, mostrandogli pure il protocollo telematico attraverso il quale ha presentato la segnalazione all’Amministrazione finanziaria. Altrimenti, come viene ribadito dalla risoluzione, la cessione si considera inefficace.
Ecobonus e sismabonus, nessun registro
Infine, l’Amministrazione finanziaria, dopo la riesaminazione delle disposizioni che regolano la cessione dell’ecobonus e del sismabonus, pensa che non abbia importanza la forma usata per procedere alla cessione del credito. L’amministratore del condominio deve informare l’Agenzia delle Entrate dell’avvenuto trasferimento del bonus: ciò rappresenta la sola condizione inderogabile.
Il bonus può essere usufruito in compensazione oppure può essere ceduto totalmente o parzialmente. Se ci si avvale di questa ultima opzione bisogna darne comunicazione all’Agenzia, attraverso appositi procedimenti telematici.
L’Agenzia, per quanto concerne l’ultimo quesito, ha specificato che l’atto di cessione, anche nel caso in cui viene redatto in forma scritta, è esente dall’obbligo di registrazione come ogni altro atto e documento inerente all’attuazione del rapporto tributario.
Il diritto alla detrazione scaturisce dall’applicazione di una norma tributaria ed entra in gioco durante la liquidazione dell’imposta. Va specificato che la sua cessione non prevede la perdita di tali caratteristiche, dal momento in cui, per il suo tramite “il legislatore consente, semplicemente, l’utilizzo del credito corrispondente alla detrazione ad un soggetto diverso dal titolare della posizione tributaria che ha dato origine alla detrazione”.
Infine, non è contemplato l’obbligo di registrazione nemmeno riguardo al caso di cessione redatta in forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico.
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Lisa De Simone | 2018 Maggioli Editore
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