Alla conclusione degli interventi edilizi, sia di nuova costruzione che di semplice riqualificazione energetica, occorre richiedere il certificato di agibilità, ai sensi dell’art. 25 del testo unico per l’edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il certificato in argomento attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
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Alla richiesta del certificato di agibilità dovrà essere allegata tutta la documentazione necessaria al suo rilascio, quale: certificazione di regolarità degli impianti realizzati, collaudo statico delle strutture, perizia giurata ovvero asseverata sul superamento delle barriere architettoniche, titoli edilizi che legittimano l’intervento realizzato, data di inizio e fine dei lavori, attestazione di prestazione energetica, ulteriori certificazioni ed attestazioni specifiche per l’opera oggetto di richiesta del certificato di agibilità.
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di agibilità, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la documentazione allegata. Trascorso inutilmente tale termine, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL, mentre in caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.
La giurisprudenza amministrativa ritiene che la conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, come si evince dagli art. 24, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, e 35, comma 20, della legge n. 47 del 1985, in quanto, ancor prima della logica giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico-edilizia, e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata.
Conseguentemente, il meccanismo del silenzio assenso non può essere invocato se manca il presupposto stesso per il rilascio del certificato di agibilità, costituito dal carattere non abusivo del fabbricato in relazione al quale sia stata presentata l’istanza tesa ad ottenere il certificato menzionato; invero, se in linea generale il tacito accoglimento di una domanda si differenzia dalla decisione esplicita solo per l’aspetto formale, è necessario tuttavia che sussistano tutti gli elementi soggettivi e oggettivi che rappresentano gli elementi costitutivi della fattispecie di cui si invoca il perfezionamento (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 17 aprile 2014, n. 2191; T.A.R. Campania, Salerno, 13 giugno 2013, n. 1325).
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