POS obbligatorio professionisti, mancano ormai pochi giorni per effettuare l’adeguamento relativo alle modalità di pagamento concesse ai clienti. Il 30 giugno entra infatti in vigore l’imposizione stabilita dal D. L. 18 ottobre 2012 n.179, consistente nel seguente assunto: “I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito”.
A partire da lunedì, pertanto, anche chi esercita una professione regolamentata avrà l’obbligo di accettare, oltre alle tradizionali modalità di pagamento da parte della clientela, anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito (importo minimo della prestazione professionale fissato in 30 euro): si tratta, praticamente, di dotarsi dell’apposito dispositivo elettronico (POS, acronimo dall’inglese “point of sale”) che consente ai professionisti di ricevere pagamenti anche mediante bancomat.
Pagamenti tracciabili: è davvero necessario il POS?
Il provvedimento, anche se pronto ad entrare in vigore da diversi mesi (avrebbe dovuto attivarsi lo scorso 1 gennaio, scadenza poi prorogata), rientra senza dubbi dentro i confini del colossale progetto del Governo volto ad edificare una strategia coerente volta a rendere tracciabili tutti i pagamenti: idea virtuosa e certamente fondamentale per combattere l’evasione e costruire, conseguentemente, un fisco più giusto ed equo. Ma l’idea del POS obbligatorio per i professionisti possiede davvero i contorni della sensatezza?
È evidente come l’utilizzo di moneta elettronica (in questo precipuo caso il bancomat) andrebbe certamente incentivato, ma con l’entrata in vigore del POS obbligatorio probabilmente non si fa altro che porre un discreto peso a livello di costi di utilizzo sulle spalle di architetti ed ingegneri in un periodo di grande crisi economica nel settore dell’edilizia.
Anche i professionisti tecnici nelle scorse settimane hanno chiaramente manifestato tutti i loro dubbi: a parere del Consiglio Nazionale degli Architetti, ad esempio, il contrasto all’evasione fiscale potrebbe benissimo essere perseguito attraverso pagamenti tracciati (bonifico o assegni) senza obbligare i professionisti ad attivare POS, considerato uno strumento oneroso da installare e mantenere.
La contraddizione di un obbligo privo di sanzione
Il susseguirsi dei pareri contrari al nuovo obbligo non ha fatto altro che fungere da colorito sfondo ad una situazione che è riduttivo definire contraddittoria: infatti la statuizione che obbliga i professionisti a dotarsi di tale dispositivo è priva di sanzioni che rafforzino l’efficacia della disciplina. È pertanto il caso di dire “tanto rumore per nulla”?
Una norma scritta male o il solito “caos all’italiana”? Per comprenderlo leggi l’articolo di approfondimento Anche le Finanze escludono l’obbligo del POS per i professionisti.
Sembrerebbe proprio di sì: il ministero dell’Economia un paio di settimane fa ha precisato la questione attraverso le parole ufficiali del sottosegretario Enrico Zanetti: nessuna sanzione è infatti prevista in caso di mancato rispetto di tale onere. A rafforzare tale interpretazione sono poi giunti in soccorso anche gli avvocati: il CNF (Consiglio Nazionale Forense) in una circolare ha affermato esplicitamente che nessun obbligo di installazione sussiste in materia di POS dal 30 giugno.
Il suggerimento per i professionisti tecnici
La questione inerisce quindi ad un mero ampliamento delle modalità di pagamento attraverso le quali l’utenza è legittimata a corrispondere il prezzo pattuito per la prestazione effettuata. Un parere legale richiesto dal Consiglio degli Architetti suggerisce il seguente accorgimento: professionista e cliente devono concordare preventivamente e per iscritto, sin dal momento dell’assunzione dell’incarico, la modalità di pagamento (mediante bonifico, assegno, ecc.). All’interno del contratto sarebbe opportuno quindi inserire la seguente clausola: “Il pagamento dei compensi professionali sarà effettuato a mezzo di bonifico elettronico, addebito diretto, bonifico bancario oppure mediante assegno“. Tale inserimento esonera da qualsiasi eventuale obbligo il professionista, prevenendo ed evitando problemi al momento della effettiva ricezione dell’onorario pattuito.
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