Prevenzione incendi, le norme tecniche per gli edifici scolastici

Normativa, disposizioni e caratteristiche degli spazi interni, registro dei controlli: come fare per una scuola sicura?

Con il DM del 7 agosto 2017 è stata pubblicata la nuova Regola Tecnica Verticale (RTV) sulla sicurezza antincendio in ambito di edilizia scolastica. Nello specifico si tratta dell’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche corrispondenti all’attività contraddistinta al n. 67 del DPR n. 151 del 1 agosto 2011, a esclusione degli asili nido. Inoltre sono esclusi dal campo di applicazione le scuole aziendali ed ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche.

Con l’approvazione delle suddette norme tecniche, è stato aggiunto all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 il capitolo V.7 – Attività scolastiche. La nuova Regola Tecnica Verticale va a integrare le tre precedenti RTV:

  • M. 21 febbraio 2017: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa;
  • M. 9 agosto 2016: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere;
  • M. 8 giugno 2016: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio.

Il DM 12/5/2016 ha disposto degli specifici termini temporali per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuole esistenti, successivamente differiti al 31 dicembre 2017 con le modificazioni riportate in allegato alla legge 27 febbraio 2017, n. 19, (decreto “Milleproroghe “).

In riferimento all’ Art. 2 del DM del 7 agosto 2017, le suddette norme tecniche si possono applicare alle attività scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi individuate nel DM del 26 agosto 1992.

Le attività scolastiche, corrispondenti all’attività n. 85 del DM 16 febbraio 1982, sono infatti regolate dal DM del 26 agosto 1992, queste sono applicabili anche alle università secondo quanto stabilito dal decreto del 5 agosto 1998, n. 363; inoltre si applicano agli edifici scolastici di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni. Per modifiche sostanziali si intendono i lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l’aumento di altezza. Nel decreto le scuole vengono suddivise in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili, sia di alunni che di personale docente e non docente.

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Prevenzione incendi – Le nuove norme tecniche del d.m. 3 agosto 2015

L’ebook presenta le novità introdotte dal d.m. 3 agosto 2015. Il decreto, frutto di un lungo processo di elaborazione da parte del Ministero, è orientato a semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi mediante l’introduzione di un unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Una delle caratteristiche peculiari del nuovo testo è senz’altro quella relativa all’utilizzo di un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali. Questa agile Guida di aggiornamento analizza punto per punto il nuovo decreto ministeriale, strutturato in cinque articoli, con l’aggiunta di un corposo allegato tecnico. L’articolato specifica le attività cui potrà essere applicata la nuova normativa e precisa, anche, le modalità di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per consentire l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità. Tra i temi analizzati vanno segnalati l’approvazione e le modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi, l’impiego dei prodotti per uso antincendio ed il monitoraggio dell’applicazione delle norme tecniche. L’allegato tecnico è invece strutturato in quattro sezioni. Eccole elencate in sintesi:- Sezione G (Generalità) i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;- Sezione S (Strategia antincendio): contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio;- Sezione V (Regole tecniche verticali): contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività;- Sezione M (Metodi): con la descrizione delle metodologie progettuali. Antonio Massimiliano Lommano, Ingegnere libero professionista, membro della Commissione Sicurezza Antincendio dell’Ordine Ingegneri di Milano.

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Prevenzione incendi: ubicazione delle scuole

In merito a queste norme tecniche si specifica che qualunque edificio adibito a scuola non debba essere ubicato in prossimità di attività che comportino gravi rischi di incendio e/o esplosione, in un’area possibilmente alberata, lontana da depositi e da scoli di materiale di rifiuto, da cimiteri e da tutte quelle attività che potrebbero arrecare danni o disagi alle persone presenti nella scuola.

L’ubicazione della scuola deve necessariamente consentire l’intervento dei Vigili del fuoco, in particolare le caratteristiche degli accessi devono rispettare i requisiti minimi indicati al punto 2.2 del D. M. del 26 agosto 1992.

Le attività scolastiche ubicate negli edifici a destinazione mista devono essere separati dai locali a diversa destinazione, non pertinenti l’attività scolastica, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 120 senza comunicazioni. Fanno eccezione quelle scuole particolari, come le scuole infermieri, scuole convitto, ecc., che necessitano della comunicazione con altri locali, per le quali è ammesso che la comunicazione avvenga mediante filtro a prova di fumo.

Per la prevenzione incendi, i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni stabilite dal DM del 9 marzo 2007, e non più secondo il precedente DM del 14 settembre 1961, a cui si riferivano le norme del 1992. Le strutture degli edifici scolastici di altezza antincendi fino a 24 m, dovranno essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno R 60 per le strutture portanti e REI 60 per le strutture separanti, per altezza superiore dovrà essere garantita una resistenza al fuoco di almeno R 90 per le strutture portanti e REI 90 per le strutture separanti.

Prevenzione incendi: organizzazione degli spazi interni

Gli edifici scolastici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da più piani, di superficie non eccedente quella indicata nella tabella A del DM 26/08/1992. Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto per gli elementi strutturali; i minimi requisiti che devono avere le scale vengono specificati dettagliatamente al punto 4.1 del D. M. 26/08/92.

Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:

  • aule: 26 persone/aula, qualora il numero delle persone realmente presenti sia diverso, deve essere effettuata apposita dichiarazione da parte del titolare dell’attività che rilascia sotto la sua responsabilità;
  • aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%;
  • refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m2.

La capacità di deflusso deve essere non superiore a 60 persone per ogni piano. Ogni scuola deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita le cui caratteristiche vengono specificate ai punti 5.3-5.5 del D. M. 26/08/92; in ogni caso il numero delle uscite dai singoli piani dell’edificio non deve essere inferiore a due e poste in punti ragionevolmente opposti. Al punto 6 del suddetto decreto vengono classificati gli spazi a rischio specifico le cui caratteristiche vengono sviluppate ai punti successivi.

Prevenzione incendi: caratteristiche degli spazi

Gli impianti elettrici di ogni complesso scolastico devono essere realizzati in conformità ai disposti di cui alla legge 1 marzo 1968, n. 186. Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell’interno, in ragione di almeno un estintore per ogni 200 mq di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano.

Ai sensi del DM del 20 dicembre 2012, per le attività di nuova realizzazione, la rete idrica antincendio deve essere realizzata in conformità alla norma UNI 10779 e per i sistemi automatici, tipo sprinkler, può essere utilizzata la norma UNI EN 12845. Il DM del 20 dicembre 2012 classifica gli ambienti nei quali è prescritto l’impianto sprinkler. Lo stesso decreto ha modificato i requisiti degli impianti antincendio a idranti e/o naspi e degli impianti fissi di spegnimento automatico a pioggia (appunto, sprinkler).

Prevenzione incendi: il registro dei controlli

A cura del titolare dell’attività scolastica dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove verranno annotati tutti gli interventi e i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, delle aree a rischio specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi d’incendio nei vari ambienti dell’attività. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato per i controlli da parte dell’autorità competente.

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