Bonifica amianto, nuovi termini per i luoghi di lavoro

Un Ddl che contiene le disposizioni per la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione all’amianto durante il lavoro

Il provvedimento (Atto Senato n. 778), nell’ottica di recepire la direttiva 2009/148/Ce sulla protezione dei lavoratori dall’esposizione all’amianto, stabilisce termini per bonificare dall’amianto i luoghi di lavoro dove i lavoratori sono, o possono essere, esposti alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto: termine finale 1 gennaio 2024.

La mappatura delle zone contrassegnate dalla presenza di amianto deve essere completata entro il 1 gennaio 2019 ed entro il 1 gennaio 2020 la presenza di amianto in ogni luogo va segnalata con apposita etichetta. Il disegno di legge in parola prevede anche un incentivo fiscale: la detrazione Irpef del 36% delle spese per bonifica da amianto sale al 72% (per interventi fino al 31 dicembre 2019) anche per interventi su capannoni agricoli e strutture montane fino a un ammontare di spese pari a 96.000 euro.

Analoga scadenza riguarda i titolari di locali pubblici e aperti al pubblico, compresi scuole e ospedali. Le operazioni di bonifica devono avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano i lavori secondo il Dlgs 81/2008 e s.m.i..

Esposizione amianto: bonifica di locali pubblici

Nei locali pubblici e aperti al pubblico, compresi scuole e ospedali, è obbligariemente alle amministrazioni competenti e ai proprietari privati di provvedere alla bonifica dall’amianto o dai materiali contenenti amianto entro il 1° gennaio 2024.

La violazione dell’obbligo è punita con la pena della reclusione non inferiore a dodici mesi.

Bonifica nei luoghi di lavoro

Nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono, o possono essere, esposti alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto, è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere alla bonifica da tali materiali, indipendentemente dalla loro concentrazione in sospensione e dal periodo di esposizione dei lavoratori, entro il 1° gennaio 2024.

La violazione dell’obbligo è punita con la pena della reclusione non inferiore a un anno.

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Individuazione e termine per il censimento dell’amianto

Entro il 1° gennaio 2020 la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere evidenziata con l’apposizione di un’etichetta chiara e visibile recante l’indicazione della presenza di amianto e il simbolo del teschio raffigurante la morte.

La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, deve essere ultimata e portata a termine entro il 1° gennaio 2019, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101.

Lavoratori con patologie asbesto-correlate: accesso al pensionamento

I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.

Restano fermi i benefìci previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e da ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.

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Maggiorazioni contributive per il personale militare

Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, compresi l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, che nel corso dell’attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo di naviglio dello Stato sono stati esposti all’amianto per oltre dieci anni, hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all’1,5 per cento del periodo di esposizione.

Al personale per il quale è stata accertata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una malattia professionale asbesto-correlata, si applica d’ufficio, senza limiti di tempo,  sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore nella misura dell’1,5 per cento del periodo di esposizione all’amianto, accertato dal curriculum ovvero dall’estratto del foglio matricolare.

Lavoratori esposti ed ex esposti: prestazioni sanitarie

I lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto hanno diritto a fruire gratuitamente dei necessari controlli sanitari ai fini della diagnosi precoce e, in caso di patologia, ai trattamenti sanitari specifici. L’attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria è affidata ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e i relativi oneri sono posti a carico dell’INAIL.

I dati e le informazioni acquisiti dall’INAIL nell’attività di accertamento e certificazione dell’esposizione all’amianto di cui al comma 4 dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché nell’attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria, sono trasmessi al registro di esposizione di cui all’articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e al registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, nonché ai centri di raccolta dei dati regionali, ove esistenti.

I dati sono riportati nel libretto sanitario personale di cui all’articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenuta e aggiornata dal medico competente e consegnata in copia all’interessato.

Per le finalità è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.

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Per le domande per il commissariamento dei benefìci contributivi ai lavoratori esposti all’amianto per cui sono decorsi tre anni e trecento giorni, anche in seguito a rigetto dell’azione giudiziaria per decadenza, il lavoratore può agire in giudizio per l’accertamento dei benefìci contributivi per l’esposizione all’amianto anche in costanza di rapporto di lavoro.

Ai lavoratori ex esposti all’amianto, compresi i militari, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che si ammalano di una patologia correlata all’amianto successivamente al pensionamento, è riconosciuto il beneficio previsto dall’articolo 13, comma 7, della medesima legge n. 257 del 1992.

In caso di decesso per malattia professionale di un lavoratore ex esposto all’amianto, il diritto alla rendita del superstite decorre, ai fini della prescrizione, da quando i titolari del diritto hanno avuto conoscenza del diritto medesimo.

Il diritto ai benefìci contributivi è riconosciuto anche ai lavoratori esposti o ex esposti all’amianto che sono stati collocati in pensione prima dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Fondo per il risanamento dei locali pubblici e aperti al pubblico

Per l’attuazione della bonifica dei locali pubblici e aperti al pubblico, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo. La dotazione del fondo è stabilita in 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2018 al 2022.

Sulla bonifica dell’amianto

Bonifica Amianto: le procedure per gli interventi e le detrazioni

L’ebook è una guida operativa alle pratiche necessarie e alle detrazioni fiscali relative agli interventi di bonifica dell’amianto da abitazioni, uffici, capannoni e manufatti edilizi in genere. Nell’opera sono illustrate le istruzioni per la corretta procedura da seguire per le opere di rimozione dell’amianto e per lo sfruttamento delle detrazioni fiscali o degli incentivi previsti per il settore.Vengono illustrate tutte le formalità da rispettare nei confronti delle ASL per la predisposizione del cantiere (predisposizione del piano di lavoro, notifica, notifica preliminare, coordinatori, ultimazione dei lavori) e quelle nei confronti dei Comuni e degli enti locali.L’ebook tratta dettagliatamente anche la fiscalità relativa alla bonifica dell’amianto, esaminando l’inquadramento IVA, la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali del 50% IRPEF per le ristrutturazioni, il credito d’imposta del 50% per i titolari di reddito di impresa con l’indicazione, passo per passo, di come spedire le domande per accedere alle agevolazioni. Un capitolo è dedicato ai fondi messi a disposizione dagli incentivi e ai bandi (Bandi ISI INAIL).L’opera è corredata da quattro casi pratici e da una rassegna riepilogativa della normativa di riferimento.Davide Galfré, Geometra, svolge la libera professione nel cuneese con passione e tenacia.

D. Galfré | 2017 Maggioli Editore

11.90 €  10.12 €

Patrizia Cinquina

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