Sulle competenze per la progettazione in cemento armato di edifici, i Geometri replicano al Consiglio di Stato, affermando che la decisione dei Giudici di Palazzo Spada del marzo scorso (sentenza n. 883/2015) non è vincolante.
Il Casus Belli è per l’appunto la riforma da parte del Consiglio di Stato di una sentenza del TAR Veneto che ha avuto per effetto quello di ritenere esclusiva competenza di Ingegneri e Architetti la progettazione di opere in cemento armato, anche se di modesta entità.
“Non si può fare a meno di osservare con un certo stupore – commenta Maurizio Savoncelli, presidente del CNGeGL – come, relativamente al medesimo caso, giudici diversi ma appartenenti ai diversi gradi della medesima giustizia (tribunale amministrativo e consiglio di Stato, ndr) seguano differenti e contrapposti indirizzi”.
Ecco dunque l’iniziativa del Consiglio nazionale dei Geometri e dei Geometri laureati che ha emanato una dettagliata circolare di riferimento per i collegi territoriali.
Non solo. “Il Consiglio – si legge nel testo – sta ponendo in essere le opportune iniziative per contrastare la decisione del Consiglio di Stato, anche in sede giurisdizionale”.
Il nodo centrale affrontato dal CNG è quello in base al quale “le sentenze valgono soltanto per il caso giudicato e producono effetti soltanto ed esclusivamente tra le parti”. Insomma, come a dire che la decisione del Consiglio di Stato non deve ritenersi vincolante.
La sentenza n. 883/2015
In buona sostanza, i Giudici di Palazzo Spada con la sentenza n. 883/2015 hanno riformato la precedente decisione dei giudici amministrativi del Veneto, dicendo che la competenza dei Geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato.
Le critiche dei Geometri
Per il CNG il Consiglio di Stato ha sempre avuto un orientamento interpretativo completamente restrittivo relativamente alle competenze sulla progettazione in cemento armato, a tal punto, specifica il CNGeGL, da fare ritenere inutile la normativa stessa.
Insomma, i Geometri accusano il Consiglio di Stato di incongruenza, facendo notare che a Palazzo Spada non si è tenuto conto neanche dell’espressa abrogazione della riserva per la progettazione in cemento armato delle opere edilizie in favore di Architetti e Ingegneri (ex regio decreto n. 2229 del 1939), recentemente operata dal d.lgs. n. 212 del 2010 in quanto ritenuta norma inutile e di cui anche la Cassazione aveva preso espressamente atto, riconoscendone la portata innovativa dal momento della sua entrata in vigore.
Il ramoscello d’ulivo: verso una definizione concordata delle competenze
Ma la posizione dei Geometri non è di totale scontro con le altre categorie di professionisti tecnici. Il presidente dei Geometri, Maurizio Savoncelli, fa sapere infatti che “facendo affidamento sui buoni rapporti intercorrenti allo stato attuale con i Consigli nazionali degli Ingegneri e degli Architetti, ha già iniziato con il mio personale impegno un confronto per una definizione concordata dell’annosa questione dei limiti delle competenze in materia di costruzioni civili”.
“I presupposti ci sono tutti e sono positivi”, conclude Savoncelli, mettendo in luce “l’inedita dichiarata disponibilità da parte dei rappresentanti” delle categorie degli Ingegneri e degli Architetti.
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