Ancora sull’attestato di prestazione energetica: l’obbligo di consegna APE

Parliamo (ancora) di attestato di prestazione energetica degli edifici e degli obblighi che chi vende o chi affitta un immobile deve rispettare. Dopo avere esaminato l’obbligo di dotazione dell’APE e quello di allegazione, esaminiamo in questo post l’obbligo di consegna del documento sulla certificazione energetica.

A conclusione di questo mini ciclo, pubblicheremo nei prossimi giorni un ultimo approfondimento dedicato all’obbligo di informativa APE.

Ricordiamo ai nostri lettori che è disponibile anche il nostro utilissimo Prontuario alla Gestione degli APE: quando richiederlo, consegnarlo, allegarlo, affiggerlo  (aggiornato a settembre 2016) contenenti pratiche tabelle in grado di coprire tutti i casi possibili, grazie all’incrocio di 44 tipologie diverse di edificio e 32 atti di trasferimento immobili.

In questo specifico caso il nocciolo della questione è il seguente: chi vende (il c.d. alienante) o chi affitta (il c.d. locatore) un immobile ha l’obbligo di consegnare al compratore (acquirente) o all’inquilino (locatario) una copia dell’attestato di prestazione energetica dell’unità immobiliare oggetto della transazione.

Prima di tutto specifichiamo che l’obbligo di consegna dell’APE vale solo per le compravendite immobiliari e gli atti traslativi a titolo oneroso (esclusi dunque quelli a titolo gratuito). Stesso obbligo per le nuove locazioni di interi edifici. A stabilirlo è la norma di riferimento attualmente in vigore, ossia l’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 192/2005.

Si potrebbe anche pensare che l’obbligo di consegna dell’attestato di prestazione energetica sia il medesimo di quello di allegazione, di cui abbiamo già parlato in un precedente articolo.

La risposta è negativa. I due obblighi sono distinti, come ha ben spiegato il Consiglio nazionale del Notariato nel recente aggiornamento di maggio 2014 della Guida operativa alla certificazione energetica (studio n. 657-2013/C).

Il Notariato ricorda infatti che la norma attualmente in vigore prescrive che “in tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime“.

È importante infine sottolineare come l’obbligo di consegna debba essere rispettato anche per i nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari, per i quali è previsto l’obbligo di inserimento della clausola con il quale il conduttore dichiara di avere ricevuto la documentazione comprensiva dell’APE.

Per quanto riguarda le sanzioni, la normativa non prevede multe per chi non ottempera all’obbligo di consegna. Viene invece sanzionato l’obbligo formale dell’inserimento sui nuovi contratti di locazione e di acquisto della clausola secondo cui l’acquirente o il conduttore dichiarano di “aver ricevuto … la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica“. In questo caso, la sanzione inflitta varia da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 4.000 euro nel caso di nuove locazioni di singole unità immobiliari, per i quali non è previsto l’obbligo di allegazione.

prontuario per la gestione dell’APE

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Mauro Ferrarini

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