L’utilizzo dei materiali di dragaggio dei Siti di Interesse Nazionale

I materiali dragati sottoposti a operazioni di recupero cessano di essere rifiuti se, dopo le operazioni di recupero, soddisfano e sono utilizzati rispettando alcuni requisiti e condizioni

Nel 184-quater del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. (utilizzo dei materiali di dragaggio), i materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati, cessano di essere rifiuti se, all’esito delle operazioni di recupero, possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni: i materiali di dragaggio rappresentano una attività di manutenzione ordinaria dei fondali asserviti ad un porto mercantile, ancorché negli ultimi anni la loro natura abbia subito numerose modificazioni regolamentari che ne hanno radicalmente cambiato i costi e, soprattutto, l’approccio metodologico.

Nei siti SIN (siti di interesse nazionale), in conseguenza delle presunte conseguenze di attività antropiche che possono avere determinato la diffusione in mare di sostanze inquinanti di diversa natura (idrocarburi, metalli pesanti, amianto, diossina, ecc.), il dragaggio è oggi attività conseguente, e successiva, ad attività di preventiva bonifica del sito.

La gestione dei materiali di risulta da attività di bonifica/dragaggio è, conseguentemente, variata in funzione delle diverse componenti inquinanti che possono essere rilevate nella matrice fine del materiale di fondo (principalmente limi) a seguito di apposite caratterizzazioni.

I fondali portuali necessitano periodici lavori di escavazione al fine di mantenere o incrementare la loro profondità e, in generale, agibilità, garantendo quindi la navigabilità e la sicurezza in ciascun porto. L’insabbiamento dei porti richiede l’individuazione di soluzioni tecniche e progettuali che attenuino o, eventualmente, eliminino tale fenomeno con conseguente riduzione di operazioni di escavazione dei fondali.

Al dragaggio portuale è connessa anche la questione dell’utilizzabilità dei materiali dragati per la realizzazione di opere utili al porto e al territorio costiero circostante. Il dragaggio portuale evidentemente ha una notevole rilevanza ambientale; tra l’altro, l’attività di escavazione e manutenzione dei fondali o bonifica e rispristino di siti portuali può determinare il rischio di dispersione di sostanze inquinanti. Nel nostro ordinamento giuridico la disciplina sul dragaggio è circoscritta a specifiche disposizioni a seconda dell’ambito considerato in relazione a tale attività. Oltre alla normativa portuale quella maggiormente interessata dal dragaggio è la normativa ambientale.

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Attività di dragaggio dei Siti di Interesse Nazionale

Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell’art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l’eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento, è presentato dall’autorità portuale o, laddove non istituita, dall’ente competente ovvero dal concessionario dell’area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici:
– qualora presentino, all’origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività ai test eco-tossicologici, su autorizzazione dell’autorità competente per la bonifica, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping;

– qualora risultino non pericolosi all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l’applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati standard tecnici internazionali adottati negli Stati membri dell’Unione europea e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive europee, l’assenza di rischi per la salute e per l’ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse;

– qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’area o le aree interessate vengono escluse dal perimetro del sito di interesse nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all’art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

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Approvazione di dragaggio dei Siti di Interesse Nazionale

I materiali destinati ad essere refluiti all’interno di strutture di contenimento nell’ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all’art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all’uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l’idoneità dell’impresa. Le Autorità marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell’ambito delle attività di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’idoneità del materiale dragato ad essere gestito viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008.

In caso di realizzazione, nell’ambito dell’intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del Piano regolatore portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati.

I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell’art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione dell’autorità competente nel rispetto di quanto previsto dall’art. 109,  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano regolatore portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell’art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Caratterizzazione e opzioni di gestione dei sedimenti

La gestione dei sedimenti provenienti dall’attività di dragaggio fa parte di un progetto sito specifico che individua e pianifica le fasi di scavo, trasporto, trattamento, recupero/smaltimento, compreso il controllo di tali operazioni. L’idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo determinati criteri, tecnico-ingegneristici e normativi, viene verificata attraverso due passaggi fondamentali:
individuazione del quadro normativo di riferimento specifico per il sito di prelievo: la normativa italiana attuale fissa per le attività di dragaggio regole generali, orientate alla tutela dell’ambiente e della salute umana, e particolari, per i porti che si trovano all’interno di Siti di Interesse Nazionale;
i porti turistici possono ricadere nell’ambito di SIN e dunque essere soggetti alle norme in esse vigenti;
caratterizzazione delle qualità fisiche, chimiche e microbiologiche del materiale da dragare.

Si sintetizza un algoritmo che esemplifica come le azioni di cui ai due punti precedenti guidino il processo decisorio sulla gestione dei sedimenti. Si tratta di uno schema indicativo che, sulla base delle caratteristiche del sedimento e della provenienza dello stesso, traccia un percorso economicamente e tecnicamente sostenibile per la sua gestione ed evidenzia l’opportunità/possibilità di un suo riutilizzo/recupero.

Una volta individuato il quadro normativo di riferimento, uno dei primi step dell’algoritmo è generalmente la descrizione della granulometria del materiale da dragare. L’individuazione del quantitativo di sedimenti pelitici nel materiale da dragare ha grande rilevanza economica e tecnica nella fase di gestione post-dragaggio. La frazione fine non ha grandi potenzialità di riutilizzo tal quale, ed il suo riciclaggio risulta tecnicamente ed economicamente impegnativo.

L’utilizzo tal quale di materiali con frazione pelitica significativa (>10%) è addirittura da escludere per i ripascimenti costieri, a causa della torbidità che questi producono sia in fase di refluimento che quando sottoposti alla forza delle correnti e del moto ondoso.

In altri casi, come nel riutilizzo come riempimento di banchine o colmate, l’abbondanza di frazioni limose e argillose comporta:
– la notevole difficoltà di drenare le acque e di rendere velocemente agibili i terrapieni;
– che i terrapieni ottenuti abbiano modeste caratteristiche di portanza e presentino significativi e lenti cedimenti sotto carico.

Anche certe attività di trattamento, quali il sediment washing o la  semplice separazione granulometrica del sedimento fine da quello grossolano (> 63 µ), risultano operazioni economicamente sostenibili solamente quando le percentuali di sabbia superano il 60-70%. Di contro, la frazione sabbiosa e ghiaiosa del sedimento da dragare presenta ampie potenzialità di recupero, in quanto:
– risulta relativamente facile la sua decontaminazione dagli inquinanti più comuni nei sedimenti di dragaggio;
– esiste un mercato e una domanda per sabbia e ghiaia, sia nell’ambito delle costruzioni civili che nell’ambito dell’ingegneria ambientale (in primis per il ripascimento di arenili compromessi da fenomeni erosivi);
il recupero è conveniente rispetto allo smaltimento.

In base all’analisi granulometrica vengono dunque individuate modalità di gestione diverse.

Patrizia Cinquina

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