Intempestiva la cancellazione dell’appalto integrato disposta con l’articolo 59, comma 1 del Codice degli Appalti entrato in vigore il 19 aprile 2016 che ha determinato non pochi problemi per la maggior parte degli affidamenti di lavori pubblici in corso a quella data e tardiva la riparazione parziale avvenuta con l’entrata in vigore del d.lgs. 56/2017 (correttivo) che dal 20 maggio 2017 ha introdotto alcuni casi di possibile applicazione dell’affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione dei lavori (in deroga parziale a quanto stabilito dalla versione precedente del codice).
Al momento della prima pubblicazione del 19 aprile 2016 non è stato previsto un tempo di adeguamento opportuno che avrebbe consentito di arrivare in modo progressivo alla cancellazione dell’appalto integrato e si è posto rimedio, solo un anno dopo, quando ormai tutti i problemi causati da questa poco avveduta iniziativa si erano già manifestati in tutta la loro entità.
In ogni caso la modalità di affidamento conosciuta come appalto integrato ora si chiama affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori.
A cose fatte e dopo le tante criticità causate (basti pensare, una per tutte, alla programmazione e attuazione delle risorse comunitarie con alcuni miliardi di euro di gare pronte ad andare in appalto integrato e che si sono bloccate con concreti rischi dì successivi definanziamenti) è necessario mettere a punto gli elementi normativi che ora regolano questo ambito e che dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 56/2017 hanno assunto una conformazione temporaneamente stabile.
Affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione
I casi in cui ora, dopo l’entrata in vigore del Correttivo, è consentito l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori sono (articolo 59, comma 1, articolo già esistente nel d.lgs. 50/2016):
- a contraente generale (con l’ulteriore specificazione introdotta all’articolo 195, comma 1 del codice dall’articolo 115 del decreto correttivo d.lgs. 56/2017 che individua nell’importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, la soglia al di sotto della quale non è consentito l’affidamento a contraente generale) – quindi solo oltre tale limite sarà possibile, per gli affidamenti a contraente generale, utilizzare l’affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione dei lavori;
- finanza di progetto;
- affidamento in concessione;
- partenariato pubblico privato;
- contratto di disponibilità;
I casi aggiunti con l’articolo 38 del d.lgs. 56/2017 (nuovo comma 1-bis dell’articolo 59 del codice), invece, sono:
- locazione finanziaria (disciplinato dall’articolo 187 del d.lgs. 50/2016);
- opere di urbanizzazione a scomputo;
- elemento tecnologico prevalente;
Un’altra condizione aggiunta con l’articolo 128, comma 1, lettera c) del d.lgs. 56/2017 (nuovo comma 4-bis dell’articolo 216 del codice):
- interventi con progetti definitivi approvati alla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 (19 aprile 2016) a condizione che la pubblicazione del bando avvenga entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 56/2017 (entrato in vigore il 20 maggio 2017 e quindi entro il 19 maggio 2018).
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Progetti approvati prima del 19 aprile 2016
Un’ulteriore condizione di ammissibilità dell’affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione dei lavori è stata introdotta con il comma 4-bis dell’articolo 216 del codice (come disposto dall’articolo 128 del decreto correttivo d.lgs. 56/2017) che stabilisce: “Il divieto di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le per i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall’organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
Questo presupposto ha un evidente carattere temporaneo (la sua applicabilità si concluderà il 19 maggio 2018) ed è finalizzato a cercare di alleggerire la situazione di blocco degli affidamenti di lavori che si è determinata con l’entrata in vigore del codice e la conseguente cancellazione dell’appalto integrato operata dall’articolo 59 nella versione del 19 aprile 2016.
Si tratta di un provvedimento tardivo che ha la sua applicabilità dal 20 maggio 2017 (e fino al 19 maggio 2018) ed è collocato esattamente a un anno e un mese dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 con il quale veniva cancellato, salvo alcune eccezioni, l’appalto integrato. Da quella data a oggi è evidente che le stazioni appaltanti che, avendo programmato di procedere con l’appalto integrato e si sono trovate nelle condizioni di dover modificare le procedure avviate, ormai, a oltre un anno di distanza, avranno ampiamente provveduto alle attività necessarie per dotarsi di un progetto esecutivo con cui bandire la gara per l’esecuzione delle opere.
In ogni caso ormai siamo giunti a questa nuova condizione normativa che si è definita con l’entrata in vigore del decreto correttivo d.lgs. 56/2017, e che ha fissato, per l’affidamento congiunto della progettazione e esecuzione dei lavori, un quadro che ormai dovrebbe avere una sua stabilità all’interno della quale, comunque, si colloca la condizione temporanea introdotta dal nuovo comma 4-bis dell’articolo 216 del codice per il quale resta fissato anche un limite temporale: quello dei 12 mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 56/2017 (20 maggio 2017) per la pubblicazione del bando di gara degli interventi che si intende affidare in modo congiunto.
Valutazione per l’affidamento congiunto progettazione/opere
Nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 59 del codice (inserito dall’articolo 38 del d.lgs. 56/2017) viene introdotto, come già indicato, l’elemento tecnologico o innovativo prevalente come condizione per l’affidamento congiunto nel caso sia presente nel progetto e quindi nell’appalto con un “peso” tecnico ed economico preminente rispetto all’importo complessivo dei lavori.
In questo caso l’elemento di specificità che determina la possibilità di ricorrere all’appalto integrato è individuato dalla presenza, nel progetto e quindi nelle opere, di un livello di specificità tecnologica dell’intervento che stabilisce un nesso e una variabilità del progetto esecutivo (condizionata proprio dalle possibili variazioni, modifiche e integrazioni) che rendono ammissibile la procedura dell’affidamento congiunto della progettazione e delle esecuzione dei lavori. Altro elemento che deve motivare la scelta è costituito dal fattore tempo (nuovo comma 1-ter dell’articolo 59 del codice) che l’affidamento congiunto consente di limitare rispetto alla possibilità di un affidamento separato della progettazione dall’esecuzione dei lavori. Questo aspetto deve essere evidenziato nella determina a contrarre nella quale sarà riportata la valutazione della effettiva incidenza sui tempi con la comparazione tra l’affidamento congiunto e quello separato.
Il fattore tempo sembra essere, pertanto, l’elemento di maggiore condizionalità che regola la possibilità di ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione delle opere in applicazione delle nuove possibilità offerte dal correttivo:
- il nuovo comma 4-bis dell’articolo 216 del codice consente l’affidamento congiunto retrospettivo ai progetti definitivi solo se approvati entro il 19 aprile 2016 e solo a condizione che il nuovo bando sia pubblicato entro il 19 maggio 2018;
- i nuovi commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 59 del codice permettono l’affidamento congiunto nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo sia prevalente e con la motivazione, ottenuta con analisi comparativa, dei tempi impiegati nel caso di affidamento congiunto o separato.
Il Correttivo al Codice degli Appalti: cosa cambia per i professionisti
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Laura Porporato | 2017 Maggioli Editore
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