A prescindere dal fatto che un immobile venga o meno dato in locazione, venduto o donato a terzi, esistono delle precise tipologie di edifici che devono dotarsi (possedere) della certificazione energetica, rilasciata da un tecnico abilitato sotto forma di attestato di prestazione energetica, il c.d. APE.
Sono dunque gli edifici che devono avere (devono “dotarsi”) di APE, i protagonisti di questo post. Ricordiamo però ai nostri lettori che è disponibile anche il nostro utilissimo(aggiornato a settembre 2016) contenente pratiche tabelle in grado di coprire tutti i casi possibili, grazie all’incrocio di 44 tipologie diverse di edificio e 32 atti di trasferimento immobili.
Prima di entrare nel merito della questione, recentemente affrontata dal Consiglio nazionale del Notariato con un corposo aggiornamento sull’analisi della certificazione energetica degli edifici, alla cui lettura integrale rimandiamo, vale la pena definire i quattro obblighi in materia di certificazione energetica.
1. Obbligo di dotazione. In buona sostanza significa che gli edifici devono avere la certificazione energetica, a prescindere dal fatto che ci sia un atto di trasferimento di proprietà o una locazione.
2. Obbligo di allegazione. All’atto di trasferimento del fabbricato occorre allegare l’APE.
3. Obbligo di consegna. L’APE va consegnato all’acquirente o al conduttore (in caso di contratto di locazione).
4. Obbligo di informativa. Le informazioni rilevanti circa le prestazioni energetiche dell’edificio vanno comunicate all’acquirente o al conduttore.
Concentriamoci dunque sull’obbligo di dotazione dell’APE, accennato al punto 1. Ecco, secondo l’autorevole opinione del Notariato, quali sono gli edifici che devono avere l’attestato di prestazione energetica, indipendentemente dal fatto che siano oggetto di un trasferimento (sia a titolo oneroso che a titolo gratuito).
Tutti i nuovi edifici devono possedere l’APE. Per nuovo edificio, il Notariato specifica che si debba intendere un fabbricato costruito a seguito del rilascio del permesso di costruire o di DIA richiesto o presentato dopo l’8 settembre 2005.
Anche gli edifici ristrutturati devono dotarsi di Attestato di prestazione energetica. Ci chiediamo, occorre dotarsi di APE per qualsiasi tipo di intervento di ristrutturazione?
La risposta è negativa. Gli esperti del Notariato specificano, infatti, che l’obbligo di APE scatta in caso di “ristrutturazioni importanti”, ossia quelle che coinvolgono oltre il 25% della superficie dell’intero involucro dell’intero edificio comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono.
Più complesso è il caso degli edifici pubblici, poiché la normativa distingue tra edificio destinato a uso pubblico (quindi edificio non necessariamente di proprietà pubblica) ed edifici di proprietà pubblica.
La normativa, spiega lo studio del Notariato, stabilisce che gli edifici utilizzati dalle pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore ai 500 metri quadri devono produrre l’APE entro 120 giorni dall’entrata in vigore del DL 63/2013. A partire dal 7 luglio di quest’anno, la soglia di 500 metri quadri si abbassa alla metà: 250 metri quadri.
Per gli edifici con superficie utile totale superiore ai 500 metri quadri, aperti al pubblico e già dotati di APE, occorre affiggere l’attestato in luogo ben visibile a tutti.
Infine, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali il committente è un soggetto pubblico devono prevedere la predisposizione dell’APE relativa all’edificio o all’unità immobiliare.
Per quanto riguarda la sanzioni in cui si rischia di incorrere per il mancato rispetto dell’obbligo di dotazione dell’APE, si rimanda all’articolo pubblicato su Ediltecnico.it il 9 luglio 2014.
prontuario per la gestione dell’APE
Questo manuale è indirizzato a tutti coloro che frequentemente hanno la necessità di gestire casi o proble- matiche relative agli Attestati di Prestazione Energetica (APE): come conoscere se occorre l’attestato nel caso di immobili soggetti a vendita, affitto od altri tipi di contratti; individuare esattamente gli obblighi da adempiere, le modalità e le tempistiche; gestire situazioni di dubbio, contestazione o controversie.L’opera è uno strumento pratico e immediato, ma al tempo stesso rigoroso, organico e completo. Grazie a comode tabelle facili da consultare, il prontuario analizza 44 tipologie di edifici differenti (dal residenziale, agli edifici commerciali e industriali, dalle case rurali ai ruderi, dalle strutture ricettive a quelle religiose, ecc.) e 32 tipi di atti di trasferimento immobiliare (a titolo oneroso e non oneroso), per un totale di oltre1.400 casi possibili esaminati.Questo quaderno tecnico consente al lettore:• di conoscere se occorre l’attestato nel caso di immobili soggetti a vendita, affitto od altri tipi di contratti;• individuare esattamente gli obblighi da adempiere, le modalità e le tempistiche;• gestire situazioni di dubbi, contestazione o controversie.Struttura del manuale- concetti e principi di base- casistica generale (tipologie di immobile, contratti e impianti)- caratteristiche dell’APE (validità e sanzioni)- approfondimenti (istruzioni pratiche, problematiche frequenti, comportamenti consigliati)- elenco ed evoluzione normativa di riferimento- definizioni legali più comuni sull’argomentoPaolo Zanoli, perito industriale. Ha sempre operato nell’ambito dei servizi tecnici. Nel 2006 ha fondato a Villar Dora, provincia di Torino, Studio Saparo, specializzato ed affermato nell’ambito dei calcoli energetici e delle consulenze rela- tive alle agevolazioni pubbliche per interventi edilizi ed impiantistici. Dalla sua fondazione, Studio Saparo ha svolto e svolge numerose e prestigiose consulenze per aziende, enti pubblici e privati.
Paolo Zanoli | 2017 Maggioli Editore
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