Come ogni settimana, ecco la selezione delle sentenze su edilizia e urbanistica, pubblicate la scorsa settimana. Gli argomenti: tettoia per parcheggio auto: che titolo edilizio serve; piscina di rilevanti dimensioni: titolo edilizio necessario; opere di urbanizzazione primaria: obbligo del Comune; obbligo di riqualificazione urbanistica: insufficienza dell’avvio delle procedure di revisione dello strumento urbanistico; infine, sul permesso di costruire: ammissibilità del permesso condizionato e decadenza del permesso per demolizione e ricostruzione.
Tettoia per parcheggio auto: che titolo edilizio serve?
Estremi della sentenza: | TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 11 gennaio 2018 n. 40 |
Massima: | Per una tettoia in ferro di rilevanti dimensioni utilizzata come parcheggio per autovetture serve il permesso di costruire |
Come affermato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Lazio – Roma, 8 giugno 2005, n. 4655; TAR Lombardia – Milano, 23 novembre 2006; id., 4 dicembre 2007, n. 6544), una tettoia avente carattere di stabilità e idonea ad un’utilizzazione autonoma, oltre a non poter essere considerata una mera pertinenza, non sarebbe potuta ricadere nell’ambito dell’attività edilizia libera, costituendo un’opera esterna per la cui realizzazione necessita un idoneo titolo edilizio.
Di conseguenza, per una tettoia con struttura in ferro e copertura in lamiera grecata, avente superficie coperta di circa mq. 134,00, destinata a parcheggio di automezzi, necessita il permesso di costruire in ragione della trasformazione permanente del territorio, e ciò sia per il materiale utilizzato per la sua realizzazione (che non consente un’agevole rimovibilità) che per la sua localizzazione e per la funzione a cui risulta adibita.
Piscina di rilevanti dimensioni: che titolo edilizio serve?
Estremi della sentenza: | TAR Puglia, sez. III Lecce, sent. 11 gennaio 2018 n. 17 |
Massima: | Una piscina di importanti dimensioni richiede il permesso di costruire |
Una piscina di 10m. x 19,70 m., con i relativi locali tecnici, non è solo una attrezzatura per lo svago, ma innanzitutto una struttura di tipo edilizio che incide invasivamente sul sito in cui viene realizzata, con la conseguenza che per la sua realizzazione occorre munirsi del permesso di costruire (Cfr.: Consiglio di Stato, IV Sezione 8 Gennaio 2016 n° 35; 5 Marzo 2013 n° 1316).
Opere di urbanizzazione primaria: obbligo del Comune
Estremi della sentenza: | TAR Puglia, sez. III Bari, sent. 11 gennaio 2018 n. 35 |
Massima: | L’Amministrazione comunale è tenuta alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria mancanti a servizio degli immobili anche quando realizzati su una strada privata |
Non pare revocabile in dubbio che l’Amministrazione comunale sia tenuta alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria mancanti, a servizio degli immobili dei ricorrenti benché realizzati su una strada privata.
Tale obbligo discende dai principi generali e, segnatamente, da quanto previsto dall’art. 12 d.P.R. n. 380/01 che subordina il rilascio del permesso di costruire all’esistenza di opere di urbanizzazione primaria ovvero alla previsione della loro realizzazione da parte del Comune nel triennio decorrente dal rilascio del titolo ovvero all’impegno dell’interessato a procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente all’intervento edilizio.
Leggi Il Tar ribadisce: le opere di urbanizzazione primaria competono solo agli ingegneri
Obbligo di riqualificazione urbanistica
Estremi della sentenza: | TAR Puglia, sez. I Lecce, sent. 12 gennaio 2018 n. 23 |
Massima: | Non basta l’avvio delle procedure di revisione dell’intero strumento urbanistico comunale per soddisfare l’obbligo del Comune a riqualificare urbanisticamente un’area rimasta priva di disciplina a seguito della decadenza del precedente vincolo di destinazione |
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “Il semplice avvio delle procedure per la revisione dell’intero strumento urbanistico comunale non costituisce idoneo adempimento dell’obbligo di operare la riqualificazione urbanistica alle zone rimaste prive di specifica disciplina a seguito della decadenza del vincolo di destinazione gravante sulle stesse: nessun rilievo può difatti assumere, sotto tale ultimo profilo, la nota impugnata, atteso che, lungi dal definire il procedimento secondo l’obbligo imposto dall’art. 2 l. 241/90, o, comunque, da fornire al privato una risposta alle sue aspettative dotata di sufficiente concretezza e puntualità (quanto a modi e tempi dell’azione amministrativa), ha indefinitamente procrastinato lo svolgimento della necessaria istruttoria” (in tal senso T.A.R. Puglia Lecce sez. III 10 luglio 2012 n. 1184).
Pertanto, la P.A. non può genericamente rinviare il soddisfacimento dell’interesse alla riqualificazione urbanistica di un suolo di proprietà del privato al tempo dell’adozione del nuovo strumento urbanistico generale, senza predeterminare un percorso sufficientemente definito, quanto meno nei suoi passaggi, anche temporali, di maggior rilievo.
Permesso di costruire condizionato: ammissibilità
Estremi della sentenza: | TAR Lombardia, sez. II Milano, sent, 11 gennaio 2018 n. 48 |
Massima: | Legittima la condizione apposta al permesso di costruire finalizzata al rispetto della disciplina riguardante la riduzione del fabbisogno energetico dell’immobile |
Deve considerarsi legittimo l’operato del Comune che espressamente subordina l’efficacia del permesso di costruire al rispetto della disciplina che sottende il fondamento tecnico che aveva giustificato l’assenso edilizio, cioè la realizzazione di un fabbricato capace di ridurre il fabbisogno energetico.
Tale opzione è, ad avviso del Collegio, legittima, tenuto conto che:
a) “se è vero che la giurisprudenza ha più volte affermato l’impossibilità in generale di apporre condizioni, sia sospensive che risolutive, al permesso di costruire, salvi i casi espressamente previsti dalla legge (cfr. ad esempio Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2001, nr. 1702), l’analisi della casistica su cui si è formato tale indirizzo svela che sono state ritenute illegittime, di regola, le condizioni e prescrizioni che risultavano del tutto estranee all’intervento ed alle sue modalità realizzative e finalizzate al perseguimento di obiettivi del tutto estranei e diversi rispetto a quelli cui è funzionale la valutazione sull’assentibilità dell’intervento edificatorio richiesto. Deve invece ritenersi spettante al Comune, nella propria veste di soggetto istituzionalmente titolare del potere di conformazione e governo del territorio, la facoltà di dettare prescrizioni che siano strettamente inerenti alle modalità realizzative dell’intervento e risultino oggettivamente e ragionevolmente giustificate da interessi di carattere pubblicistico” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 3 dicembre 2010, n. 8533);
b) “l’apposizione di una o più condizioni al rilascio di un titolo edilizio può ritenersi generalmente ammessa soltanto quando si vada ad incidere su aspetti legati alla realizzazione dell’intervento costruttivo, sia da un punto di vista tecnico che strutturale, e ciò trovi un fondamento diretto o indiretto in una norma di legge o regolamento” (cfr. TAR Lombardia – Milano, 10 settembre 2010 n. 5655, ripresa da TAR Piemonte, 22 maggio 2013, n. 617; TAR Trentino Alto Adige – Trento, 4 gennaio 2011, n. 2; TAR Puglia – Lecce, 28 settembre 2012, n. 1623).
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