Il decreto ministeriale del 28 dicembre 2012 ha attuato il cosiddetto Conto Termico, un regime di sostegno per interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l’incremento dell’efficienza energetica.
L’accesso all’incentivo è consentito alle amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui alle successive Categorie 1 e 2 (articolo 4, commi 1 e 2 del decreto) e ai soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui alla sola Categoria 2 (articolo 4, comma 2 del decreto).
Le categorie di interventi individuate dal Conto Termico sono:
Categoria 1 ‐ interventi di incremento dell’efficienza energetica (art. 4, comma 1 del decreto)
1.A isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
1.B sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
1.C sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
1.D installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est‐Sud‐Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.
Categoria 2 ‐ interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (art. 4, comma 2 del decreto)
2.A sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
2.B sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
2.C installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
2.D sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
Grazie al Conto Termico il ruolo rivestito dai professionisti tecnici assume rilievo ben più evidente rispetto ad altre simili forme di incentivazione attualmente esistenti (quali ad esempio la detrazione 55% – legge 296/2006 e s.m.i.), perciò le opportunità di lavoro e di qualificazione professionale che si aprono per le Professioni sono notevoli (leggi anche Conto Termico, Detrazione 50% e 55% a confronto, una tabella di sintesi).
Le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi possono essere generiche (domande e richieste alle autorità competenti di specifici titoli autorizzativi e/o abilitativi, rilievi in situ, redazione di elaborati grafici e tecnici, realizzazione di dettagli costruttivi, cura dell’iter della domanda di incentivo, etc.) o specifiche. Queste ultime, a seconda delle varie tipologie di interventi previste dal decreto (non necessariamente contestuali tra loro), sono riconducibili alle seguenti:
– Asseverazione redatta e sottoscritta in originale da parte di tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici e prestazionali indicati negli allegati del Decreto sul Conto Termico e l’esecuzione dello stesso nel rispetto delle pertinenti normative e che riporti la data di effettiva conclusione dell’intervento ai fini dell’applicazione dell’art. 7, comma 2 del decreto.
– Progetto dell’intervento o relazione tecnica di progetto (e allegati specifici) timbrati e firmati dal progettista o in alcuni casi relazione illustrativa redatta dal progettista o dalla ditta installatrice.
– Diagnosi energetica precedente l’intervento e attestato di certificazione energetica successiva (redatto secondo d.lgs. 192/2005 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti).
In ognuna delle sottocategorie di interventi, all’interno delle due categorie descritte, è necessaria la prestazione professionale di un tecnico abilitato, con poche eccezioni. Poiché le casistiche di intervento sia su involucri esistenti che su impianti sono molteplici, è utile riassumere in una tabella esplicativa le prestazioni professionali specifiche richieste nelle varie situazioni, oltre a quelle generiche.
Prestazioni del Professionista tecnico in relazione alle categorie di interventi previste dal Conto Termico | |||
Categ. di intervento |
Pn < 35 kWt (2.C: S < 50 m2) |
35 kWt ≤ Pn < 100 kWt (2.C: 12 m2 ≤ S < 50 m2) |
Pn ≥ 100 kWt (2.C: S ≥ 50 m2) |
1.A |
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1.B |
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1.C |
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1.D |
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2.A |
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2.B |
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2.C |
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2.D |
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(*) nel caso di intervento in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti è necessaria una ulteriore relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento, eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi del Conto Termico
(**) con l’esclusione dei fabbricati rurali e delle serre
Nella precedente tabella sono riportati in rosso i casi in cui può non essere necessario ricorrere alle prestazioni professionali di un tecnico abilitato per specifici adempimenti richiesti dal decreto, a parte naturalmente le prestazioni professionali generiche connesse alla realizzazione degli interventi.
Inoltre è necessaria l’asseverazione da parte di tecnico abilitato anche nei seguenti casi riportati dal Decreto Conto Termico:
– interventi che comportano un incremento della potenza superiore al 10% rispetto a quella del generatore sostituito, qualora l’impianto sostituito risulti insufficiente per coprire i fabbisogni di climatizzazione invernale richiesti. È possibile accedere agli incentivi anche per un impianto potenziato oltre la soglia del 10% (fermi restando i limiti di potenza previsti dal Conto Termico), purché il corretto dimensionamento del nuovo impianto potenziato sia adeguatamente giustificato nell’asseverazione del tecnico, di cui dall’art. 7, comma 6, lettera c) del decreto;
– nel caso di impianto con più generatori di calore per i quali si procede alla sostituzione parziale, intesa come rimozione del/i generatore/i sul/i quale/i si interviene, qualora con l’intervento di sostituzione si aumenti la potenza del generatore di calore di più del 10%. È necessaria l’asseverazione del tecnico per il corretto dimensionamento del nuovo impianto rispetto ai fabbisogni energetici dell’edificio/unità immobiliare per la climatizzazione invernale o di riscaldamento della serra, anche qualora la potenza dell’impianto sia inferiore a 35 kW.
Le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi sono sempre incluse nelle spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione, ad eccezione dei casi in cui sono già ritenute incluse nella modalità stessa di incentivazione (come ad esempio nel caso della categoria di intervento 2.C dove sono ritenute incluse come spese accessorie nei coefficienti di valorizzazione dell’energia termica prodotta).
Invece le spese professionali per diagnosi energetiche preliminari e certificazioni energetiche obbligatorie, a corredo della richiesta di incentivo, sono incentivate nelle misure seguenti:
a. Per le Amministrazioni pubbliche l’incentivo è previsto nella misura del 100% della spesa;
b. Per i Soggetti privati l’incentivo è previsto nella misura del 50% della spesa.
È previsto un valore massimale dell’incentivo in funzione della destinazione d’uso e della superficie utile dell’immobile, ricavabile dalla seguente tabella
DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA: VALORI NECESSARI PER IL CALCOLO DELL’INCENTIVO
[Tabella 1 – Allegato III – d.m. 28.12.12 Conto Termico] | |||
Destinazione d’uso |
Superficie utile dell’immobile [m2] |
Costo unitario massimo [€/m2] |
Valore massimo erogabile [€] |
Edifici residenziali della classe E1 del DPR 26 agosto 1993, n.412 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme | Fino a 1600 compresi | 1,50 | 5.000,00 |
Oltre 1600 | 1,00 | ||
Edifici della classe E3 del DPR 26 agosto 1993, n.412 (ospedali e case di cura) |
–
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3,50 | 18.000,00 |
Tutti gli altri edifici | Fino a 2500 compresi | 2,50 | 13.000,00 |
2,00 |
L’incentivo per la diagnosi e la certificazione energetica, ove richieste obbligatoriamente dal Conto Termico, non concorre alla determinazione dell’incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile (Imax) per gli interventi; in questo caso è previsto l’incentivo specifico di cui sopra. Al contrario, nei casi in cui la diagnosi e la certificazione energetiche non siano obbligatorie, le spese professionali per queste sostenute possono rientrare nelle spese ammissibili di cui all’art. 5 del Decreto.
È chiara la grande occasione per nuove opportunità lavorative e di professionalizzazione per i tecnici iscritti agli Albi Professionali fornita dal Conto Termico, che si configura come un volano per la ripresa economica di aziende, imprese, artigiani e professionisti operanti nei settori legati all’edilizia, quali la riqualificazione energetica degli involucri e degli impianti di climatizzazione e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
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