Il Consiglio di Stato, attraverso la sentenza 5364/2018, ha stabilito che l’assenza della relazione geologica è in grado di determinare l’esclusione della gara d’appalto, esclusivamente se esplicitamente richiesta all’interno del bando o se ritenuta indispensabile per la tipologia dei lavori da svolgere.
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Relazione geologica, il caso valutato dal CdS
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, una Regione che era stata oggetto di eventi alluvionali negli anni precedenti, aveva deciso di bandire una gara d’appalto per dei lavori inerenti ad una cassa di espansione sul torrente. La Regione, per via della natura e della tipologia delle opere da realizzare, contenute nel progetto definitivo, aveva deciso di predisporre degli elaborati progettuali. Tra questi non c’era la relazione geologica, poiché la Regione considerava già soddisfacente la relazione geotecnica. In seguito al completamento delle procedure di gara, i lavori sono stati commissionati ad un’impresa, ma un’altra società che aveva partecipato al bando, ha voluto manifestare il proprio dissenso, ritenendo che la relazione geologica fosse necessaria.
Relazione geologica, CdS spiega quando è obbligatoria
Il Consiglio di Stato ha deciso di rigettare il ricorso presentato dall’impresa, poiché l’obbligo di individuare un geologo tra i progettisti in sede di gara e di dotare l’offerta tecnica con la relazione geologica, proviene dalla natura delle prestazioni affidate all’appaltatore. Ciò viene previsto in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza.
I giudici del Consiglio di Stato hanno sottolineato che la relazione geologica diventa obbligatoria dal momento in cui i lavori da realizzare comportino una correzione considerevole delle previsioni progettuali effettuate dalla stazione appaltante o nel caso in cui la relazione sia ritenuta indispensabile direttamente dal bando o dal disciplinare di gara.
Infine, i giudici del Consiglio di Stato hanno evidenziato che in “una cornice di compatibilità eurounitaria” si deve preservare la necessità di non inserire obblighi documentali, che vengono sanzionati con la pena dell’esclusione, in mancanza di una determinata e chiara previsione nel bando. Per queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell’impresa e confermato l’affidamento dei lavori all’impresa che si era aggiudicata la gara, senza presentare la relazione geologica.
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