Costruzioni in cemento armato, competenza ai Geometri solo se accessorie

Anche se di piccola entità, la progettazione e la direzione lavori di costruzioni civili in cemento armato è preclusa ai Geometri. Si arricchisce di un nuovo capitolo il romanzo (infinito) sulle competenze progettuali di Geometri, Ingegneri ed Architetti.

Ad aggiungere un nuovo tassello alla questione è il Consiglio di Stato con la sentenza n. 883 del 23 febbraio 2015. I Giudici di Palazzo Spada si sono pronunciati sul ricorso degli Ingegneri contro una delibera comunale che forniva degli indirizzi operativi relativi alle competenze professionali dei Geometri in materia edilizia.

Ebbene, il Consiglio di Stato delimita nel testo della sentenza l’alveo entro il quale le attività di progettazione e di direzione lavori nel settore delle costruzioni competono ai Geometri iscritti regolarmente all’albo.

Non solo, i Giudici di Palazzo Spada specificano che a prescindere dall’importanza della costruzione civile (quindi, anche se si tratta di una modesta costruzione), la competenza è riservata ai soli Ingegneri e Architetti quando si adottano strutture in cemento armato.

Modeste costruzioni civili e non, cemento armato e competenze
Richiamando una giurisprudenza ormai consolidata, il Consiglio di Stato specifica che la progettazione e la direzione lavori di opere civili in conglomerato cementizio e le costruzioni in zona sismica esulano dalla competenza dei Geometri, trattandosi qualunque ne sia l’importanza di attività riservata solo a Ingegneri e Architetti.

Solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzione accessorie, continuano i Giudici, rientrano nella competenza dei Geometri, risultando in questo caso ininfluente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato a un Ingegnere o a un Architetto.

In buona sostanza, la competenza dei Geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato.

Solo in via eccezionale è possibile derogare da questa disposizione, ma solo se si tratta di piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone.

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