Inoltre, le lavoratrici o i lavoratori autonomi, quindi anche i professionisti tecnici, possono usufruire della maternità estesa a cinque mesi, e non tre, in caso di adozione e affidamento.
AGGIORNAMENTO DEL 4 OTTOBRE 2016. L’INPS rende noto che l’applicazione che acquisisce le domande di maternità in via telematica ora è stata integrata con la possibilità di acquisire le domande di congedo di paternità per il padre lavoratore autonomo.
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Con la circolare 128/2016 l’Inps ha fornito le indicazioni per beneficiare delle misure di welfare introdotte con il decreto legislativo 80/2015 attuativo del Jobs act e in vigore dal 25 giugno dell’anno scorso. Le domande vanno presentate entro un anno dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile. La richiesta va presentata in forma cartacea alla sede territoriale dell’Inps utilizzando il modello Sr01 disponibile sul sito www.inps.it. Entro settembre sarà attivata la procedura online.
È possibile chiedere l’indennità anche per gli eventi che si sono verificati prima del 25 giugno 2015, ma il cui periodo indennizzabile si è protratto oltre tale data. In quest’ultimo caso il contributo viene riconosciuto solo per i giorni successivi il 24 giugno.
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Per adozioni o affidamenti precedenti il 25 giugno il cui periodo di riferimento va oltre tale data si può chiedere adeguamento alle nuove regole: chi ha chiesto solo 3 mesi di indennità può ottenere gli altri due mesi; chi non aveva fatto domanda perché il bambino aveva più di 6 anni, può chiedere tutto l’importo.
I lavoratori autonomi, quindi, possono fare domanda di indennità di paternità al posto della madre. Possono chiedere l’indennità di paternità a fronte della morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della stessa o affidamento esclusivo del figlio al padre. Si può beneficiare dell’indennità a partire dal giorno in cui si verifica l’evento fino al termine previsto dei tre mesi successivi al parto riconosciuti alla madre (se quest’ultima svolge un lavoro dipendente si aggiungono eventuali giorni non utilizzati nei 2 mesi precedenti il parto).
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In caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale o internazionale le lavoratici autonome hanno diritto a un’indennità di 5 mesi. In precedenza i mesi erano 3 e l’indennità poteva essere chiesta solo se il bambino non aveva più di 6 anni o 18 in caso di adozione internazionale. Questa indennità può essere erogata anche al padre, nel caso in cui si presentino condizioni gravi di indisponibilità della madre quali, come prima, morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della stessa o affidamento esclusivo del figlio al padre.
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