La valutazione dei rischi e le misure attuate

Proseguiamo la trattazione sistematica della valutazione dei rischi tramite l’utilizzo delle procedure standardizzate indicate dal decreto interministeriale del novembre 2012 con l’aiuto di Pierpaolo Masciocchi, direttore del Settore Sicurezza sul lavoro di Confcommercio e autore del manuale in vendita presso le migliori librerie specializzate.

Come abbiamo avuto modo di anticipare qualche settimana fa, la valutazione dei rischi con procedure standardizzate si sviluppa su un percorso di 4 step (leggi in proposito Valutazione dei rischi, ecco i 4 passi necessari per iniziare).

Dopo avere trattato della descrizione dell’azienda (1° step) e dell’identificazione dei pericoli (2° step) è giunto il momento di analizzare la fase di vera e propria valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati in azienda e l’identificazione delle misure attuate (3° step).

Prendendo a esempio le istruzioni contenute nelle procedure standardizzate, il modulo da utilizzare in questa fase della valutazione dei rischi è il n. 3.

Tale modulo consente di documentare sinteticamente:

1. la valutazione dei rischi,

2. l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate,

3. il programma di miglioramento.

Per la compilazione del Modulo 3 si possono scegliere tre strade di partenza:

a) partire dall’Area o dal Reparto o dal Luogo di lavoro

b) partire dalle Mansioni o dalle Postazioni di lavoro

c) partire dai Pericoli individuati

La struttura del Modulo 3 delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi
Il modulo è suddiviso in due sezioni: la Valutazione dei rischi e misure attuate e il Programma di miglioramento.

La prima sezione Valutazione dei rischi e misure attuate è composta dalle seguenti colonne:

– Colonna 1 – Area / Reparto / Luogo di lavoro

– Colonna 2 – Mansione / Postazione

– Colonna 3 – Pericoli che determinano rischi per la salute e la sicurezza

– Colonna 4 – Eventuali misure di supporto

– Colonna 5 – Misure attuate

La seconda sezione Programma di miglioramento è composta dalle seguenti colonne:

– Colonna 7 – Incaricati della realizzazione

– Colonna 8 – Data di attuazione delle misure di miglioramento

Consigli pratici per la corretta compilazione del Modulo 3
Il modulo deve riportare in maniera coerente le aree, i reparti e i luoghi di lavoro (colonna 1), le corrispondenti mansioni che si eseguono in tali luoghi (colonna 2) che, a loro volta sono stati individuati nel modulo 1.2 e i pericoli correlati (colonna 3), a loro volta individuati nel modulo 2.

Per una più efficiente gestione delle misure di prevenzione e protezione di ciascun lavoratore è possibile inserire nella colonna 2 del modulo 3 una codifica specifica per ciascuna mansione identificata svolta in azienda dai lavoratori.

Ma a che serve un codice identificativo? Il codice potrà tornare utile per collegare il nominativo dei lavoratori operanti in azienda con le mansioni svolte.

La valutazione dei rischi va eseguita per tutti i pericoli individuati. È importante evidenziare che le modalità di valutazione dei rischi per aspetti coperti dalla legislazione (per esempio il rischio chimico, il rischio incendio, il rischio biologico, ecc.) sono quelle indicate dalla legislazione stessa. In altri termini, non è possibile eseguire una valutazione del rischio chimico utilizzando modalità totalmente estranee alle linee guida presenti nella normativa di riferimento.

Ma se mancano completamente delle precise indicazioni di legge?
In questi casi, se non ci sono indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione dei rischi si utilizzeranno criteri basati sull’esperienza, sulla conoscenza delle effettive condizioni lavorative e, se disponibili, i dati derivanti da:

– registro infortuni

– liste di controllo

– norme tecniche

– istruzioni d’uso e manutenzione delle attrezzature

Al termine della valutazione dei rischi, in relazione al pericolo individuato (colonna 3) e ai relativi strumenti di supporto utilizzato (colonna 4), le misure di prevenzione attuate verranno indicate nella colonna 5 e potranno comprendere:

– specifiche misure tecniche, organizzative o procedurali

– utilizzo di DPI

– programmi di formazione e addestramento

– sorveglianza sanitaria

Ricordiamo ai nostri lettori che ulteriori informazioni e materiali (approfondimenti, fac-simile, moduli, check-list e molto altro) relativo alla valutazione dei rischi con procedure standardizzate può essere reperito consultando la nostra Pagina Speciale Valutazione dei Rischi.

Redazione Tecnica

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