Tariffe professionisti tecnici: sparisce il parametro del decoro

Rilevante novità per gli ordini professionali: a partire da oggi il decoro non è più un parametro valido per verificare le tariffe professionali. Ad affermarlo sono i giudici del Consiglio di Stato attraverso la sentenza 22 gennaio 2015 n. 238. A generare la pronuncia è stato un ricorso dell’Ordine dei Geologi, ma il dettato emesso dal supremo tribunale amministrativo è estensibile a tutte le professioni.

Una sentenza che vale per tutti i professionisti
Il punto di partenza del ricorso era infatti collocato sul nodo delle sanzioni comminate dall’Autorità garante della concorrenza (Antitrust) perché l’Ordine aveva adottato criteri e parametri per determinare tariffe: una situazione speculare a quella di altre professioni collegiate (tra cui anche, ovviamente, le professioni tecniche).

La questione si originava sul decreto legge 223/2006, che attraverso l’art.2, ha eliminato i minimi tariffari: minimi che a parere dell’Antitrust non possono essere reintrodotti attraverso principi deontologici di corretto comportamento. Ora, con la sopracitata del Consiglio di Stato, i prezzi praticati dai professionisti non sono più oggetto di una verifica di decoro deontologico, mettendo la parola fine ad un percorso che ha coinvolto anche la Corte di giustizia dell’Unione Europea. Al giudice comunitario era infatti stato chiesto se l’articolo 101 (sulla libera concorrenza) del Trattato dell’Unione consentisse un riferimento alla «dignità» e al «decoro» del professionista nella determinazione il compenso professionale.

La libertà dell’articolo 101 del Trattato sembrava infatti collidere con l’articolo 2233 del Codice civile, che inserisce un obbligo di “decoro” nelle tariffe. La Corte di giustizia (attraverso la sentenza 18 luglio 2013, causa C-136/12) ha sottolineato che spetta al giudice nazionale (nel nostro caso il Consiglio di Stato) verificare se la qualità delle prestazioni professionali richieste dal consumatore esiga che il compenso sia commisurato al “decoro” professionale.

Le motivazioni della decisione
La sentenza 238/2015 ha escluso tale collegamento, ma per quale motivo? È presto detto: la qualità delle prestazioni professionali non è intaccata da un’ipotetica mancanza di decoro a sua volta scaturente da importi ritenuti troppo bassi. A prevalere, secondo il Consiglio di Stato, devono essere la di concorrenza e la possibilità di prezzi ridotti. Traduzione per non udenti: il professionista non corre più il rischio di vedersi accusato di comportamento “indecoroso”, rischiando la sospensione, se applica tariffe particolarmente ridotte. Da ora in avanti la qualità della prestazione non potrà essere verificata dall’Ordine attraverso il parametro del decoro.

Liberalizzazione: un bene o un male?
Meraviglie progressiste del cammino della liberalizzazione delle professioni o pericoloso sassolino che potrebbe ridurre la qualità delle prestazioni professionali? Difficile comprendere, in prima battuta, se la pronuncia del Consiglio di Stato sia positiva o no. Nel frattempo, le conseguenze nei confronti degli Ordini sono immediate: viene meno la possibilità di indagine sulle tariffe applicate, nel momento in cui tale indagine si fondi sull’intenzione di garantire il decoro della professione. Pertanto si spalancano le porte ad una più ampia concorrenza professionale, anche perché, spiegano i giudici amministrativi, il consumatore può usufruire di specifici rimedi civilistici per tutelarsi.

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento