Cosa si intende per deroga, quando parliamo di prevenzione incendi? Ne parliamo con l’ing. Leonardo Corbo che sta preparando per i tipi Maggioli una nuovissima Guida Essenziale alla Prevenzione Incendi (disponibile da ottobre 2013).
ln fase di riordinamento costruttivo di un edificio e/ o di progettazione, scrive l’ing. Leonardo Corbo, il CTR (Comitato Tecnico Regionale) potrà ammettere qualche deroga all’applicazione integrale delle vigenti norme regolamentari sempre che le sistemazioni previste e l’adozione di particolari accorgimenti tecnici possano conferire all’edificio un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile con l’attuazione integrale della norma di cui alla richiesta di deroga.
La richiesta di deroga deve essere accompagnata da una relazione tecnica di professionista abilitato illustrante la individuazione delle misure di sicurezza ritenute idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell’ambito del procedimento di deroga di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998.
Per la valutazione quantitativa del rischio incendio è possibile utilizzare la metodologia del d.m. 4 maggio 1998 all. 1 lettera a. 2 ed in alternativa quella del d.m. 9 maggio 2007 inerente le direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, che stabilisce i criteri ed i parametri da adottare e le procedure generali per eseguire tale valutazione e le modalità per l’esposizione dei risultati.
“E proprio sull’istituto della deroga nella prevenzione incendi”, racconta Corbo, “nell’aprile del 2006 inviai il quesito riportato qui di seguito al Comitato tecnico scientifico di prevenzione incendi dei Vigili del fuoco”
Il quesito
Con il decreto ministeriale 22 febbraio 2006 (G.U. 2 marzo 2006, n. 51) è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati a uffici.
Al titolo II, punto 3.1.3 dell’allegato al decreto si legge: “gli edifici destinati a uffici di tipo 4 (da 501 a 1.000 presenze) di altezza antincendi superiore a 18 m e quelli di tipo 5 (con oltre 1.000 presenze) devono essere ubicati in edifici isolati (punto 3.1.2.a)”.
Al punto 1.1 del titolo I dell’allegato si legge: “edifici isolati: edifici esclusivamente destinati a uffici ed eventualmente adiacenti a edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con strutture di fondazione comuni”.
Al titolo II, punti 8-9 sono elencate le attività accessorie (locali per riunioni e trattenimenti, archivi e depositi di materiali combustibili, depositi di sostanze infiammabili, autorimesse) e i servizi tecnologici (impianti di produzione di calore e di condizionamento e ventilazione) che possono essere realizzati nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi negli edifici di tipo 4 ed in quelli di tipo 5.
Con la presente si chiede di precisare se:
1. negli edifici isolati di tipo 4 (altezza antincendio h > 18 m) e di tipo 5 (oltre 1.000 presenze) sono compresi i locali per le attività accessorie e i servizi tecnologici elencati ai punti 8 e 9 del Titolo Il, realizzati comunque nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, ovvero se detti locali devono essere strutturalmente e funzionalmente separati da quelli destinati a uffici come richiesto nel Punto 3.1.3
2. comunque devono essere aggiornate o ritenute abrogate quelle parti di specifiche normative che prevedono l’ubicazione di porzioni degli edifici destinati alle attività 64-83-84-85-86-87-90-94, anche contigui a quelli aventi la destinazione a ufficio di tipo 4 (con altezza superiore a m 18) o tipo 5 (con oltre 1.000 presenze).
La risposta del Comitato tecnico scientifico di prevenzione incendi
Qui di seguito la risposta al quesito posto dall’ing. Corbo (scarica qui la versione in PDF)
“Faccio notare che a seguito del quesito è stata confermata la possibilità di ricorrere all’istituto della deroga nel caso in cui non sia possibile il rispetto integrale della normativa”.
Ci sono dubbi? Ne discuteremo caso per caso.
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